CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 13266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo sulla recidiva è generico: il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). I residui motivi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sono inammissibili perché dedotti in maniera estremamente generica in sede di appello. Pertanto, relativamente alle laconiche critiche sopra indicate nessuna censura merita la sentenza impugnata. Come di recente affermato, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galteili, Rv. 268822). Nel caso in esame, non può all'evidenza sostenersi che la sentenza di primo grado non avesse una struttura argomentativa più che adeguata e articolata. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, poiché la sentenza, nella parte motiva ha dato atto delle ragioni per le quali doveva essere riconosciuta e applicata la recidiva, nonostante la richiesta di disapplicazione da parte della Procura Generale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estjxore [OSCURATO:PERSONA] Pr