CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 37598/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della Corte d'appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 febbraio 2020, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo dell'8 giugno 2018, con la quale l'imputato era stato condannato in relazione ai seguenti rèati: art. 648 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto ingiusto, acquistava o comunque riceveva da ignoti n. 165 DVD-film e n. 218 CD-musicali illecitamente duplicati e privi di bollino SIAE attestante l'assolvimento del tributo di tutela del diritto d'autore (capo a); art. 171-ter, lettera d), della legge n. 633 del 1941 perché, pur non avendo concorso A5 CORTE DI CASSAZIONE Scheda di spoglio preliminare per l'Ufficio del Massimario Sezione: 3 R.G.N. 30159/2020 Udienza: 09.06.2021 sent. n. Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Estensore: [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] M (massima): il provvedimento è da massimare; 1) il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. Se vi sono, dunque, il rigetto dell'appello nella sua interezza - compreso il motivo relativo all'asserita nullità della sentenza - nonché la correzione dell'errore materiale disposta d'ufficio dalla Corte d'appello, l'imputato è correttamente ritenuto interamente soccombente e condannato al pagamento delle spese processuali. - precedenti conformi: 1) Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Rv. 250400. - precedenti difformi MC (massima conforme): il provvedimento va massimato ripetendo o riformulando una massima precedente conforme (il provvedimento ribadisce un principio di diritto conforme nella giurisprudenza, ma che è opportuno riaffermare) - oggetto - precedenti conformi SN (servizio novità): il provvedimento è da inserire anche nel servizio novità perché - riguarda una questione nuova; - applica novità normative; - segna un mutamento di indirizzo giurisprudenziale; - interviene su questioni interpretative particolarmente controverse; - riguarda questioni di rilevante impatto sociale; - attiene a fattispecie concrete di rilevante interesse; - solleva questione di legittimità costituzionale. Annotazioni: I massima a pag. 4 H massima a pag. III massima a pag. altro alla duplicazione o riproduzione abusiva, deteneva per la vendita tali supporti, illecitamente duplicati e privi del bollino SIAE (capo b). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, riferita ad entrambi i capi d'imputazione, si deduce la manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe ritenuto l'illiceità del materiale audiovisivo sulla base di una mera valutazione operata dalla Guardia di Finanza, senza tener conto che si sarebbe potuto trattare di materiale proveniente da autori non iscritti alla SIAE, i cui files si sarebbero potuti vendere e commercializzare lecitamente. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, riferito ancora ad ambedue i capi d'imputazione, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 171-ter, legge n. 633 del 1941, sul rilievo che i giudici del gravame avrebbe trascurato di n.° lett. d) della considerare la non obbligatorietà dell'iscrizione alla SIAE, tale per cui la duplicazione di materiale audiovisivo proveniente da autori non iscritti a tale ente non integrerebbe il reato de qua. 2.3. In terzo luogo, ci si duole, con riguardo esclusivo al capo a) d'imputazione, della manifesta illogicità della motivazione, in ordine al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente il reato presupposto necessario per integrare il delitto di ricettazione. A parere della difesa, non vi sarebbero elementi per sostenere che il predetto materiale sarebbe stato acquisito dal ricorrente presso terzi, così da poter escludere che fosse stato contraffatto direttamente dal medesimo. Da qui, in assenza di prova e motivazione, l'insussistenza del reato, dovendosi ritenere il ricorrente autore diretto delle duplicazioni e, conseguentemente, quale autore dell'illecito presuppostod non responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.3. Con un quarto motivo di doglianza, riferito ad entrambi i capi d'imputazione, si censura l'erronea applicazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen., per aver la Corte territoriale condannato erroneamente l'imputato alle spese del relativo giudizio dopo aver provveduto alla correzione di un errore materiale, rilevato grazie ad una sollecitazione difensiva contenuta in un motivo di impugnazione che, dunque, la difesa sostiene essere stato accolto almeno parzialmente, cosicché sarebbe illegittima la condanna alle spese ai sensi della summenzionata disposizione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente poiché strettamente connessi - sono inammissibili per genericità. Va premesso, anzitutto, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). Nel caso di specie, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato ed a- specifico sia del vizio di motivazione sia della violazione di legge, tale da attestarne la palese non scrutinabilità in questa sede, nella misura in cui il ricorrente censura le conclusioni cui pervengono i giudici di merito circa l'illiceità del materiale audiovisivo sequestrato, sostenendo la probabile provenienza dello stesso da autori non iscritti alla SIAE, senza specificare né allegare alcunché, ma limitandosi a tale generica asserzione. Ed invero, non risulta riprodotto in ricorso il contenuto degli atti dimostrativi della tesi difensiva, né essi sono stati allegati, per cui ia dimostrazione dell'impraticabilità di detta tesi jvale la pena osservare che tutte le argomentazioni prospettate rimangono delle mere congetture che la difesa avrebbe dovuto non solo enunciare, bensì dimostrare in giudizio. Né, infine, si confronta con le argomentazioni della Corte d'appello, la quale, a seguito di accertamenti a campione effettuati dagli operanti della polizia giudiziaria sui supporti in sequestro, ha illustrato in modo coerente e condivisibile le ragioni da cui desumere l'intervenuta contraffazione, ovverosia l'assenza del contrassegno SIAE, attestante l'assolvimento del tributo di tutela del diritto d'autore, e il classico confezionamento adoperato per la masterizzazione. 1.2. Il terzo motivo di ricorso - con cui si deduce l'insussistenza del reato presupposto della ricettazione - è inammissibile. Premessa la sussistenza di una doppia conforme sul rilievo per il quale i giudici d'appello hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, a fronte di motivi di gravame che non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Rv.252615), va rilevato come i giudici di merito abbiano individuato l'illecito assunto quale presupposto della ricettazione in plurime circostanze, pur in assenza di verifiche sul contenuto del materiale audiovisivo, quali l'esposizione del medesimo su una bancarella collocata in un mercatino rionale, il numero nient'affatto ridotto, la mancanza del contrassegno SIAE, le modalità di confezionamento in bustine di cellophane e l'uso di copertine musicali fotocopiate. Con motivazione conforme i giudici seguono l'indirizzo di legittimità secondo il quale il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334) ovvero da prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028) o, come nel caso in esame, sulla base di una pluralità di elementi sopra indicati (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Rv. 260865). Peraltro, in tema di delitti contro il patrimonio, integra il reato di ricettazione la detenzione di prodotti audio-video contraffatti in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose ricevute (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, Rv. 276935). 1.3. Parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso, riferito all'intervenuta condanna alle spese processuali a fronte della correzione dell'errore materiale. Nel caso di specie, la difesa non aveva avanzato dinanzi alla Corte d'appello richiesta di correzione dell'errore materiale, bensì aveva denunziato la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. Al riguardo, correttamente i giudici del gravame hanno rigettato il motivo di ricorso e provveduto d'ufficio alla correzione dell'errore condividendo, in tutta evidenza, un consolidato orientamento di legittimità secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Rv. 250400). Atteso, dunque, il rigetto dell'appello nella sua interezza - compreso il motivo relativo all'asserita nullità della sentenza - nonché la correzione dell'errore materiale disposta d'ufficio dalla Corte d'appello, correttamente l'imputato è stato ritenuto completamente soccombente e condannato al pagamento delle spese processuali del relativo giudizio. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de