CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 06734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento limitatamente alla sospensione della pena Cc1,-c---VZ.c-J-b-, à4c, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in epigrafe indicata, deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt.444 e 448 comma 2 bis cod.proc.pen., posto che il giudice aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena sebbene la richiesta accolta anche dal PM non contenesse questa previsione e, con secondo motivo, violazione di legge in quanto il giudice aveva disposto la confisca dell'automezzo di proprietà della L.C. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale venivano trasportati rifiuti ai sensi dell'art. 360 comma 5 D.vo152/2006, sebbene tale norma fosse stata abrogata e non potendo ricorrere l'applicazione dell'art. 240 cod.pen., posto che non è in contestazione il trasporto illecito di rifiuti. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento limitatamente alla sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza è fondata. L'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. non recava alcuna indicazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena ma solo la previsione della pena dell'ammenda, talchè il beneficio non poteva essere concesso. Si osserva che Sez. U, n. 5882 del 11/95/1993, Iovine, Rv.193417, ha affermato che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. Pertanto, la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610). 2. Le seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto, per effetto della modifica intervenuta con il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, norma entrata in vigore antecedentemente alla commissione del fatto, indicato nel capo di imputazione in epoca prossima al 29.07.2019, l'art. 260 del d.lvo 152/2006 è stato trasfuso nella corrispondente disposizione contenuta nel codice penale. Pertanto, il richiamo all'art. 260 D. Igs. 152/2006 deve essere inteso come riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale che espressamente prevede, al comma 5, la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per commettere il reato. Nel caso di specie il giudice a quo ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, disposto la confisca dell'autocarro, trattandosi di mezzo servito per commettere il reato in contestazione, ovvero del mezzo con il quale venivano trasportati e riversati su un fondo, al fine di smaltimento, rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e ricostruzione edilizia svolta dalla società di cui il ricorrente e socio accomandatario nonché rappresentante legale. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che revoca. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere