CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 8 febbraio 2021 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che denuncia vizi di motivazione in ordine alla sua individuazione quale autore del reato ascrittogli, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e con la quale il ricorrente non si confronta, ed è comunque manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha sostenuto l'attendibilità del riconoscimento del ricorrente così come effettuato dagli agenti di polizia ritenendo che fosse avvenuto su basi sicure e incontrovertibili, nonché confermato dall'avvistamento dello stesso da parte di un ulteriore teste, la cui presenza sul luogo al momento del delitto è stata accertata sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza ritraenti il transito del veicolo di sua proprietà al momento del furto (si veda pag. 4); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci