Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 27619/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2353/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16909/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento che aveva disatteso l’istanza di riduzione della pena detentiva a titolo di rimedio risarcitorio, in ragione della violazione dell’art. 3 Cedu, per esser stato egli costretto a subire – tanto all’interno della locale Casa circondariale, quanto negli altri istituti indicati nella richiesta stessa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spoleto, Cuneo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) – una condizione detentiva inumana, a causa del sovraffollamento e del fatto di esser costretto a permanere, per gran parte della giornata, all’interno della propria cella.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-ter legge n. 354 del 1975, in relazione all’art. 3 Cedu e agli artt. 125 comma 3 e 666 cod. proc. pen.

La declaratoria di inammissibilità trae origine dalla ormai superata interpretazione giurisprudenziale di pregiudizio grave ed attuale, che impediva la valutazione di situazioni emerse nel corso di pregresse detenzioni; tale impostazione è stata ormai definitivamente superata, essendo a tal fine sufficiente il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l’attualità del pregiudizio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Come chiarito dal Magistrato di sorveglianza, l’ordinanza del 13 maggio 2015 (quindi, successiva al 2014) non era stata oggetto di impugnazione ed era divenuta definitiva; tale circostanza impedisce una ulteriore rivalutazione della questione già decisa.

La motivazione del provvedimento impugnato, peraltro, non merita censura in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27619/2025 Roma, lì, 28/07/2025

2. Integrando quanto già sintetizzato in parte narrativa, si può evidenziare come il condannato si trovi in espiazione di provvedimento di cumulo del 21/01/2022, con decorrenza della pena dal 26/02/2004 e comprensivo dei periodi ulteriori che vanno dal 07/03/1985 al 08/04/1986, nonché dal 06/06/1990 al 18/07/1991 e, infine, dal 29/02/1992 al 13/11/2002.

Con provvedimento del 13/05/2015, unito all’incarto processuale, il Magistrato di sorveglianza di l’Aquila aveva già dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen., relativamente ai periodi antecedenti, rispetto alla collocazione del soggetto presso l’istituto penitenziario aquilano; tale ordinanza non era stata impugnata e, pertanto, aveva acquisito il carattere della stabilità.

Secondo il Magistrato di sorveglianza, il ricorrente era dunque – al momento della presentazione della relativa istanza – detenuto in esecuzione di provvedimento di cumulo del 30/03/2009; tale titolo detentivo aveva la medesima decorrenza e inglobava gli stessi periodi del titolo ora in esecuzione.

Attenendosi all’avversata decisione, l’ordinanza del 2015 avrebbe preso in considerazione, dunque, gli stessi periodi nuovamente ora oggetto della medesima tipologia di reclamo.

3. In linea generale, è esatta l’affermazione secondo la quale il principio della preclusione processuale debba trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza del disposto dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice.

Tale ancoraggio normativo, dunque, segna come inammissibile l’istanza che tragga alimento dai medesimi presupposti di fatto e che si fondi su ragioni di diritto sovrapponibili, rispetto a domanda già antecedentemente dichiarata inammissibile o rigettata, con decisione non impugnata e, pertanto, divenuta definitiva (il principio opera già da Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230 – 01).

3.1. Tale regola ermeneutica, però, trova la propria eccezione in presenza di un radicale mutamento di giurisprudenza, che venga adottato sulla base di un'interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali; un cambiamento che intervenga grazie a una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero che si cristallizzi in un orientamento assolutamente unanime, espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

Un determinato principio di diritto, infatti, può consolidarsi anche indipendentemente dall’intervento del massimo consesso di questa Corte, allorquando esso si dipani attraverso una serie di affermazioni giurisprudenziali, che siano costantemente improntate secondo la medesima linea teorica e interpretativa (sarebbe a dire, che si esprimano in totale assenza di voci dissonanti) e che – proprio per la loro connotazione di sicura stabilità – integrino la categoria del "diritto vivente".

Siffatta modifica di indirizzo giurisprudenziale, allora, costituisce un novum idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo (così Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604 – 01, in motivazione; si veda anche il dictum di Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246651 – 01, a mente della quale: ‹‹Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata››). [OSCURATO:PERSONA] hanno chiarito, in particolare, come si tratti di una impostazione concettuale direttamente derivante dall’esigenza di apprestare la massima tutela ai diritti fondamentali della persona, in perfetta coerenza con i principi dettati dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, laddove è incluso – nell’ampia nozione di legalità - sia il diritto di produzione legislativa che l’interpretazione giurisprudenziale.

3.2. Nella concreta fattispecie, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato la inammissibilità dell’istanza de qua, concernendo la stessa i medesimi periodi di detenzione già valutati, nell’ambito del succitato provvedimento risalente al 2015.

A mezzo di tale decisione, l’istanza volta a ottenere i rimedi risarcitori, per detenzione asseritamente svoltasi in violazione dell’art. 3 Cedu, era stata disattesa - relativamente ai periodi di detenzione trascorsi dal richiedente presso il penitenziario di L’Aquila - in quanto si era considerato esser stato garantito uno spazio eccedente, rispetto a quello spazio minimo vitale; della medesima istanza era stata dichiarata la inammissibilità, al contrario, con riguardo ai periodi di carcerazione del soggetto presso altri istituti, sul presupposto della carenza di attualità.

Viene in rilievo, allora, il tema della differenza esistente, tra i concetti di attualità della restrizione e di attualità del pregiudizio [ci si può qui limitare a richiamare i principi dettati da Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894 – 01, a mente della quale: ‹‹In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo, previsto dal citato art. 69 la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria››; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265856 e Sez. 1, n. 38801 del 19/07/2016, Commisso, Rv. 26811].

3.3. Quanto precede rende chiaro come il Magistrato di sorveglianza, piuttosto che procedere alla impugnata declaratoria di inammissibilità, fosse tenuto a entrare nel merito della richiesta, inerente ai periodi di detenzione trascorsi dal condannato presso altri istituti di pena, in epoca precedente, rispetto al suo ingresso presso il carcere aquilano e, in tal modo, a valutare l’eventuale esistenza di una condizione detentiva violativa dell’art. 3 Cedu.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’avversato provvedimento, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, affinché – con piena libertà negli esiti – proceda a nuovo esame della dedotta questione.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila.

Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2353/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16909/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvedimento che aveva disatteso l’istanza di riduzione della pena detentiva a titolo di rimedio risarcitorio, in ragione della violazione dell’art. 3 Cedu, per esser stato egli costretto a subire – tanto all’interno della locale Casa circondariale, quanto negli altri istituti indicati nella richiesta stessa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Spoleto, Cuneo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) – una condizione detentiva inumana, a causa del sovraffollamento e del fatto di esser costretto a permanere, per gran parte della giornata, all’interno della propria cella. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, mediante il quale denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-ter legge n. 354 del 1975, in relazione all’art. 3 Cedu e agli artt. 125 comma 3 e 666 cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità trae origine dalla ormai superata interpretazione giurisprudenziale di pregiudizio grave ed attuale, che impediva la valutazione di situazioni emerse nel corso di pregresse detenzioni; tale impostazione è stata ormai definitivamente superata, essendo a tal fine sufficiente il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l’attualità del pregiudizio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Come chiarito dal Magistrato di sorveglianza, l’ordinanza del 13 maggio 2015 (quindi, successiva al 2014) non era stata oggetto di impugnazione ed era divenuta definitiva; tale circostanza impedisce una ulteriore rivalutazione della questione già decisa. La motivazione del provvedimento impugnato, peraltro, non merita censura in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27619/2025 Roma, lì, 28/07/2025 2. Integrando quanto già sintetizzato in parte narrativa, si può evidenziare come il condannato si trovi in espiazione di provvedimento di cumulo del 21/01/2022, con decorrenza della pena dal 26/02/2004 e comprensivo dei periodi ulteriori che vanno dal 07/03/1985 al 08/04/1986, nonché dal 06/06/1990 al 18/07/1991 e, infine, dal 29/02/1992 al 13/11/2002. Con provvedimento del 13/05/2015, unito all’incarto processuale, il Magistrato di sorveglianza di l’Aquila aveva già dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen., relativamente ai periodi antecedenti, rispetto alla collocazione del soggetto presso l’istituto penitenziario aquilano; tale ordinanza non era stata impugnata e, pertanto, aveva acquisito il carattere della stabilità. Secondo il Magistrato di sorveglianza, il ricorrente era dunque – al momento della presentazione della relativa istanza – detenuto in esecuzione di provvedimento di cumulo del 30/03/2009; tale titolo detentivo aveva la medesima decorrenza e inglobava gli stessi periodi del titolo ora in esecuzione. Attenendosi all’avversata decisione, l’ordinanza del 2015 avrebbe preso in considerazione, dunque, gli stessi periodi nuovamente ora oggetto della medesima tipologia di reclamo. 3. In linea generale, è esatta l’affermazione secondo la quale il principio della preclusione processuale debba trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza del disposto dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice. Tale ancoraggio normativo, dunque, segna come inammissibile l’istanza che tragga alimento dai medesimi presupposti di fatto e che si fondi su ragioni di diritto sovrapponibili, rispetto a domanda già antecedentemente dichiarata inammissibile o rigettata, con decisione non impugnata e, pertanto, divenuta definitiva (il principio opera già da Sez. 1, n. 6628 del 01/12/1999, dep. 2000, Bauleo, Rv. 215230 – 01). 3.1. Tale regola ermeneutica, però, trova la propria eccezione in presenza di un radicale mutamento di giurisprudenza, che venga adottato sulla base di un'interpretazione conforme a principi costituzionali o sovranazionali; un cambiamento che intervenga grazie a una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero che si cristallizzi in un orientamento assolutamente unanime, espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Un determinato principio di diritto, infatti, può consolidarsi anche indipendentemente dall’intervento del massimo consesso di questa Corte, allorquando esso si dipani attraverso una serie di affermazioni giurisprudenziali, che siano costantemente improntate secondo la medesima linea teorica e interpretativa (sarebbe a dire, che si esprimano in totale assenza di voci dissonanti) e che – proprio per la loro connotazione di sicura stabilità – integrino la categoria del "diritto vivente". Siffatta modifica di indirizzo giurisprudenziale, allora, costituisce un novum idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo (così Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Acquas, Rv. 276604 – 01, in motivazione; si veda anche il dictum di Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246651 – 01, a mente della quale: ‹‹Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata››). [OSCURATO:PERSONA] hanno chiarito, in particolare, come si tratti di una impostazione concettuale direttamente derivante dall’esigenza di apprestare la massima tutela ai diritti fondamentali della persona, in perfetta coerenza con i principi dettati dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, laddove è incluso – nell’ampia nozione di legalità - sia il diritto di produzione legislativa che l’interpretazione giurisprudenziale. 3.2. Nella concreta fattispecie, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato la inammissibilità dell’istanza de qua, concernendo la stessa i medesimi periodi di detenzione già valutati, nell’ambito del succitato provvedimento risalente al 2015. A mezzo di tale decisione, l’istanza volta a ottenere i rimedi risarcitori, per detenzione asseritamente svoltasi in violazione dell’art. 3 Cedu, era stata disattesa - relativamente ai periodi di detenzione trascorsi dal richiedente presso il penitenziario di L’Aquila - in quanto si era considerato esser stato garantito uno spazio eccedente, rispetto a quello spazio minimo vitale; della medesima istanza era stata dichiarata la inammissibilità, al contrario, con riguardo ai periodi di carcerazione del soggetto presso altri istituti, sul presupposto della carenza di attualità. Viene in rilievo, allora, il tema della differenza esistente, tra i concetti di attualità della restrizione e di attualità del pregiudizio [ci si può qui limitare a richiamare i principi dettati da Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894 – 01, a mente della quale: ‹‹In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo, previsto dal citato art. 69 la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria››; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265856 e Sez. 1, n. 38801 del 19/07/2016, Commisso, Rv. 26811]. 3.3. Quanto precede rende chiaro come il Magistrato di sorveglianza, piuttosto che procedere alla impugnata declaratoria di inammissibilità, fosse tenuto a entrare nel merito della richiesta, inerente ai periodi di detenzione trascorsi dal condannato presso altri istituti di pena, in epoca precedente, rispetto al suo ingresso presso il carcere aquilano e, in tal modo, a valutare l’eventuale esistenza di una condizione detentiva violativa dell’art. 3 Cedu. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’avversato provvedimento, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, affinché – con piena libertà negli esiti – proceda a nuovo esame della dedotta questione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27619/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris