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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25194/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale in sede, in data 10 luglio 2026, alla pena ritenuta di giustizia, limitatamente al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011.

Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011), è doglianza riproduttiva dell'appello, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto manifestamente infondata e che non tiene conto della fondatezza degli argomenti già svolti dalla Corte territoriale (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata) circa l'espressa contestazione, nel contenuto del capo di imputazione, della condotta contestata alla violazione di prescrizioni relative alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Roma.

Considerato, infatti, che la lettura del capo di imputazione, ad onta della indicazione del comma primo dell'art. 75 cit., consente di rilevare che contiene un'integrazione della contestazione nel senso indicato dalla Corte territoriale e che va condiviso l'indirizzo secondo il quale, in tema di contestazione dell'accusa, per valutare se il diritto alla difesa sia stato salvaguardato, deve tenersi conto dell'esattezza della descrizione del fatto nel contesto del capo di imputazione, risultando irrilevanti eventuali erronee indicazioni circa un comma della disposizione di legge che si assume violata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale in sede, in data 10 luglio 2026, alla pena ritenuta di giustizia, limitatamente al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011), è doglianza riproduttiva dell'appello, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto manifestamente infondata e che non tiene conto della fondatezza degli argomenti già svolti dalla Corte territoriale (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata) circa l'espressa contestazione, nel contenuto del capo di imputazione, della condotta contestata alla violazione di prescrizioni relative alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Roma. Considerato, infatti, che la lettura del capo di imputazione, ad onta della indicazione del comma primo dell'art. 75 cit., consente di rilevare che contiene un'integrazione della contestazione nel senso indicato dalla Corte territoriale e che va condiviso l'indirizzo secondo il quale, in tema di contestazione dell'accusa, per valutare se il diritto alla difesa sia stato salvaguardato, deve tenersi conto dell'esattezza della descrizione del fatto nel contesto del capo di imputazione, risultando irrilevanti eventuali erronee indicazioni circa un comma della disposizione di legge che si assume violata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 25194/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris