CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 novembre 1966 avverso l'ordinanza resa il 15 luglio 2021 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Asti del 24 giugno 2021, con cui è stata applicata alla predetta la misura degli arresti domiciliari nella veste di indagata in ordine al reato di truffa in concorso. Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere, in qualità di professionista esterno, in concorso con il sindaco e il segretario comunale del comune di [OSCURATO:PERSONA], indotto in errore la Regione Piemonte,che liquidava in suo favore un compenso in relazione ad un incarico di redazione di un progetto per la ristrutturazione di una scuola comunale, quando già esisteva un progetto esecutivo completo e approvato con delibera comunale. 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'indagata, deducendo: 2.1 violazione di legge,e in particolare dell'articolo 309 comma 9 cod. proc.pen.,e nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi e delle specifiche esigenze cautelari, nonché vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della misura formulata dalla difesa per mancanza di autonoma decisione del GIP, in quanto il tribunale pur dando atto che sino a pagina 78 nell'ordinanza cautelare viene riportata per ampi stralci l'annotazione di P.G., ha osservato che da pagina 78 il GIP ha formulato le proprie valutazioni conclusive e, sia pure in modo succinto, ha fornito una propria lettura complessiva delle condotte ascritte ai prevenuti, spiegando i motivi che lo hanno indotto a condividere le valutazioni del pubblico ministero. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale del riesame, non vi è stata da parte del GIP alcuna esposizione della propria autonoma valutazione e anche nelle pagine successive vengono riportati ampi stralci della richiesta del pubblico ministero e delle annotazioni di P. G., sicché non è vero che da pagina 78 dell'ordinanza sono state esposte le valutazioni conclusive del GIP. Nel merito lamenta che il tribunale,aderendo alle conclusioni della P.G. e del pubblico ministero,ha fornito una lettura congetturale delle emergenze processuali, valorizzando circostanze che si prestano anche ad una diversa interpretazione favorevole all'imputata, quali il possesso da parte del geometra Careglio del timbro e della firma dell'indagata ; la asserita superfluità del progetto affidato all'arch. Gotta in relazione ai lavori di ristrutturazione della scuola primaria; il preteso ruolo della indagata nella corsa ai contributi in ragione delle sue asserite conoscenze in Regione; l'attribuzione di un significato accusatorio alla rinunzia formulata dall'architetto Musso agli incarichi relativi al completamento della scuola . Deduce inoltre il ricorrente che nel provvedimento genetico manca del tutto l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari poiché il gip di Asti ha trattato cumulativamente le posizioni dei quattro indagati, i quali presentano addebiti del tutto diversi, sicché le esigenze individuate non possono ritenersi specifiche 2.2 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari poiché il tribunale ha affermato che la misura cautelare è necessaria per tutelare il regolare andamento di approfondimenti istruttori relativi a procedure di gara diverse da quella oggetto della presente indagine, mentre il pericolo di inquinamento probatorio che può giustificare l'adozione di una misura cautelare personale deve riferirsi ai fatti per i quali si sta procedendo e non a fatti diversi da far emergere. In ordine poi all'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va trascurato che il fatto contestato riguarda un'unica vicenda di asserita truffa che si è consumata circa tre anni prima della adozione della misura cautelare e non emerge alcun elemento che possa estendere e fondare il rischio di recidiva. 2.3 mancanza di motivazione in ordine alla idoneità e proporzione della misura applicata poiché il tribunale non ha spiegato le ragioni per cui eventuali misure non detentive o interdittive debbano ritenersi inidonee ad impedire all'indagata di reiterare condotte analoghe e di inquinare l'acquisizione probatoria. Inoltre il tribunale non ha spiegato perché debba ritenersi proporzionata all'entità del fatto una misura cautelare tanto grave quanto quella applicata ai coindagati, nei confronti dei quali sono state formulate ben più complesse articolate imputazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo di censura è manifestamente infondato.E' stato anche di recente ribadito che in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure. (Sez. 5 - , Sentenza n. 70 del 24/09/2018 Cc. (dep. 02/01/2019 ) Rv. 274403 - 01) Il tribunale ha spiegato bene a pagina 30 dell'ordinanza che il GIP ha redatto il provvedimento incorporandovi parti significative delle annotazioni di P. G., ma nella parte finale ha reso anche la sua sintetica motivazione, con una chiara indicazione grafica, al fine di distinguere le proprie argomentazioni rispetto alla ricostruzione offerta dagli inquirenti. Il ricorrente contesta questa affermazione, sostenendo che anche nelle pagine successive alla n. 78 sono stati richiamati ampi stralci delle richieste del pubblico ministero, ma non si confronta con il senso della risposta, basata sulla costatazione che, pur riportando per ampi stralci il testo del provvedimento dell'inquirente, il gip ha comunque dimostrato di avere preso visione e di avere condiviso la prospettazione accusatoria, inserendo le proprie brevi concordi osservazioni. Il ricorrente non indica temi o deduzioni specifici che non siano stati considerati dal G.I.P. e le eventuali refluenze sulla gravità indiziaria, così incorrendo nel vizio di genericità. Correttamente il tribunale ha poi osservato che è suo potere integrare eventuali carenze motivazionali, mentre dovrebbe dichiarare la nullità del provvedimento cautelare soltanto quando lo stesso manchi di motivazione o la stessa sia del tutto apparente. Ed infatti anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il 3 P contraddittorio tra le parti. (Sez. 6, Sentenza n. 10590 del 13/12/2017 Cc. (dep. 08/03/2018 ) Rv. 272596 - 01 Le censure in merito alla gravità indiziaria formulate dal ricorrente sono inammissibili poiché lo stesso ricorrente non lamenta la manifesta illogicità o la contraddittorietà delle considerazioni svolte dal tribunale e dal GIP , ma contesta la lettura fornita dal gip agli elementi indiziari, proponendo una lettura alternativa degli elementi indiziari e invocando una rivalutazione,che esula dalle competenze di questa Corte. Il tribunale ha motivatamente escluso la censura di mancata autonoma valutazione del gip anche in ordine alle esigenze cautelari, sottolineando che questi ha trattato cumulativamente le posizioni dei quattro indagati poiché è emerso una modalità di condotta strettamente interconnessa tra i predetti, che hanno operato in forza di un sistema collaudato e professionale per perseguire gli obiettivi illeciti, a riprova di una spiccata pericolosità e di un evidente pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, in una fase iniziale delle indagini. 1.2 II secondo motivo di ricorso è infondato. È vero che il tribunale ha sottolineato che le indagini sono in una fase iniziale e che possono emergere anche ulteriori condotte illecite in relazione ad altri lavori o incarichi conferiti all'indagata e tale elemento, come osservato dal ricorrente, non può essere valutato ai fini della applicazione della misura cautelare, poiché il pericolo di inquinamento probatorio deve riferirsi ai fatti per cui si procede e non a fatti ancora emersi. Ma a pagina 34,prima di fare riferimento a fatti ancora da emergere, il tribunale ha affermato che il rischio di inquinamento probatorio si desume dalle modalità operative dell'indagata e dei suoi correi da cui emerge un contesto di amministrazione opaca ed una allarmante capacità di intrattenere relazioni, creare rapporti e predisporre giustificazioni per perseguire i propri fini illeciti. Trattasi di motivazione non illogica e conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esigenze cautelari. 1.3 II motivo è manifestamente infondato poiché nel provvedimento il tribunale dopo avere evidenziato i diversi incarichi ricevuti da parte della indagata ha sottolineato la rete di relazioni dalla stessa intrattenuta e il rischio significativo di inquinamento probatorio,qualora la stessa fosse lasciata libera di contattare persone informate sui fatti e acquisire o incidere sui supporti documentali. 4.11 rigetto del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d