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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20326/2026

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rappresentante pro-tempore, consede in Sarego (VI), [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n.15, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto – sez. n. 10 – n. 7/2018, depositata il 3 gennaio 2018;Numero registro generale 20170/2018Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 20326/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Vicenza notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) avviso di accertamento n.T6503ME00898/2014, con il quale recuperava a tassazione neiconfronti della suddetta società, per l’anno d’imposta 2010: a)€ 214.613,25 quali elementi positivi di reddito (relativi arimanenze di magazzino); b) € 13.125,00 quali quote diammortamento indeducibili (relative a macchinari, oggetto difattura “simulata”).Conseguentemente, l’Ufficio rideterminava le imposte dovute,accertando una maggiore IRES per € 62.504,00, una maggioreIRAP per € 8.865,00 ed una maggiore IVA per € 43.000,00.2.

Avverso tale avviso di accertamento la società contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Vicenza la quale, con sentenza della sez. n. 1 n.177/2016, depositata il 18 febbraio 2016, lo accoglieva,ritenendo fondata la questione pregiudiziale riguardantel’assenza di contraddittorio preventivo (per non avere l’Ufficioesaminato le osservazioni formulate al P.V.C.), e compensandole spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Veneto – sez. n. 10, consentenza n. 7/2018, pronunciata il 22 novembre 2017 edepositata in segreteria il 3 gennaio 2018, accoglieva l’appello,R.G.

N. 20170/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 20170/2018Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 20326/2026Data pubblicazione 17/06/2026rigettando il ricorso originario della società e condannando lasocietà alla rifusione delle spese di lite.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laBA.BI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 5 luglio 2018).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere dichiarazione l’estinzione del giudizio, perintervenuta a definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.La ricorrente ha documentato i pagamenti effettuati inmaniera integrale, e non vi è stata istanza di trattazione dellaparte interessata ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 cit.Le spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 20170/2018 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro-tempore, consede in Sarego (VI), [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n.15, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto – sez. n. 10 – n. 7/2018, depositata il 3 gennaio 2018;Numero registro generale 20170/2018Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 20326/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Vicenza notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) avviso di accertamento n.T6503ME00898/2014, con il quale recuperava a tassazione neiconfronti della suddetta società, per l’anno d’imposta 2010: a)€ 214.613,25 quali elementi positivi di reddito (relativi arimanenze di magazzino); b) € 13.125,00 quali quote diammortamento indeducibili (relative a macchinari, oggetto difattura “simulata”).Conseguentemente, l’Ufficio rideterminava le imposte dovute,accertando una maggiore IRES per € 62.504,00, una maggioreIRAP per € 8.865,00 ed una maggiore IVA per € 43.000,00.2. Avverso tale avviso di accertamento la società contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Vicenza la quale, con sentenza della sez. n. 1 n.177/2016, depositata il 18 febbraio 2016, lo accoglieva,ritenendo fondata la questione pregiudiziale riguardantel’assenza di contraddittorio preventivo (per non avere l’Ufficioesaminato le osservazioni formulate al P.V.C.), e compensandole spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Veneto – sez. n. 10, consentenza n. 7/2018, pronunciata il 22 novembre 2017 edepositata in segreteria il 3 gennaio 2018, accoglieva l’appello,R.G. N. 20170/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20170/2018Numero sezionale 3384/2026Numero di raccolta generale 20326/2026Data pubblicazione 17/06/2026rigettando il ricorso originario della società e condannando lasocietà alla rifusione delle spese di lite.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laBA.BI. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato il 5 luglio 2018).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 9 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere dichiarazione l’estinzione del giudizio, perintervenuta a definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.La ricorrente ha documentato i pagamenti effettuati inmaniera integrale, e non vi è stata istanza di trattazione dellaparte interessata ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 cit.Le spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 20170/2018 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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