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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14498/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 379 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 384 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-7 ove si ritiene non provata la convivenza tra gli imputati, quale presupposto essenziale per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. anche al convivente di fatto, ritenendo provata solo una relazione sentimentale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]&cuolo Pierluigi qi Stefano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 379 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 384 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-7 ove si ritiene non provata la convivenza tra gli imputati, quale presupposto essenziale per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. anche al convivente di fatto, ritenendo provata solo una relazione sentimentale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]&cuolo Pierluigi qi Stefano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14498/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris