CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 luglio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa in data 11 dicembre 2024 dal GIP del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato-colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e condannato, cOn la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici di merito avevano ritenuto provata la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack, per un peso complessivo di 33,02• grammi, suddivisa in 57 involucri e idonea al confezionamento di 106 dosi medie singole. La finalità di cessione a terzi era stata desunta, oltre che dal frazionamento in dosi, dalla presenza di bilancini di precisione e dalla circostanza che l'imputato, privo di stabile attività lavorativa e occupante abusivamente un immobile, non disponeva di risorse economiche tali da giustificare né l'acquisto della sostanza per uso personale né il possesso della somma di 280 euro in banconote di piccolo taglio, rinvenuta al momento del controllo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, deducendo quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. La difesa sostiene che la Corte d'appello avrebbe escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con una motivazione apparente e tautologica, basata su un mero automatismo derivante dal quantitativo di sostanza e dal numero di dosi ricavabili. Tale approccio, secondo il ricorrente, sarebbe privo della necessaria valutazione individualizzante richiesta dalla norma in ordine alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e alla non abitualità del comportamento. Si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la compatibilità tra la fattispecie di lieve entità (art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90) e l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., attenendo le due norme a profili diversi: la prima ai parametri oggettivi dell'azione, la seconda ai profili soggettivi e valutativi dell'offesa. La sentenza impugnata, negando apoditticamente il beneficio in presenza di un fatto di lieve entità e di un soggetto incensurato, risulterebbe pertanto viziata per aver omesso la necessaria valutazione sulla concreta offensività e non abitualità della condotta. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione. Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale di negare le circostanze attenuanti generiche e di non determinare la pena nel minimo edittale, fondando il diniego esclusivamente su una condotta successiva ai fatti di causa (un arresto avvenuto in data 23 aprile 2024). Tale motivazione presenterebbe un duplice vizio: in primo luogo, perché fondata su un elemento privo di riscontro probatorio circa il suo esito processuale; in secondo luogo, perché giuridicamente irrilevante, in quanto l'art. 133, comma 2, c.p. àncora la valutazione della personalità del reo alla "condotta contemporanea o precedente al reato". Richiamare un episodio posteriore costituirebbe un'inammissibile applicazione di un criterio prognostico di pericolosità sociale, estraneo alla valutazione di meritevolezza delle attenuanti. La Corte, inoltre, non avrebbe considerato gli elementi positivi a favore dell'imputato, quali l'incensuratezza, l'età non più giovane e il comportamento collaborativo, violando così l'obbligo di motivare il diniego delle attenuanti e il discostamento dal minimo edittale.2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione dell'art. 175 c.p. e vizio di motivazione. La difesa lamenta che il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sia stato motivato sulla base delle medesime erronee considerazioni utilizzate per escludere le attenuanti generiche. Poiché l'art. 175 c.p. rinvia ai criteri dell'art. 133 c.p., anche tale valutazione non potrebbe fondarsi su condotte successive al reato, temporalmente e giuridicamente irrilevanti. L'erroneità dei presupposti posti a base del diniego delle attenuanti si rifletterebbe, quindi, automaticamente/ sul giudizio relativo alla non menzione, rendendo la decisione viziata e suscettibile di annullamento, anche senza rinvio, da parte della Corte di cassazione. 2.4. Con il quarto motivo, si eccepiscono violazione degli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis c.p. e mancanza di motivazione. Il ricorrente contesta la conferma della confisca della somma di 280 euro. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad affermare la compatibilità astratta della misura ablativa con il reato contestato, omettendo qualsiasi motivazione sui presupposti applicativi richiesti dall'art. 240-bis c.p. e dalla relativa elaborazione giurisprudenziale, anche costituzionale. In particolare, mancherebbe ogni argomentazione sulla sproporzione significativa tra il denaro e i redditi dell'imputato, sulla mancata giustificazione della provenienza e, soprattutto, sul convincimento che la somma derivi da ulteriori e diverse condotte illecite, come richiesto per l'applicazione della confisca allargata. La sentenza impugnata, secondo la difesa, non si sarebbe confrontata con la natura episodica del fatto e il modesto importo della somma, legittimando un automatismo applicativo escluso dalla stessa ratio dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi, in parte, non consentiti in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondati. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con una motivazione che, seppur sintetica, non può ritenersi né apparente né illogica. I giudici del gravame hanno infatti evidenziato come al riconoscimento del beneficio ostino "le specifiche modalità del fatto, la tipologia e il quantitativo di droga (con elevato principio attivo), idoneo a confezionare circa 106 dosi". Si è in presenza di un'argomentazione stringente, priva di cedimenti logici o manifeste incongruenze, fondata su elementi risultanti dall'incarto processuale e non contestati, che si sottrae al sindacato di legittimità. Va, anche, aggiunto che le censure del ricorrente, pur richiamando principi di diritto corretti sulla 3distinzione tra l'art. 73, comma 5, e l'art. 131-bis c.p., si risolvono nella richiesta di una diversa e più favorevole valutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede non essendo ammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu oculi percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiute dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.1 La congruità e la non manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità del reato rende irrilevanti le ulteriori censure sulla concorrente motivazione relativa all'abitualità della condotta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini del diniego della causa di non punibilità, è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, quali la particolare tenuità dell'offesa o la non abitualità del comportamento, in quanto il giudizio di particolare tenuità dell'offesa richiede un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi ( Sez. 2, n. 8979 del 14/2/2024, Costanzo; Sez. 5, n. 50171 del 30/9/2019, Sclip; Sez. 2, n. 48555 del 10/9/2018,Bartoli). 2. Venendo al secondo motivo, tardiva risulta la censura relativa alle attenuanti generiche mentre aspecifiche e comunque manifestamente infondate risultano quelle relative alla dosimetria. Va, preliminarmente, ricordato che: la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); "una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla 4quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore allà misura media di quella edittale" (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione); il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., esonera il giudice di merito dall'obbligo di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201); quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza di concessione delle attenuanti generiche, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piller°, Rv. 266460 - 01). 2.1 Venendo al motivo in valutazione, il riconoscimento delle attenuanti generiche non ha costituito oggetto del gravame, tanto è vero che nella sentenza impugnata non se ne fa alcuna menzione ed il ricorrente non ne contesta il punto. Tale risultanza rende la censura difensiva inammissibile. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01 ; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368 - 01). 2.2 La Corte territoriale, inoltre, ha fornito una motivazione, né apparente né illogica, in relazione alle "generiche richieste di riduzione della pena", valorizzando la "negativa personalità dell'imputato", siccome disvelata da un arresto successivo ai fatti di causa. Va poi ricordato, a confutazione dell'argomento difensivo, che l'art. 133 comma 2 c.p. inserisce fra gli indici cui desumere la capacità a delinquere anche la 5condotta contemporanea o susseguente al reato per cui, del tutto legittimamente, la Corte territoriale ha ritenuto che un nuovo arresto in flagranza, comportante il sequestro di droga e di C 630,00 pochi giorni dopo i fatti di causa e in spregio alla misura cautelare non custodiale applicata, fosse disvelatore del persistente inserimento dell'imputato nel mercato della droga e dell'assenza di ravvedimento, traendone elementi ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Le censure difensive in punto di dosimetria risultano anche aspecifiche, in quanto non si confrontano compiutamente con l'intero apparato argomentativo che sorregge il trattamento sanzionatorio. I provvedimenti resi nelle fasi di merito integrano, infatti, una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), saldandosi quello di appello, nella sua struttura argomentativa, a quello di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultimo sia adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove, le sentenze possono essere lette congiuntamente, in vista del controllo di legittimità, costituendo un unico corpo decisionale. Il G.I.P. aveva individuato la pena base in misura superiore al minimo edittale "in considerazione del quantitativo di principio attivo accertato". Tale ratio decidendi è del tutto ignorata dal ricorso esaurendosi le censure difensive nelle doglianze, la cui manifesta infondatezza è stata già sottolineata, in ordine alla valutazione della condotta tenuta dall'imputato dopo i fatti di causa. Orbene, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 2018), Bimonte, Rv. 272448- 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972-01). 3. Valgono in relazione al terzo motivo le considerazioni già volte in precedenza, avendo la Corte territoriale negato il beneficio con una motivazione che, valorizzando l'arresto successivo ai fatti di causa, si sottrae alle censure difensive, peraltro richiamanti un precedente di legittimità inesistente, risultando la sentenza n. 4576 del 2025 relativa all'impugnazione di un'ordinanza del Tribunale della Libertà e quella n. 4576 del 2024 incentrata su questioni del tutto diversa da quella in esame. Occorre sul punto ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, li beneficio della non menzione, fondato sul principio dell'"emenda", essendo finalizzato a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, richiede per la sua applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. pen., un apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una 6valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, Siringul, Rv. 287324; Sez. 3, n. 37152 del 16/7/2013, Maraschioni; Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011, Allegra, Rv. 251509), senza che sia peraltro necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della • decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep.2017, Cattaneo, Rv. 268971), mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676; Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, M., Rv. 274106). 3. Il quarto motivo è inammissibile risolvendosi la doglianza relativa alla confisca della somma di 280 euro in una censura di merito sulla valutazione delle prove. La Corte d'appello ha confermato la misura ablativa ritenendo, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, che il denaro fosse provento dell'attività di spaccio. Tale convincimento è stato fondato su una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: lo stato di disoccupazione dell'imputato, l'assenza di altre fonti di reddito lecite, il frazionamento del denaro in banconote di piccolo taglio e il contesto generale della detenzione dello stupefacente già suddiviso in dosi. A fronte di tale ricostruzione, le censure del ricorrente sollecitano una rilettura degli elementi di fatto e una diversa interpretazione delle prove, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il controllo della Corte è limitato alla verifica della coerenza e della logicità della motivazione, non potendo estendersi a una nuova e autonoma valutazione del compendio probatorio. La motivazione dei giudici di merito, avendo stabilito un nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato, non presenta vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà tali da renderla sindacabile in questa sede. 4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che l'imputato sopporti le spese del grado del processo e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'denteLorenzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in CktieeUeria oggi, 28 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa ìisabet , 1 rrobito 8