CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'11.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'1.8-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del GIP che aveva disposto, nei suoi confronti, la misura cautelare degli AA.DD. avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso in danno della [OSCURATO:SOCIETA] per il quale i complici erano stati arrestati in flagranza; 2. ricorre per cassazione il difensore del Presutto lamentando illogicità, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione in ordine alla certa identificazione dell'indagato: rileva come la difesa avesse evidenziato che nessun verbale, informativa o atto di indagine indicasse il Presutto come l'utilizzatore della utenza 334.1447327 laddove la difesa aveva contestato che l'indagato fosse stato visto e riconosciuto dagli operanti all'atto dell'arresto degli altri quattro occupanti la [OSCURATO:PERSONA] e richiama, sul punto, il tenore del verbale di arresto dove non si fa cenno alcuno al Presutto né risultano atti successivi ove questo dato emerga essendo invece meramente affermato dalla PG; aggiunge che la documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame era finalizzata a dimostrare come il soprannome fosse molto diffuso ed assai comune nel territorio tanto da aver determinato già in passato un ingiusto provvedimento restrittivo a suo carico; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta dove aveva insistito per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i termini del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, aveva rilevato che il ricorso attiene alla gravità degli indizi ed alla valutazione che ne è stata fatta dal Tribunale per ribadire il giudizio di qualificata probabilità di partecipazione del Presutto all'atto predatorio; aveva sottolineato che il ricorso non si confronta con la consistenza degli elementi valorizzati a carico dell'indagato limitandosi a ipotizzare circostanze ipotetiche al fine di evidenziare la illogicità del costrutto accusatorio ma finendo per fondare le proprie considerazioni su circostanze congetturali; aveva riepilogato quindi gli elementi acquisiti a carico del Presutto congruamente e logicamente apprezzate dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Nei confronti del Presutto si procede per furto pluriaggravato essendo costui indagato, in concorso ed unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i fatti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando costoro erano stati tratti in arresto in flagranza. La difesa aveva proposto ricorso contro l'ordinanza del GIP sostenendo che non fossero stati acquisiti elementi idonei ad identificare il ricorrente come colui che era stato indicato nelle intercettazioni come "O Specchiato" ed aveva prodotto documentazione relativa ad una vicenda analoga in cui lo stesso Presutto era stato inizialmente identificato con tale questo soprannome ma che si era conclusa con l'archiviazione del procedimento proprio per la equivocità di tale indicazione. Il Tribunale ha confermato tuttavia il provvedimento del GIP con motivazione che il collegio reputa non censurabile in questa sede in quanto non soltanto congrua ed articolata ma correttamente ancorata alle emergenze investigative di cui ha fatto puntuale riferimento. 2. Non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame — ritenuto mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; in particolare, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Detto questo, va rilevato che il Tribunale, decidendo sul riesame proposto dalla difesa, ha spiegato che il provvedimento del GIP era stato adottato all'esito di una ampia e particolareggiata indagine compendiata in una informativa della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concernente un gruppo di persone specializzate in rapine ad autotrasportatori ovvero nello "smuramento" di bancomat ed i cui protagonisti erano stati identificati attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, la individuazione e localizzazione dei veicoli utilizzati e la attività di intercettazione che aveva anzi consentito di intervenire e di procedere a diversi arresti in flagranza come era avvenuto il 23.9.2018 a [OSCURATO:PERSONA] (SA) e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 18.1.2019 a Napoli e Giugliano in Campania. L'attività di intercettazione in corso sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti permesso di cogliere "in diretta" la perpetrazione del furto presso la [OSCURATO:SOCIETA] di Napoli e, in particolare, le conversazioni intercorrenti tra il Visconti, che era rimasto all'esterno dell'azienda a bordo di un [OSCURATO:PERSONA], e coloro che erano entrati nel magazzino e, in particolare, tra questi, con tale "Gennaro" altrimenti detto "[OSCURATO:PERSONA]". In tal modo si era verificato che il Visconti, ad un certo punto, aveva potuto fare ingresso nel magazzino dove era stata caricata la merce per poi allontanarsi con il furgone che era seguito da una [OSCURATO:PERSONA] giunta nel frattempo sul posto e condotta da un quinto soggetto che aveva fatto salire a bordo gli altri. Entrambi i veicoli erano stati fermati; gli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] avevano tentato di darsi alla fuga ma quattro di essi erano stati raggiunti e bloccati (e tratti in arresto) mentre il quinto era riuscito a sfuggire agli operanti che, tuttavia, lo avevano visto e riconosciuto nella persona del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del riesame hanno spiegato che alla sicura identificazione di Presutto si era pervenuti anche attraverso le intercettazioni eseguite giorno precedente quando Visconti era stato contattato diverse persone per sondarne la disponibilità a partecipare al furto; tra coloro che erano stati interpellati vi era stato chi, pur disponibile, aveva fatto presente di non avere a disposizione un'autovettura per cui aveva indicato come possibile interessato a partecipare alla impresa criminale Gennaro "O Specchiato" che era stato contattato dal Visconti sull'utenza 334.1447327 (quella utilizzata nel corso del furto per tenere i contatti con il Visconti rimasto all'esterno del magazzino) ed al quale erano stati indicati gli altri partecipanti. In definitiva, a carico del Presutto il Tribunale ha evidenziato plurimi elementi quali, in primo luogo, il suo riconoscimento da parte degli operanti; il soprannome con il quale egli era noto e che era stato utilizzato per identificarlo tra coloro che potevano essere interessati a partecipare al furto e, infine, la disponibilità da parte sua della [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale era stato controllato in due occasioni (nel 2013 e nel 2018). Si tratta di elementi che, in questa fase, in coerenza con i principi sopra richiamati, hanno consentito al Tribunale di confermare una prognosi di elevata probabilità di colpevolezza su cui fondare la adozione di una misura cautelare sulla scorta di una motivazione congrua ed immune dai vizi suscettibili di essere dedotti in questa sede. Va d'altra parte ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Esula, in ogni caso, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma — che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E