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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40964/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La sospensione condizionale della pena non era stata richiesta come condizione del patteggiamento - e se ne era anche dato atto - e comunque, alla luce delle risultanze del certificato penale, non sarebbe stata neppure concedibile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] io c e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". La sospensione condizionale della pena non era stata richiesta come condizione del patteggiamento - e se ne era anche dato atto - e comunque, alla luce delle risultanze del certificato penale, non sarebbe stata neppure concedibile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] io c e
Sentenza Cassazione n. 40964/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris