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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21156/2026

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NZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiestoannullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze harigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere ammesso alla misuraalternativa dell'affidamento in prova al servizio socialeA ragione della decisione osserva che la Corte di appello di Firenze, con sentenzaemessa il 17 giugno 2024, ha differito la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziariadel Regno del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo fino alla permanenzadella “detenzione in carcere in Italia in esecuzione pena cui trovasi distretto in forza di ordinedi esecuzione per carcerazione”.Secondo il Tribunale, l'utilizzo di tale precisa espressione consente l'applicazione neiconfronti dell'istante unicamente della misura alternativa della semilibertà, già concessa,posto che solo in tal caso il condannato mantiene, a tutti gli effetti, lo status di detenuto.

Nonè, invece, possibile concedere, stante l’incertezza interpretativa della sentenza della Corte diappello, una misura alternativa che, come l’affidamento in prova, comporti la cessazionedall'esecuzione carceraria della pena detentiva.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art 47 Ord.pen. e gli artt. 3 e 4 Cost. nonché vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente consideratoostativo alla concessione dell’invocata misura il provvedimento con cui la Corte di appello didel MAE, con contestuale sospensione dell'efficacia della misura custodiale, fino allapermanenza della detenzione in carcere in Italia.

Con tale provvedimento, infatti, la Corte diappello ha devoluto alla magistratura di sorveglianza tutte le vicende relative all'esecuzionedella pena non fornendo alcuna indicazione sulle modalità di esecuzione della pena in corsodi esecuzione.3.

Con memoria tempestivamente depositata, il ricorrente, premesso che la competenteAutorità Giudiziaria belga, in data 24.03.2026, ha disposto la revoca del MAE emesso indata 31.05.2024 e che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza emessa in data25.06.2026, ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare disponendo l’archiviazione delprocedimento n. 28/2024 MAE, fa presente che è venuto definitivamente meno l’unicoostacolo alla concessione della misura alternativa dell’ affidamento in prova al serviziosociale individuato dal provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

L'art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha stabilito che "Con la decisione chedispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che laconsegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottopostaa procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia statacondannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto".La Corte di appello di Firenze con la sentenza ha disposto il rinvio dell'esecuzione dellaconsegna ai sensi di tale disposizione in conformità al consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui laconsegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 l., 22 aprile 2005, n. 69,l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia inalla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa» (Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010,P.G. in proc.

Nicolicioiu, Rv. 246856 - 01).2.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativa alla concessione della misura alternativadell’affidamento in prova la peculiare condizione in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava all’epocadella decisione,ovvero sottoposto a misura custodiale, strumentale alla consegna esectivaMAE, la cui efficacia, però, era stata sospesa fino alla permanenza della detenzione incarcere in Italia in forza di ordine di esecuzione per carcerazione.Tale condizione ostativa, come documentato dalla difesa del ricorrente, nelle more èvenuta meno sicché si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, che l’avevaconsiderata alla stregua di un decisivo elemento di valutazione per rigettare l’istanza diaffidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze pernuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Firenze.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiestoannullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze harigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di essere ammesso alla misuraalternativa dell'affidamento in prova al servizio socialeA ragione della decisione osserva che la Corte di appello di Firenze, con sentenzaemessa il 17 giugno 2024, ha differito la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziariadel Regno del Belgio in esecuzione del mandato di arresto europeo fino alla permanenzadella “detenzione in carcere in Italia in esecuzione pena cui trovasi distretto in forza di ordinedi esecuzione per carcerazione”.Secondo il Tribunale, l'utilizzo di tale precisa espressione consente l'applicazione neiconfronti dell'istante unicamente della misura alternativa della semilibertà, già concessa,posto che solo in tal caso il condannato mantiene, a tutti gli effetti, lo status di detenuto. Nonè, invece, possibile concedere, stante l’incertezza interpretativa della sentenza della Corte diappello, una misura alternativa che, come l’affidamento in prova, comporti la cessazionedall'esecuzione carceraria della pena detentiva.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art 47 Ord.pen. e gli artt. 3 e 4 Cost. nonché vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente consideratoostativo alla concessione dell’invocata misura il provvedimento con cui la Corte di appello didel MAE, con contestuale sospensione dell'efficacia della misura custodiale, fino allapermanenza della detenzione in carcere in Italia. Con tale provvedimento, infatti, la Corte diappello ha devoluto alla magistratura di sorveglianza tutte le vicende relative all'esecuzionedella pena non fornendo alcuna indicazione sulle modalità di esecuzione della pena in corsodi esecuzione.3. Con memoria tempestivamente depositata, il ricorrente, premesso che la competenteAutorità Giudiziaria belga, in data 24.03.2026, ha disposto la revoca del MAE emesso indata 31.05.2024 e che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza emessa in data25.06.2026, ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare disponendo l’archiviazione delprocedimento n. 28/2024 MAE, fa presente che è venuto definitivamente meno l’unicoostacolo alla concessione della misura alternativa dell’ affidamento in prova al serviziosociale individuato dal provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. L'art. 24, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ha stabilito che "Con la decisione chedispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che laconsegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottopostaa procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia statacondannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto".La Corte di appello di Firenze con la sentenza ha disposto il rinvio dell'esecuzione dellaconsegna ai sensi di tale disposizione in conformità al consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui «in tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui laconsegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 l., 22 aprile 2005, n. 69,l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia inalla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa» (Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010,P.G. in proc. Nicolicioiu, Rv. 246856 - 01).2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativa alla concessione della misura alternativadell’affidamento in prova la peculiare condizione in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava all’epocadella decisione,ovvero sottoposto a misura custodiale, strumentale alla consegna esectivaMAE, la cui efficacia, però, era stata sospesa fino alla permanenza della detenzione incarcere in Italia in forza di ordine di esecuzione per carcerazione.Tale condizione ostativa, come documentato dalla difesa del ricorrente, nelle more èvenuta meno sicché si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, che l’avevaconsiderata alla stregua di un decisivo elemento di valutazione per rigettare l’istanza diaffidamento in prova ai servizi sociali, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze pernuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianzadi Firenze.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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