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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:990
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0181

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 dicembre 2022 ( 1 ) Cause riunite C‑181/21 e C‑269/21 G. contro M.S., con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Katowicach [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia)] e BC, DC contro X, con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Krakowie [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia)] «Rinvii pregiudiziali – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari – Ruolo degli organi di autogoverno della magistratura nella nomina dei giudici – Mancanza di indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura) – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy, Corte suprema, Polonia) – Se tale sezione soddisfi i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo – Diritto polacco A. Costituzione della Polonia B. Legge sulla KRS C. Legge sulla Corte suprema, come modificata D. Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari E. Codice di procedura civile

III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑181/21 B. Causa C‑269/19

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

V. Ricevibilità A. Osservazioni presentate B. Analisi

VI. Merito A. Osservazioni preliminari B. Prima questione

1. Secondo elemento

2. [OSCURATO:PERSONA] elemento

3. Terzo elemento

VII. Conclusione

I. Introduzione

1. Con le domande di pronuncia pregiudiziale in esame si chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di taluni aspetti della recente riforma del sistema giudiziario polacco nel nuovo contesto delle procedure di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia.

Esse mirano a stabilire se la composizione di un organo giurisdizionale rispetti il requisito della precostituzione per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), qualora taluni dei suoi membri siano stati nominati nell’ambito di una procedura cui non hanno preso parte organi di autogoverno della magistratura, sulla base di una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: la «KRS»), nella sua composizione successiva al 2018 ( 2 ), e nel caso in cui i candidati respinti non abbiano beneficiato di un diritto di ricorso dinanzi a un giudice che soddisfi il requisito della precostituzione per legge.

I giudici del rinvio chiedono se il diritto dell’Unione osti all’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione straordinaria») della competenza esclusiva ad esaminare la legittimità delle nomine dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, poiché tale Sezione è composta esclusivamente da giudici nominati secondo una procedura analoga a quella utilizzata per la nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari.

Secondo i giudici del rinvio, la Sezione straordinaria non può, in ogni caso, esaminare eventuali contestazioni alla legittimità della nomina di un giudice, né alla sua legittimazione a esercitare funzioni giurisdizionali.

Tenuto conto dell’assenza, nel diritto polacco, di mezzi diretti a sanare l’irregolarità della nomina dei giudici, i giudici del rinvio chiedono altresì se, al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione, essi debbano applicare d’ufficio, in via analogica, norme nazionali in materia di ricusazione automatica dei giudici (iudex inhabilis), impedendo in tal modo che giudici degli organi giurisdizionali ordinari nominati in esito a una procedura illegittima possano pronunciarsi su una controversia.

II. Contesto normativo – Diritto polacco A. Costituzione della Polonia

2. L’articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia stabilisce che il presidente della Repubblica di Polonia nomina i giudici, su proposta della KRS, a tempo indeterminato.

Ai sensi del suo articolo 180, paragrafo 1, i giudici sono inamovibili.

Conformemente all’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, la KRS è la guardiana dell’indipendenza degli organi giurisdizionali.

B. Legge sulla KRS

3. L’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS dispone che «[u]n partecipante alla [procedura di nomina presso organi giurisdizionali ordinari] può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. (…)».

C. Legge sulla Corte suprema, come modificata

4. La ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 ( 3 ), ha istituito l’«[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «Sezione disciplinare») e la Sezione straordinaria come sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi) ( 4 ) (in prosieguo: la «legge di modifica»), ha inserito i paragrafi 2 e 3 nell’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, con effetto dal 14 febbraio 2020.

5. L’articolo 26, paragrafi da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dispone quanto segue: «1.

«Rientrano nella competenza della [Sezione straordinaria] i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la protezione della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, le telecomunicazioni e il trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] i Telewizji (presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione[, Polonia]) o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]».

2. La [Sezione straordinaria] è competente a pronunciarsi sulle domande o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere avviato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice.

L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente una richiesta al presidente della [Sezione straordinaria] affinché detta richiesta sia trattata conformemente alle regole fissate mediante specifiche disposizioni.

La presentazione di una richiesta al presidente della [Sezione straordinaria] non sospende il procedimento in corso.

3. La domanda di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali».

D. Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari

6. La legge di modifica ha abrogato il paragrafo 2 dell’articolo 58 della ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych del 27 luglio 2001 (in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari») ( 5 ).

Essa ha inoltre modificato come segue il paragrafo 1 di detto articolo 58: «1.

Qualora siano presentate più candidature a un posto di giudice, tutte le candidature sono esaminate nella stessa riunione dell’assemblea. (…)».

7. Prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, il 14 febbraio 2020, l’articolo 58 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari così disponeva: «1.

Qualora siano presentate più candidature a un posto di giudice, tutte le candidature sono esaminate nella stessa riunione dell’assemblea.

2. L’assemblea generale dei giudici d’appello o l’assemblea generale dei [sądy okręgowe (giudici regionali)] delibera sui candidati mediante votazione e trasmette, a seconda del caso al presidente del [sąd apelacyjny (Corte d’appello)] o al presidente del [sąd okręgowy (Tribunale regionale)], tutte le candidature ricevute, indicando il numero di voti ottenuti. (…)».

4. Il presidente dell’organo giurisdizionale competente trasmette alla KRS, attraverso il sistema elettronico, le candidature valutate secondo le modalità di cui al paragrafo 2, la valutazione delle qualifiche, il parere del collegio dell’organo giurisdizionale competente, le informazioni ottenute dal capo della polizia della provincia o dal capo della [OSCURATO:PERSONA] di Varsavia, come previsto al paragrafo 3, nonché altri documenti relativi alla procedura in questione riguardanti la nomina all’esercizio di funzioni giurisdizionali raccolti nel sistema elettronico. (…)».

E. Codice di procedura civile

8. L’articolo 48 della ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964 recante il codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile») ( 6 ) prevede quanto segue: «1.

Un giudice è escluso ipso iure: 1) dalle cause in cui è parte o in cui ha un rapporto giuridico con una delle parti tale per cui l’esito della controversia incide sui suoi diritti od obblighi; (…) 5) dalle cause in cui ha partecipato, presso un organo giurisdizionale di grado inferiore, alla pronuncia della decisione impugnata, nonché dalle cause vertenti sulla validità di un atto giuridico che ha concorso a redigere o controllare, nonché dalle cause nell’ambito delle quali ha agito in qualità di pubblico ministero; (…)».

9. L’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile stabilisce che «gli organi giurisdizionali di secondo grado esaminano le cause in un collegio composto di tre giudici.

L’organo giurisdizionale statuisce in camera di consiglio in composizione monocratica, salvo quando pronuncia una sentenza».

Ai sensi dell’articolo 379, paragrafo 4, del codice di procedura civile, il procedimento è invalido «se la composizione dell’organo giurisdizionale adito è contraria alle disposizioni di legge o se un giudice soggetto a esclusione ipso iure ha partecipato all’esame della causa (…)».

10. L’articolo 401, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede la possibilità di chiedere la riapertura del procedimento a motivo di nullità «se nella formazione giudicante ha seduto una persona non autorizzata o se un giudice soggetto a esclusione ipso iure ha statuito e la parte non ha potuto far valere l’esclusione prima che la sentenza acquistasse forza di giudicato».

III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑181/21

11. Il procedimento dinanzi al Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia) riguarda una controversia tra un consumatore e un commerciante vertente su un contratto di credito al consumo disciplinato dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 7 ).

A seguito di una cessione dei diritti del commerciante, la ricorrente ha intentato un’azione contro il consumatore per il pagamento di una somma pari a 16000,40 zloty polacchi (PLN), oltre a interessi e spese.

Il Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej (Tribunale circondariale di Dąbrowa Górnicza, Polonia) ha ingiunto il pagamento delle somme richieste e ha respinto l’opposizione del consumatore avverso tale decisione.

Il consumatore ha quindi adito il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) con un ricorso avverso tale seconda decisione.

L’esame di detto ricorso è stato assegnato a un collegio di tre giudici.

12. Il 18 marzo 2021 il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice), deliberando in camera di consiglio e in formazione monocratica in funzione di giudice relatore, ha espresso dubbi quanto alla legittimazione di tale organo giurisdizionale, composto da un collegio di tre giudici, a decidere la controversia, a causa della presenza del giudice A.Z. in tale collegio.

Nell’esercizio della propria competenza ai sensi dell’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile, il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice), in formazione monocratica, ha deciso di proporre un rinvio pregiudiziale.

13. Dal 1996 il giudice A.Z. era giudice presso un organo giurisdizionale di grado inferiore, prima di candidarsi al posto di giudice presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice). [OSCURATO:PERSONA] Sądu Apelacyjnego (collegio della Corte d’appello) ha espresso il proprio parere sulla candidatura del giudice A.Z. a tale posto.

L’assemblea dei rappresentanti dei giudici del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice, Polonia) si è astenuta dal pronunciare il suo parere sulla candidatura del giudice A.Z., a causa di dubbi riguardanti lo status della KRS e le sue modalità di funzionamento, in assenza di una decisione della Corte di giustizia in merito allo status della KRS.

14. Secondo il giudice del rinvio, all’epoca del concorso per la nomina di giudici presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice), al quale ha partecipato il giudice A.Z., il diritto polacco era conforme a un principio costituzionale che esigeva la partecipazione di organi di autogoverno della magistratura al processo di nomina.

L’assemblea dei rappresentanti dei giudici competente non aveva partecipato al processo che ha condotto alla nomina del giudice A.Z.

Le delibere adottate dall’assemblea dei rappresentanti dei giudici indicano che l’assemblea si è astenuta dal pronunciarsi sui candidati in attesa che lo status della KRS fosse chiarito dagli organi a tal fine competenti, ivi compresa la Corte di giustizia.

Nonostante l’adozione delle suddette delibere, il presidente del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice), che presiedeva l’assemblea dei rappresentanti dei giudici e che era stato nominato dall’attuale [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, ha avviato dinanzi alla KRS la procedura di nomina del giudice A.Z. ( 8 ).

A seguito di una delibera della KRS, il presidente della Repubblica di Polonia ha quindi nominato A.Z. giudice del Sąd Okręgowy w Katowicach. (Tribunale regionale di Katowice).

15. Il giudice del rinvio osserva che, nel diritto polacco, un organo giurisdizionale ordinario statuisce in formazione monocratica, salvo quando pronuncia una sentenza.

Esso ritiene che le questioni pregiudiziali che ha proposto siano ricevibili, nonostante il fatto che il collegio di tre giudici di tale organo possa non costituire un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione.

Esso ritiene quindi che il giudice del rinvio, in camera di consiglio e in composizione monocratica, faccia parte dell’ordinamento giuridico polacco e statuisca nelle cause rientranti nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

B. Causa C‑269/19

16. Basandosi sulla sentenza nella causa Dziubak ( 9 ), i ricorrenti hanno chiesto al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) la condanna della convenuta al pagamento di PLN 104 537 e di 74582,19 franchi svizzeri (CHF), oltre a interessi e spese, nonché l’annullamento di un contratto di mutuo immobiliare.

Tale domanda è sorta a seguito di un contratto di mutuo che i ricorrenti, consumatori, avevano concluso con una banca.

Il contratto di mutuo è disciplinato dal diritto nazionale di attuazione della direttiva 93/13.

I ricorrenti hanno chiesto altresì l’adozione di misure cautelari, in particolare la sospensione dei pagamenti mensili delle rate stipulate nel contratto di mutuo.

Secondo il giudice del rinvio, la sospensione del contratto di mutuo, che è disciplinata da un procedimento incidentale, costituisce parte integrante del procedimento principale, poiché qualsiasi ordinanza di sospensione dei pagamenti incide sulla portata della domanda dei ricorrenti.

17. Il 9 ottobre 2020 il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), in composizione monocratica, ha accolto la domanda di misure cautelari.

Il 1 o dicembre 2020, la banca convenuta ha impugnato tale ordinanza dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, per l’occasione composto da un collegio di tre giudici.

Detto collegio di tre giudici del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), nel quale sedeva anche il giudice A.T., in qualità di giudice relatore e presidente, ha accolto l’impugnazione della convenuta e respinto la domanda di misure cautelari.

Quest’ultima decisione, definitiva, è stata rinviata al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia).

Tale giudice, in composizione monocratica, ritiene che il collegio di tre giudici del medesimo organo giurisdizionale, nel quale sedeva anche il giudice A.T., possa essere incompatibile con il diritto nazionale e dell’Unione, sicché la decisione di rigetto della domanda di misure cautelari potrebbe essere invalida.

18. Secondo il giudice del rinvio, dal 2009 il giudice A.T. esercitava funzioni di giudice presso il Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (Tribunale circondariale di Cracovia – Krowodrza, Cracovia, Polonia) prima di candidarsi al posto di giudice presso il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) ( 10 ), per il quale era l’unica candidata.

Il 1 o giugno 2020 il [OSCURATO:PERSONA] Sądu Okręgowego w Krakowie (collegio del Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) ha espresso parere favorevole sulla sua candidatura ( 11 ).

La maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] Sądu Okręgowego w Krakowie (collegio del Tribunale Regionale di Cracovia) è composta dai presidenti dei sądy rejonowe (tribunali circondariali) e dei sądy okręgowe (tribunali regionali), che sono nominati dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Sędziów Sądu Okręgowego (assemblea dei giudici del Tribunale regionale) non ha esaminato la candidatura del giudice A.T. poiché il suo parere non era più richiesto a seguito della modifica dell’articolo 58 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari ad opera della legge di modifica.

Il 4 febbraio 2021, a seguito di una delibera della KRS del 7 luglio 2020, il presidente della Repubblica ha nominato il giudice A.T. a giudice del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia).

19. I giudici del rinvio osservano che le questioni sollevate nelle cause C‑181/21 e C‑269/21 riguardano le procedure che disciplinano la nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia.

Ad oggi, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

I giudici del rinvio hanno quindi sospeso i rispettivi procedimenti e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, [TUE] nonché l’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che: a) non è un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura – la cui composizione è, nella maggior parte dei casi, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo – in una situazione in cui, alla luce dell’acquis costituzionale dello Stato membro, è necessario che alla procedura di nomina a giudice partecipi un organo di autogoverno della magistratura che soddisfi tali requisiti, tenuto conto del contesto istituzionale e strutturale, e considerato che: – l’obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice, che incombeva sulle assemblee dei giudici, è stato deliberatamente disatteso, contrariamente alle disposizioni nazionali e alla posizione di tale organo della magistratura; ( 12 ); – l’obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice incombeva sul collegio dell’organo giurisdizionale, il quale è stato composto in modo tale che la maggior parte dei suoi membri era nominata da un rappresentante del potere esecutivo – il Minister Sprawiedliwości – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della Giustizia – Procuratore Generale, Polonia) ( 13 ); – l’attuale [KRS], eletta in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, non costituisce un organo indipendente e non è composta da rappresentanti della comunità giudiziaria nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non ha presentato validamente alcuna domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale; – i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell’articolo 2, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta]. b) non soddisfa i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura, la cui composizione è nella maggior parte dei casi indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, o di un altro organo idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato, tenendo conto del fatto che, nel contesto della tradizione giuridica europea, radicata nelle summenzionate disposizioni del TUE e della Carta e posta a fondamento dell’unione di diritto, qual è l’Unione europea, la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura o di un altro organo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo ed idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato nell’ambito di una procedura di nomina a giudice, è necessaria al fine di riconoscere che un organo giurisdizionale nazionale garantisce il livello richiesto di tutela giurisdizionale effettiva nelle cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, che sono rispettati il principio della separazione tripartita e dell’equilibrio tra i poteri nonché il principio dello Stato di diritto;

2. Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte al [punto a) della questione1]: a) essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte al [punto a) della questione1], e le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico; b) essi richiedono, al fine di garantire l’efficacia del diritto europeo, un’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d’ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante [iudex inhabilis]».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

20. Con decisione del presidente della Corte del 5 maggio 2021, le cause C‑181/21 e C‑269/21 sono state riunite ai fini della fase orale e della fase scritta del procedimento, nonché della sentenza.

I giudici del rinvio avevano altresì chiesto la trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale in entrambe le cause mediante procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Con la stessa decisione del 5 maggio 2021, il presidente della Corte ha respinto tali domande.

21. [OSCURATO:PERSONA] (mediatore, Polonia; in prosieguo: il «mediatore»), il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte.

All’udienza del 29 giugno 2022 le parti summenzionate, la [OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Katowicach (procuratore regionale di Katowice) e la [OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Krakowie (procuratore regionale di Cracovia), rappresentate dal [OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Polonia), il governo danese e il governo dei [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte.

V. Ricevibilità A. Osservazioni presentate

22. Il governo polacco deduce otto motivi di irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.

23. In primo luogo, il governo polacco ritiene che la riforma in atto del suo sistema giudiziario rientri nella competenza esclusiva di tale Stato membro.

Esso sostiene che la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( 14 ) è paragonabile a un atto legislativo.

Tale posizione si riflette in una certa misura nella sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) del 14 luglio 2021, nella causa P 7/20, nella quale esso ha dichiarato, in particolare, che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, è incompatibile con gli articoli 2 e 7, con l’articolo 8, paragrafo 1, e con l’articolo 90, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha quindi ritenuto che la Corte di giustizia avesse statuito ultra vires nel disporre misure provvisorie nei confronti della Repubblica di Polonia concernenti l’organizzazione e la competenza degli organi giurisdizionali polacchi, nonché le procedure da seguire dinanzi ad essi.

24. In secondo luogo, a parere del governo polacco, le questioni proposte non sono necessarie, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, poiché il diritto dell’Unione non esige che gli organi di autogoverno della magistratura emettano un parere sui candidati a funzioni giurisdizionali, né prevede un diritto generale di ricorso avverso le decisioni adottate nel contesto delle procedure di nomina a giudice.

25. In terzo luogo, il governo polacco osserva che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47 della Carta impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i singoli abbiano accesso a un giudice indipendente.

Mentre il diritto del singolo a un ricorso effettivo riveste un’importanza fondamentale ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia e del diritto dell’Unione, l’organizzazione della giustizia rientra nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

In tale contesto, la Corte ha già affrontato in modo inequivocabile ed esaustivo tutti i problemi sollevati dalle questioni proposte, sicché i giudici del rinvio possono dedurre dalla giurisprudenza costante della Corte gli elementi necessari per pronunciare la loro sentenza ( 15 ).

26. In quarto luogo, in applicazione dell’articolo 365 del codice di procedura civile, il procedimento cautelare nella causa C‑269/21 è stato deciso in via definitiva mediante un’ordinanza che vincola il giudice del rinvio.

Il giudice del rinvio non è competente a «ricusare» il giudice che ha pronunciato una decisione definitiva, né a impugnare l’ordinanza di rigetto della domanda di misure cautelari.

Una parte può, in ogni caso, presentare una nuova domanda di misure cautelari, nell’ambito della quale può chiedere la ricusazione del giudice per mancanza di imparzialità.

Le questioni proposte nella causa C‑269/21 non concernono una controversia reale e sono, pertanto, ipotetiche ( 16 ).

27. In quinto luogo, benché le domande di pronuncia pregiudiziale siano molto dettagliate, l’esposizione dei motivi che hanno indotto i giudici del rinvio a chiedere un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione non si spingono oltre la richiesta, alla Corte, di valutare se taluni organi giurisdizionali siano giudici «precostituiti per legge».

Secondo il governo polacco, ciò violerebbe i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura.

Le domande di pronuncia pregiudiziale consistono in questioni di ordine generale concernenti talune riforme del sistema giudiziario polacco, sebbene tali riforme non abbiano modificato le qualifiche richieste ai candidati ai posti di giudice.

La data di nomina dei giudici presso gli organi giurisdizionali ordinari non ha quindi alcun rapporto con le loro capacità, con le norme che disciplinano l’esercizio delle loro funzioni o con i loro diritti e obblighi, ivi compresa la loro indipendenza.

Il governo polacco sottolinea che le ordinanze di rinvio non forniscono alcun esempio concreto di mancanza di indipendenza di un giudice o di esercizio di pressioni sui giudici nominati nell’ambito del regime scaturito dalla riforma.

Le questioni hanno quindi carattere ipotetico. 28.

In sesto luogo, le domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause C‑181/21 e C‑269/21 sarebbero «eccessivamente generiche».

Non vi è alcun rapporto tra l’oggetto delle questioni proposte e i procedimenti principali, vertenti sulla normativa nazionale in materia di consumatori che attua la direttiva 93/13, non sono connesse.

Persino i giudici del rinvio affermano, in più occasioni, che la «situazione va oltre il contesto fattuale della causa».

29. In settimo luogo, il governo polacco ritiene che l’oggetto dei procedimenti principali non sia direttamente connesso alle questioni relative allo status della KRS o alla circostanza se la Sezione straordinaria sia un «giudice» ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

Non vi sarebbe neppure un nesso diretto tra l’oggetto dei procedimenti principali e il diritto a un ricorso effettivo dei candidati in una procedura di nomina a giudice.

La portata delle domande di pronuncia pregiudiziale è quindi inammissibilmente ampia.

30. In ottavo luogo, il governo polacco sostiene che, nella causa C‑269/21, la competenza a proporre un rinvio pregiudiziale spetta soltanto al collegio composto da tre giudici, e non al giudice in composizione monocratica.

Ciò è particolarmente evidente poiché tale domanda è stata presentata dopo che l’ordinanza di rigetto della domanda di misure cautelari, pronunciata dal collegio di tre giudici, era divenuta definitiva.

Nella causa C‑181/21, esso sostiene che la competenza a proporre un rinvio pregiudiziale spetta soltanto al collegio composto da tre giudici o al suo presidente ( 17 ).

Nella domanda di pronuncia pregiudiziale i fatti sono esposti in modo talmente laconico da rendere impossibile sapere se il giudice relatore nella causa, autore della domanda, sia anche il presidente del collegio di tre giudici.

Il giudice del rinvio si è quindi basato sull’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile al solo fine di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.

31. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la ricevibilità delle questioni nella causa C‑269/21.

Essa ritiene che il giudice del rinvio abbia omesso di motivare la necessità, al fine di dirimere la controversia nel procedimento principale, di una pronuncia della Corte sulle questioni relative alla procedura che ha condotto alla nomina del giudice A.T.

B. Analisi

32. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza.

Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 18 ).

33. Sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale.

Un rinvio pregiudiziale deve essere necessario ai fini dell’effettiva soluzione di una controversia.

Esso non mira a rendere possibile la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche ( 19 ).

34. Con la sua prima eccezione di irricevibilità, il governo polacco contesta la competenza della Corte su questioni concernenti la nomina di giudici nazionali.

Secondo una giurisprudenza costante, l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri rientra nella loro competenza.

Nell’esercizio di tale competenza, tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano la nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina ( 20 ).

Un corollario del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, è che chiunque ha la possibilità di invocare tale diritto ( 21 ).

Qualora l’indipendenza e l’imparzialità del giudice siano contestate sulla base di un motivo che non appare a prima vista manifestamente privo di serietà ( 22 ), ogni organo giurisdizionale ( 23 ) ha l’obbligo di verificare se la sua composizione sia tale da renderlo un giudice indipendente e imparziale.

Tale competenza è necessaria per mantenere la fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio.

Un controllo del genere costituisce quindi una formalità di importanza sostanziale, il cui rispetto è rilevante sul piano dell’ordine pubblico e dev’essere verificato su richiesta delle parti o d’ufficio ( 24 ).

L’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e i requisiti enunciati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ) hanno carattere trasversale e si applicano ogniqualvolta un organo giurisdizionale possa essere chiamato a pronunciarsi su cause «nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ( 26 ).

La Corte è quindi competente a interpretare il diritto dell’Unione nel contesto dei rinvii pregiudiziali di cui trattasi.

Propongo pertanto di respingere la prima eccezione del governo polacco. 35.

La seconda e la terza eccezione di irricevibilità sollevate dal governo polacco attengono al merito delle questioni sollevate e all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione chiesta dai giudici del rinvio.

Contestazioni del genere sono, per loro stessa natura, inidonee a condurre all’irricevibilità di dette questioni ( 27 ).

Qualora la Corte decida di poter rispondere alle questioni proposte facendo riferimento alla sua giurisprudenza costante, essa può avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 99 del regolamento di procedura e procedere in tal senso con ordinanza motivata.

36. Con la sua quarta e ottava eccezione di irricevibilità, il governo polacco contesta la competenza dei giudici del rinvio, ai sensi del diritto interno, a proporre domande di pronuncia pregiudiziale.

Essa aggiunge che le domande sono artificiose e che i giudici del rinvio potevano legittimamente formularle soltanto statuendo in un collegio di tre giudici ( 28 ).

37. Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali sull’organizzazione giudiziaria e sulle procedure giurisdizionali.

La Corte è quindi tenuta a rispondere alla decisione di rinvio emessa da un giudice di uno Stato membro, fintantoché essa non sia stata revocata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale ( 29 ).

La Corte ha pertanto dichiarato ricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal presidente di un collegio giudicante vertente sulla regolarità della composizione dello stesso ( 30 ).

38. In ogni caso, sebbene nella causa C‑181/21 il governo polacco sostenga che non è chiaro se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia stata proposta dal presidente del collegio di tre giudici e che il giudice del rinvio, deliberando in camera di consiglio e in composizione monocratica, si sarebbe artificiosamente avvalso dell’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile per formulare la sua domanda, esso non ha dimostrato che il giudice del rinvio non fosse competente ad agire in tal senso.

39. Nella causa C‑269/21, il giudice del rinvio, statuendo in composizione monocratica, indica le ragioni per le quali ritiene che la decisione di tale organo giurisdizionale, composto da un collegio di tre giudici, investito di un’impugnazione in materia di misure cautelari, potrebbe incidere sul procedimento principale nel quale detto giudice monocratico deve statuire.

Esso sottolinea che la decisione del collegio di tre giudici gli è stata rinviata e che esso nutre ragionevoli dubbi quanto alla conformità di detto collegio ai requisiti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione.

Il giudice del rinvio osserva che la validità della decisione sulle misure cautelari è essenziale per accertare la situazione giuridica del consumatore.

La certezza quanto alla regolarità della composizione del collegio giudicante che è stato investito dell’impugnazione e che l’ha decisa è dunque indispensabile ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale ( 31 ).

40. Tenuto conto del nesso diretto, descritto dal giudice del rinvio, tra la decisione del collegio composto da tre giudici, in sede di impugnazione, di negare la concessione di misure cautelari e il procedimento principale, ritengo che, a differenza di quanto sostenuto dal governo polacco e dalla [OSCURATO:PERSONA], la risposta della Corte alle questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione ad essa sottoposte nella causa C‑269/21 possa essere necessaria per consentire al giudice del rinvio di risolvere questioni di diritto processuale nazionale che si pongono nella controversia di cui è investito prima di poter statuire sul merito.

41. Quanto alla quinta e alla sesta eccezione di irricevibilità sollevate dal governo polacco, che, in una certa misura, si sovrappongono, ritengo che i giudici del rinvio abbiano descritto adeguatamente i fatti delle controversie di cui ai procedimenti principali, le disposizioni nazionali applicabili e i loro dubbi quanto alla conformità con il diritto dell’Unione delle procedure che hanno condotto alla nomina dei giudici A.Z. e A.T.

È vero che nell’esposizione dei motivi per i quali i giudici del rinvio hanno ritenuto necessaria una risposta alle questioni rivolte alla Corte ai fini delle sentenze che sono chiamati a pronunciare nei procedimenti di cui sono investiti, i riferimenti alle controversie sottostanti, in materia di diritto dei consumatori, sono esigui.

È tuttavia evidente che tali giudici mirano ad accertare, prima di pronunciarsi su tali controversie in materia di diritto dei consumatori, se i collegi dei giudici del rinvio nei quali sedevano i giudici A.Z. e A.T. fossero conformi al il requisito di un «giudice precostituito per legge» ai sensi del diritto dell’Unione e, in caso contrario, quali siano le conseguenze di siffatta constatazione.

In particolare, essi chiedono se i giudici del rinvio, in qualità di giudici monocratici, possano ricusare d’ufficio i giudici A.Z. e A.T.

La circostanza che l’impatto dell’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dai giudici del rinvio possa estendersi oltre i fatti delle cause di cui sono investiti non incide, dunque, sulla ricevibilità delle questioni da essi proposte ( 32 ).

42. Suggerisco pertanto alla Corte di respingere tutte le eccezioni di irricevibilità sollevate nei confronti delle questioni proposte dai giudici del rinvio.

VI. Merito A. Osservazioni preliminari

43. L’oggetto del ricorso per inadempimento ( 33 ) nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( 34 ), coincide parzialmente con le domande di pronuncia pregiudiziale in esame.

Sebbene i ricorsi per inadempimento e le domande di pronuncia pregiudiziale siano procedimenti diversi, dotati di effetti giuridici distinti ( 35 ), farò riferimento, ove opportuno, alle mie conclusioni in detto procedimento, che saranno presentate nella stessa data delle presenti conclusioni, in particolare ai paragrafi da 46 a 60 delle stesse, che contengono regole di diritto consolidate che ritengo pertinenti ai fini della decisione del presente procedimento.

44. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che i giudici del rinvio chiedono un’interpretazione del principio della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

Le questioni proposte dai giudici del rinvio devono quindi essere risolte esclusivamente alla luce di questo principio.

45. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il ruolo costituzionale e l’influenza dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) rispetto ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari, accompagnati dal minor rischio di ingerenza del legislatore e del potere esecutivo nelle nomine di tali organi giurisdizionali, giustificano una diversa valutazione della legittimità della nomina di un giudice ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione della nomina di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario dovrebbe essere effettuata caso per caso, in contrasto con l’approccio sistemico da adottare in materia di nomine al Sąd Najwyższy (Corte suprema).

Il mediatore e la [OSCURATO:PERSONA] osservano che, con delibera del 23 gennaio 2020, la Sezione civile, la Sezione penale e la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ( 36 ) hanno operato una distinzione tra i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e i giudici degli organi giurisdizionali ordinari ai fini dell’esame della loro indipendenza e imparzialità.

Nella delibera si dichiara che la procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari è illegittima quando conduce, «nelle circostanze particolari del caso», a una violazione del requisito di indipendenza e di imparzialità ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

Il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha quindi dichiarato che, tra le circostanze da esaminare, figurano quelle relative alla partecipazione dei giudici stessi alle procedure di nomina dinanzi alla KRS e alla natura delle cause che tali giudici trattano o hanno trattato ( 37 ).

Di converso, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) non ha richiesto che un siffatto esame individuale sia effettuato per quanto concerne la nomina dei giudici a tale organo giurisdizionale ( 38 ).

46. Le questioni proposte vertono sul requisito della precostituzione per legge, e non sull’indipendenza e imparzialità dei giudici, oggetto di detta delibera.

Dato che tutti questi criteri sono intrinsecamente connessi e si sovrappongono in larga misura ( 39 ), occorre sottolineare che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, non distingue tra gli organi giurisdizionali supremi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e gli altri organi giurisdizionali nei rispettivi ordinamenti giuridici.

I requisiti fondamentali di indipendenza ( 40 ), imparzialità e precostituzione per legge si applicano indistintamente a tutti gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, indipendentemente dalla portata della loro competenza o della loro posizione nella gerarchia giudiziaria di tale Stato.

Se così non fosse, il livello di tutela giurisdizionale potrebbe variare in funzione del rango di un organo giurisdizionale all’interno del sistema giudiziario in cui si inserisce.

Tale tesi è manifestamente erronea già a livello dei principi primi.

Semmai, proprio perché l’esperienza diretta che la grande maggioranza dei cittadini dell’Unione ha dei propri ordinamenti giuridici nazionali è limitata agli organi giurisdizionali ordinari, il corrispondente obbligo degli organi giurisdizionali ordinari di mantenere la fiducia di tali cittadini nella vigenza dello Stato di diritto è particolarmente accentuato.

La tesi è tanto più assurda se si considera l’evoluzione dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, cui ha ampiamente contribuito il ruolo fondamentale svolto dai giudici asseritamente «di grado inferiore» negli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 41 ).

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, impone un criterio uniforme che si applica indipendentemente dal livello al quale la competenza giurisdizionale è esercitata in un ordinamento giuridico nazionale.

La valutazione del rispetto di tali requisiti fondamentali richiede quindi un esame di tutti gli elementi pertinenti, siano essi di carattere sistemico e/o individuale.

B. Prima questione

47. Con la prima questione si chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale ordinario è un «giudice precostituito per legge» qualora un giudice del collegio investito di una causa sia stato nominato in esito a una procedura nella quale: a) il parere dell’assemblea dei giudici sull’idoneità dei candidati è stato disatteso, in contrasto con il diritto nazionale oppure, a seguito di una modifica del diritto nazionale, il parere sull’idoneità di un candidato è stato reso dal collegio di un organo giurisdizionale composto principalmente da persone nominate dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia; b) i candidati sono stati nominati sulla base di una delibera della KRS; e c) i partecipanti al concorso non disponevano di mezzi di ricorso giurisdizionale ai sensi delle summenzionate disposizioni di diritto dell’Unione ( 42 ).

48. Dalla giurisprudenza della Corte, come elaborata alla luce di quella della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), risulta che il processo di nomina dei giudici costituisce un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», a causa delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto ( 43 ).

Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 44 ), la Corte ha ricordato che un’irregolarità nella nomina dei giudici viola il requisito di un giudice precostituito per legge, segnatamente quando una simile irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito, mettendo così a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati.

Ciò si verifica quando vengono in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario.

Non ogni errore nella procedura di nomina di un giudice determina necessariamente il sorgere di dubbi quanto alla sua indipendenza e alla sua imparzialità e, pertanto, quanto alla questione se un collegio in cui sieda tale giudice sia, alla luce del diritto dell’Unione, un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».

49. Ai fini dell’accertamento di una violazione del requisito della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale e delle conseguenze di tale violazione, è necessaria una valutazione globale di una serie di elementi che, considerati nel loro complesso, fanno sorgere ragionevoli dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici che siedono in tale organo giurisdizionale ( 45 ).

È quindi necessario esaminare se le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che disciplinano le procedure di nomina di cui trattasi suscitino, nei singoli, dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta avvenuta la nomina.

La Corte ha dichiarato che tali condizioni e modalità procedurali dovrebbero essere concepite in modo da escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche qualsiasi forma di influenza più indiretta che possa parimenti orientare le decisioni dei giudici interessati ( 46 ).

50. Le domande di pronuncia pregiudiziale e le questioni proposte esprimono preoccupazioni di ordine generale o sistemico ( 47 ).

Esse vertono non soltanto sulla procedura che ha condotto alla nomina dei giudici A.Z e A.T., rispettivamente al Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) e al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), ma anche, per implicazione, sulle procedure di nomina di numerosi altri giudici di organi giurisdizionali ordinari.

Nulla indica che le procedure che hanno condotto alla nomina dei giudici A.Z. e A.T. siano state sensibilmente diverse da quelle utilizzate per procedere ad altre nomine recenti presso organi giurisdizionali ordinari ( 48 ), né che tali giudici abbiano agito in modo inopportuno o scorretto.

A tal riguardo, si può osservare che tanto il giudice A.Z. quanto il giudice A.T. hanno svolto funzioni giurisdizionali presso organi giurisdizionali ordinari sin dalla loro nomina, rispettivamente nel 1996 e nel 2009.

Il presente procedimento non mette in discussione la legittimità delle procedure che hanno condotto alla loro nomina iniziale a giudici.

Inoltre, non sono in discussione le loro qualifiche e la loro esperienza professionali e, quindi, la loro idoneità a svolgere le loro nuove funzioni presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) e il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia).

51. Secondo costante giurisprudenza, i tre elementi dedotti dai giudici del rinvio, quali esposti al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, devono anzitutto essere valutati separatamente prima di poter valutare il loro effetto cumulativo o globale.

Sebbene i singoli elementi richiamati dai giudici del rinvio possano, considerati separatamente, non pregiudicare i requisiti individuati dalla Corte nell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, quando valutati congiuntamente e nel contesto dello svolgimento della procedura di nomina di cui trattasi, tali elementi possono indurre a dubitare della legittimità della procedura e della sua conformità a detti requisiti ( 49 ).

52. Per comodità espositiva esaminerò anzitutto il secondo elemento, concernente la partecipazione della KRS alle procedure di nomina.

1. Secondo elemento

53. Secondo i giudici del rinvio, la KRS, nella sua composizione attuale, non assolve al suo ruolo costituzionale di difesa dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali ( 50 ).

A tal riguardo, essi fanno ampiamente riferimento alle modifiche della composizione della KRS e al suo ruolo nelle procedure di nomina a partire dal 2018 ( 51 ).

54. Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE osta a disposizioni nazionali in materia di organizzazione della giustizia che comportino una regressione, nello Stato membro interessato, della tutela del valore dello Stato di diritto, in particolare delle garanzie di indipendenza dei giudici.

A tal riguardo, la Corte ha precisato che l’influenza rafforzata del potere legislativo e di quello esecutivo sulla selezione dei membri della KRS dal 2018 fa sorgere dubbi legittimi e seri per quanto riguarda la sua indipendenza, il suo ruolo nella nomina dei giudici e, di conseguenza, l’indipendenza di questi ultimi e dell’organo giurisdizionale nel quale essi siedono ( 52 ).

La Corte ha altresì dichiarato che, alla luce dell’articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia, il ruolo della KRS nella nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) risulta determinante ( 53 ).

Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che la KRS svolge un ruolo altrettanto determinante nella procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari.

55. Malgrado tale regressione della tutela dello Stato di diritto a partire dal 2018, la Corte ha dichiarato che il coinvolgimento di un organo quale la KRS ( 54 ) nella procedura di nomina dei giudici non induce, di per sé solo, a dubitare dell’indipendenza dei giudici nominati ai sensi di tale procedura.

La situazione può essere diversa qualora la partecipazione di un organo quale la KRS, combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni nelle quali la selezione dei giudici è stata effettuata, inducano a generare siffatti dubbi ( 55 ).

Tale valutazione si applica parimenti al requisito della precostituzione per legge, invocato nell’ambito del presente procedimento, in particolare poiché la KRS è la guardiana dell’indipendenza dei giudici ai sensi dell’articolo 186 della Costituzione della Repubblica di Polonia.

2. [OSCURATO:PERSONA] elemento

56. Le circostanze di fatto nelle cause C‑181/21 e C‑269/21 differiscono per quanto riguarda l’applicazione del primo elemento, concernente la mancata partecipazione di un organo di autogoverno della magistratura alla procedura di nomina.

57. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑181/21 risulta che, all’epoca dei fatti, il diritto polacco prevedeva espressamente la partecipazione di un’assemblea dei giudici alla procedura di nomina ( 56 ).

Inoltre, il giudice del rinvio dichiara che l’assemblea dei giudici disponeva di competenza esclusiva ad avviare la procedura dinanzi alla KRS e che la sua partecipazione alla procedura di nomina dei giudici era fondamentale ( 57 ), alla luce del principio di separazione dei poteri ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia ( 58 ).

Esso ritiene, quindi, che l’esclusione della partecipazione dell’assemblea dei giudici renda la procedura di nomina incompatibile con l’ordinamento giuridico e costituzionale nazionale, determinando così un’irregolarità nella composizione dell’organo giurisdizionale di cui trattasi ai sensi del diritto polacco. 58.

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑181/21 risulta che l’assemblea dei giudici si è temporaneamente astenuta dal formulare un parere sui candidati ad essa proposti a causa delle sue preoccupazioni circa lo status della KRS.

La procedura di nomina ha proseguito il suo corso nonostante tale astensione e le ragioni ad essa sottese.

Se è vero, quindi, che l’assemblea dei giudici non è stata esclusa dalla procedura di nomina, ma si è invece astenuta dal rendere il proprio parere, sembra che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, nonostante il carattere in un certo senso a finale aperto di tale astensione e ogni conseguente ritardo nelle nomine giudiziarie, all’epoca dei fatti, fosse contrario al diritto nazionale procedere a una nomina senza aver ottenuto il parere dell’assemblea dei giudici.

Non vi è alcun elemento nel fascicolo della Corte il quale indichi che siano o che avrebbero potuto essere intraprese azioni legali al fine di poter procedere in assenza del parere dell’assemblea oppure che vi fosse una situazione di urgenza tale da esigere la nomina immediata dei giudici senza attendere l’emissione di tale parere.

59. Secondo una giurisprudenza costante, l’intervento di un organo quale un’assemblea di giudici nel processo di nomina dei giudici può, in linea di principio, essere idoneo a contribuire a rendere più obiettivo tale processo, ma sempre a condizione che detto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è chiamato a presentare il suo parere ( 59 ).

Le circostanze nelle quali l’assemblea dei giudici nella causa C‑181/21 si è astenuta dall’emettere un parere e la condotta del presidente del Sąd Apelacyjny (Corte d’appello), che presiede tale assemblea ed è stato nominato dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, possono suscitare preoccupazioni.

A tal riguardo, ritengo che la condotta del presidente del Sąd Apelacyjny (Corte d’appello), che ha agito in contrasto con la posizione dell’assemblea di cui trattasi, sia inadeguata, in quanto espone a eventuali contestazioni tale fase del processo di nomina, a causa di una possibile percezione, da parte del pubblico, di ingerenze illecite da parte dell’esecutivo.

Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 60 ), la Corte ha ricordato che l’espressione «costituito per legge» riflette l’esigenza di evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione dell’esecutivo e di fare in modo che tale materia sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo.

Sembra tuttavia che, all’epoca in cui era in corso la procedura di nomina di cui alla causa C‑181/21, il ruolo dell’assemblea dei giudici fosse stato fortemente ridimensionato, a causa del ruolo determinante della KRS nel processo di nomina ( 61 ).

Per tale ragione, non ritengo che il primo elemento, considerato autonomamente, sia sufficientemente grave da mettere in discussione la legittimità della nomina giudiziaria di cui trattasi nella causa C‑181/21.

Si tratta, tuttavia, di una questione la cui decisione spetta, in definitiva, al giudice del rinvio.

60. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 risulta che, a seguito di una modifica legislativa ( 62 ), all’epoca della procedura di nomina in questione non era più richiesto il parere dell’assemblea dei giudici competente in merito ai candidati.

Il giudice del rinvio indica che tale legge è stata modificata a causa della prassi delle assemblee dei giudici consistente nell’astenersi dal formulare pareri sui candidati.

Il collegio dell’organo giurisdizionale competente ha espresso il proprio parere sull’unico candidato nella procedura, il giudice A.T., come richiesto dalla legge di modifica, e siffatto aspetto della procedura era quindi conforme al diritto polacco.

Il giudice del rinvio ritiene che il collegio, composto dai presidenti degli organi giurisdizionali in questione, la metà dei quali è nominata dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia ( 63 ), non sia più un organo di autogoverno della magistratura.

La legge di modifica avrebbe così rimosso dalla procedura di nomina gli organi di autogoverno della magistratura ( 64 ).

Secondo il giudice del rinvio, tale rimozione è contraria alla Costituzione della Repubblica di Polonia e al principio di separazione dei poteri, sicché un organo giurisdizionale composto da un giudice nominato senza la partecipazione di detti organi sarebbe irregolarmente composto.

Il giudice del rinvio aggiunge che l’assenza di organi di autogoverno della magistratura è particolarmente pregiudizievole, poiché la KRS, nella sua composizione post-2018, non agisce più come organo di autogoverno della magistratura.

61. Per quanto concerne la partecipazione del collegio dell’organo giurisdizionale competente alla procedura di nomina, dalla sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 65 ) risulta che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia selezioni la metà dei membri di tale organo non comporta, di per sé solo, un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

62. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 risulta che la limitazione del ruolo dell’assemblea dei giudici e la partecipazione del collegio dell’organo giurisdizionale competente alla procedura di nomina giudiziaria sono strettamente legate al ruolo rafforzato della KRS in tale procedura a partire dal 2018, determinando così un’ulteriore regressione nella tutela dello Stato di diritto in Polonia ( 66 ).

Tuttavia, ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia, la KRS è la guardiana dell’indipendenza dei giudici, e non una semplice assemblea di giudici o un collegio giudicante.

Dato che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la limitazione del ruolo dell’assemblea dei giudici nel processo di nomina e il ruolo del collegio dell’organo giurisdizionale competente si inseriscono in una strategia legislativa in evoluzione, attuata di pari passo con la ristrutturazione della KRS e il suo ruolo rafforzato nel processo di nomina, segnatamente dal 2018, tali elementi dovrebbero essere valutati congiuntamente.

Alla luce della sentenza dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( 67 ) vertente sulla KRS e sul suo ruolo determinante nel processo di nomina a partire dal 2018, quindi prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, ritengo che il primo elemento non comporti, in quanto tale, l’invalidità della procedura di nomina oggetto della causa C‑269/21.

Anche in questo caso si tratta di una decisione che spetta, in definitiva, al giudice del rinvio.

3. Terzo elemento

63. Il terzo elemento della prima questione e il terzo elemento della seconda questione sono collegati, poiché entrambi concernono il diritto dei candidati esclusi di contestare dinanzi a un giudice conforme ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, una procedura che conduce alla nomina di giudici degli organi giurisdizionali ordinari ( 68 ).

64. Per quanto riguarda il terzo elemento della prima questione, i giudici del rinvio affermano che i candidati a giudice di un organo giurisdizionale ordinario non dispongono del diritto di adire un giudice che soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

A tal riguardo, essi osservano che la Sezione straordinaria, competente a sindacare le delibere della KRS concernenti le nomine giudiziarie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non è conforme a tali requisiti.

65. I giudici del rinvio osservano altresì che la nomina dei nuovi giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), compresa la sua Sezione straordinaria, è viziata, poiché: a) il [OSCURATO:PERSONA] non ha controfirmato l’atto di avvio della procedura di nomina, come richiesto dall’articolo 144, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia; b) la KRS non ha esaminato le candidature, ma ha proceduto a una valutazione superficiale dei candidati sulla base di un numero limitato di documenti, depositati perlopiù dai candidati stessi; c) l’interesse politico e l’influenza del potere esecutivo sulla procedura di selezione erano evidenti, poiché la KRS ha proposto soltanto candidati sostenuti dal governo; d) la delibera della KRS che proponeva la nomina di giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata impugnata dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) da taluni candidati esclusi, e non era quindi giuridicamente vincolante.

Nonostante quest’ultima Corte abbia sospeso una serie di delibere della KRS, il presidente della Repubblica ha nominato i candidati proposti dalla KRS.

Tali persone, a loro volta, hanno accettato la nomina, pur sapendo che la procedura di nomina era stata sospesa.

Questi fatti incidono sia sulla competenza professionale, sia sull’integrità morale degli interessati.

E, infine, il processo di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non è stato oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, né prima, né dopo la nomina dei giudici di tale organo giurisdizionale da parte del presidente della Repubblica ( 69 ).

66. Nonostante le statuizioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema), fondate sulla sentenza nella causa A.K ( 70 ), ai sensi delle quali le decisioni di detti giudici sono invalide, la Sezione straordinaria continua a statuire su varie cause.

Inoltre, secondo i giudici del rinvio, a decorrere dall’adozione della sua delibera dell’8 gennaio 2020 ( 71 ), la Sezione straordinaria non esamina, nelle cause di cui è investita, se sia stato rispettato il requisito della precostituzione per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta ( 72 ).

I giudici del rinvio ritengono quindi che il procedimento di riesame delle delibere della KRS da parte della Sezione straordinaria non sia effettivo.

In assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alla Sezione straordinaria in caso di dubbi sulla correttezza della procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, questi ultimi non sarebbero costituiti in conformità alla legge.

67. Con la loro seconda questione, i giudici del rinvio chiedono se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a che la Sezione straordinaria, composta esclusivamente da persone nominate nelle circostanze descritte nella prima questione, goda di competenza esclusiva ad esaminare la legittimità delle nomine dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari.

Secondo i giudici del rinvio, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata, la Sezione straordinaria è competente in via esclusiva a conoscere delle domande concernenti la «ricusazione» di giudici o la designazione degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali devono essere condotti i procedimenti vertenti su censure concernenti l’assenza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice.

L’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, prevede tuttavia che una domanda ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della stessa non debba essere esaminata se essa riguarda l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare funzioni giurisdizionali.

I giudici del rinvio ritengono quindi che non soltanto la Sezione straordinaria stessa violi il requisito della precostituzione per legge, ma anche che essa non esamini questioni concernenti la conformità a tale requisito di altri organi giurisdizionali ( 73 ).

I giudici del rinvio ritengono pertanto di essere tenuti a disapplicare l’articolo 26, paragrafi 2, e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione.

La disapplicazione di tali disposizioni di diritto nazionale, tuttavia, non risolve la questione dell’iter procedurale che un organo giurisdizionale deve seguire nella situazione descritta nella prima questione al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione.

I giudici del rinvio chiedono, pertanto, se debbano essere applicate in via analogica le disposizioni di diritto nazionale relative alla ricusazione automatica dei giudici (iudex inhabilis) ( 74 ), consentendo così a un giudice di escludere d’ufficio dall’esame di una causa un giudice che sia stato nominato in tal modo presso un organo giurisdizionale ordinario ( 75 ).

68. Fatta salva la verifica da parte dei giudici del rinvio, risulta che, prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, il 14 febbraio 2020, le delibere della KRS relative alla nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari potevano essere impugnate dinanzi alla Sezione straordinaria in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e dell’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

69. Come indicato ai paragrafi da 93 a 111 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, in linea di principio l’attribuzione alla Sezione straordinaria della competenza esclusiva a statuire sull’indipendenza di un organo giurisdizionale, di un collegio o di un giudice ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non viola, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta, salvo che tale disposizione di diritto nazionale, le procedure e le norme sulla competenza ivi contenute pregiudichino la piena efficacia di dette disposizioni e il primato del diritto dell’Unione.

A mio avviso, tale analisi si applica per analogia all’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e all’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

Ritengo pertanto che l’attribuzione di competenza esclusiva alla Sezione straordinaria ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS nonché dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non sia, in linea di principio, contraria al diritto dell’Unione.

70. Sebbene risulti che l’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e l’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, siano tuttora in vigore, a seguito dell’entrata in vigore della legge di modifica, la formulazione, in particolare, dell’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, vieta espressamente al Sąd Najwyższy (Corte suprema), compresa la sua Sezione straordinaria, di accertare o valutare la «legittimità della nomina di un giudice».

Essa vieta inoltre a tale organo giurisdizionale di accertare o valutare il «potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva» ( 76 ).

Il testo di tale disposizione è quindi talmente ampio da eliminare la possibilità che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) esamini questioni concernenti, in particolare, la precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, come richiesto dalla sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 77 ).

71. Sia dalle domande di pronuncia pregiudiziale sia dalle questioni sollevate nelle cause di cui trattasi risulta che i giudici del rinvio ritengono che la Sezione straordinaria non possa esaminare censure concernenti la nomina di un giudice da parte del presidente della Repubblica, né la questione della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale ( 78 ).

Così, se la Sezione straordinaria continua, ufficialmente ( 79 ), a disporre del potere di controllare le delibere della KRS relative alle nomine dei giudici presso gli organi giurisdizionali ordinari, la portata di tale controllo è stata fortemente e, a mio avviso, illegittimamente limitata ( 80 ).

72. Per quanto riguarda la causa C‑269/21 ( 81 ), il giudice A.T. è stato nominato al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) a seguito di una delibera della KRS del 7 luglio 2020, ossia dopo l’entrata in vigore dell’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata.

In tale causa, la questione della conformità della Sezione straordinaria ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, è priva di oggetto, dal momento che tale organo giurisdizionale non era competente a sindacare la pertinente delibera della KRS ai sensi del diritto nazionale al fine di accertare la «legittimità della nomina di un giudice» o il «potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva».

73. È quindi necessario valutare se l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo delle delibere di KRS che hanno condotto alla nomina di giudici degli organi giurisdizionali ordinari, unitamente al ruolo determinante svolto dalla KRS nella procedura di nomina e al ruolo ridotto delle assemblee di giudici, sia tale da far sorgere nei singoli un ragionevole dubbio quanto all’impermeabilità di un giudice quale A.T. rispetto ad elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

74. Dalla sentenza nella causa A.B. ( 82 ) risulta che, poiché la KRS non offre garanzie di indipendenza sufficienti, si deve riconoscere ai candidati non selezionati a posti di giudice la possibilità di contestare le delibere della KRS quando l’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano il processo di nomina siano tali da suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in base a tale processo ( 83 ).

75. Nella causa C‑269/21, il giudice del rinvio non ha addotto alcun elemento concreto, né di natura sistemica, oltre ai tre elementi da esso menzionati, né di natura individuale, per suffragare l’esistenza di dubbi legittimi e seri, nei singoli, quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati presso organi giurisdizionali ordinari, tra cui il giudice A.T., secondo la procedura di nomina di cui trattasi ( 84 ).

76. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non ritengo che i tre elementi da esso richiamati siano di per sé sufficienti a mettere in discussione la procedura che ha condotto alla nomina di un giudice quale il giudice A.T. presso un organo giurisdizionale ordinario, alla luce dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

L’unico elemento nuovo nella causa C‑269/21, diverso da quelli sui quali la Corte si è fondata ai punti 128, 129 e 136 della sentenza nella causa A.B. ( 85 ), è la mancata partecipazione di un organo di autogoverno della magistratura alla procedura di nomina.

Alla luce del ruolo, pacificamente riconosciuto come determinante, svolto dalla KRS nell’ambito della procedura di nomina, non ritengo che tale elemento aggiuntivo sia di per sé sufficiente per mettere in discussione la procedura che ha condotto alla nomina del giudice A.T. ( 86 ).

77. Nella causa C‑181/21, il giudice A.Z. è stato nominato dal presidente della Repubblica il 26 novembre 2020, a seguito di una delibera della KRS del 7 maggio 2019.

Risulta quindi, sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che la delibera della KRS di cui trattasi avrebbe potuto, in linea di principio, essere impugnata dinanzi alla Sezione straordinaria ( 87 ), poiché tale delibera era anteriore sia all’entrata in vigore della legge di modifica ( 88 ), sia alla delibera della Sezione straordinaria dell’8 gennaio 2020 ( 89 ).

78. Come nella causa C‑269/21, anche nella causa C‑181/21 il giudice del rinvio non ha addotto alcun elemento concreto di natura sistemica, oltre ai tre elementi descritti nella prima questione, o di natura individuale, per suffragare l’esistenza di dubbi legittimi e seri, nei singoli, quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici, tra cui il giudice A.Z., nominati presso organi giurisdizionali ordinari secondo la procedura di nomina di cui trattasi.

Poiché, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non ritengo che i tre elementi cui esso fa riferimento siano di per sé sufficienti a mettere in discussione la procedura che ha condotto alla nomina del giudice A.Z. presso un organo giurisdizionale ordinario, ai sensi dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, suggerisco alla Corte di statuire che la questione se la Sezione straordinaria soddisfi tali requisiti è priva di oggetto.

VII. Conclusione

79. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia) e dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) nei seguenti termini: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: Un organo giurisdizionale non è un «giudice precostituito per legge» qualora un giudice del collegio giudicante sia stato nominato in esito a una procedura nella quale: a) non è stato ottenuto il parere di un organo di autogoverno della magistratura; b) i candidati sono stati nominati sulla base della delibera di un organo quale la [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) e c) i candidati non hanno potuto contestare la procedura di nomina dinanzi a un organo giurisdizionale conforme ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione, e tali elementi, considerati congiuntamente a tutti gli altri elementi pertinenti che caratterizzano detta procedura, sono tali da suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a tale processo. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 )

V. ustawa o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura) del 12 maggio 2011 (Dz.

U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi) dell’8 dicembre 2017 (Dz.

U. del 2018, posizione 3), entrata in vigore il 17 gennaio 2018, e dalla ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi) del 20 luglio 2018 (Dz.

U. del 2018, posizione 1443) (in prosieguo: la «legge sulla KRS»). ( 3 ) Dz.

U. del 2018, posizione

5. Detta legge è entrata in vigore il 3 aprile 2018. ( 4 ) Dz.

U. del 2020, posizione

190. ( 5 ) Dz.

U. del 2001, n. 98, posizione 1070. ( 6 ) Dz.

U. del 1964, n. 43, posizione

296. ( 7 ) GU 1993, L 95, pag. 29 . ( 8 )

V. articolo 58, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. ( 9 ) Sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 ). ( 10 ) A seguito della comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia del 6 giugno 2019 sui posti vacanti di giudici, pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia). ( 11 ) 12 voti «a favore», 6 voti «contro» e 2 astensioni. ( 12 ) Tale parte della questione riguarda la causa C‑181/21. ( 13 ) Tale parte della questione riguarda la causa C‑269/21. ( 14 ) Sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 ). ( 15 )

V. sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 ), del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/19 , EU:C:2020:535 ), e del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 ). ( 16 ) Ordinanze del 24 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑525/06 , EU:C:2009:179 , punti 9 e 10 ) e del 23 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑319/15 , non pubblicata, EU:C:2016:268 , punto 33 ). ( 17 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:403 , paragrafi da 48 a 65 ). ( 18 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 20 ). ( 19 ) Sentenze dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 38 ), e del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punti 28 e 29 ). ( 20 ) Sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 55 ). ( 22 ) Sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ). ( 23 )

V. sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 57 ) e del 24 marzo 2022, Wagenknecht/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/21 P , EU:C:2022:226 , punto 15 ) per quanto concerne la Corte di giustizia e il Tribunale.

V. anche sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punti da 126 a 131 , in riferimento agli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 24 ) Sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ) e del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punti 55 e 57 ). ( 25 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 ). ( 26 ) Sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] ( C‑64/16 , EU:C:2018:117 , punti 29 , 36 e 37 ). ( 27 ) Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 ), punto 33 e giurisprudenza ivi citata. ( 28 ) Il governo polacco non contesta che il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) e il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) costituiscano una «giurisdizione» di tale Stato membro ai fini dell’articolo 267 TFUE.

I giudici del rinvio fanno parte nel sistema giudiziario polacco nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e devono quindi soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.

Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 106 e giurisprudenza ivi citata). ( 29 ) Sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) Sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 ) Secondo il giudice del rinvio, qualora le misure cautelari siano valide, il consumatore sarebbe tenuto a continuare a pagare le rate mensili del mutuo.

Un inadempimento potrebbe avere conseguenze molto gravi per il consumatore, fra le quali la sua solvibilità, l’imposizione di interessi punitivi o la risoluzione del mutuo.

Il giudice del rinvio ha inoltre osservato che la validità dell’ordinanza in materia di misure cautelari incide direttamente sull’importo richiesto nella controversia di cui è investito. ( 32 ) I requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE sono trasversali e si applicano indipendentemente dalla natura del procedimento di cui trattasi.

È sufficiente che l’organo giurisdizionale in questione possa essere chiamato a statuire su cause «nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». ( 33 ) Ai sensi dell’articolo 258 TFUE. ( 34 ) GU 2021, C 252, pag. 9 . ( 35 ) La diversità degli effetti delle sentenze della Corte ai sensi degli articoli 258 e 267 TFUE non dovrebbero essere enfatizzate in modo eccessivo.

A titolo di esempio, nella sua sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania ( C‑177/20 , EU:C:2022:175 ), la Corte ha recentemente descritto il modo in cui le sue sentenze nell’ambito dei due procedimenti producono effetti combinati. ( 36 ) Rif.

BSA 1-4110-1/20. ( 37 )

V. punto 47 della delibera. ( 38 ) Secondo il Mediatore, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha fondato tale distinzione sulle differenti funzioni degli organi giurisdizionali ordinari e le sue proprie funzioni, sulla vasta eterogeneità delle irregolarità che inficiano le procedure di concorso per i posti in organi giurisdizionali ordinari rispetto a posti nel Sąd Najwyższy (Corte suprema) e sulla possibilità di controllare il rispetto, da parte dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, dei principi di indipendenza e di imparzialità.

Il mediatore ritiene che quest’ultima possibilità sia illusoria, a causa della legge di modifica che impedisce alla Sezione straordinaria di effettuare siffatto controllo.

Esso rileva altresì che la delibera del 23 gennaio 2020 verte sull’indipendenza e sull’imparzialità dei giudici piuttosto che sulla loro precostituzione per legge. ( 39 )

V. per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 124 e giurisprudenza ivi citata) in riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.V. anche sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti da 115 a 120 ). ( 40 ) V., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander ( C‑274/14 , EU:C:2020:17 ), in merito alla nozione di giurisdizione indipendente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

A mio avviso, la nozione di giurisdizione indipendente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, è una nozione unica, uniforme e autonoma del diritto dell’Unione. ( 41 ) V., ad esempio, sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos ( 26/62 , EU:C:1963:1 ) (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tariefcommissie – [OSCURATO:PERSONA]); sentenza del 15 luglio 1964, Costa ( 6/64 , EU:C:1964:66 ) (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice conciliatore di Milano – Italia) e sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 ) (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Susa – Italia). ( 42 ) Il mediatore ritiene che i tre elementi descritti dai giudici del rinvio costituiscano un’erosione grave dello Stato di diritto in Polonia, poiché, per effetto di tali elementi, i giudici degli organi giurisdizionali ordinari non sono più nominati nel rispetto del diritto polacco, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE o dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

Ciò porterebbe alla percezione che i giudici non siano indipendenti né imparziali.

Pertanto, alla luce dell’effetto diretto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e del principio del primato del diritto dell’Unione, un organo giurisdizionale potrebbe escludere un giudice nominato ai sensi di una siffatta procedura irregolare dallo statuire su cause nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. ( 43 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 57 e 74 e giurisprudenza ivi citata).

Nella sua sentenza del 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c.

Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 231 e 233), la Corte EDU ha dichiarato che il diritto ad un «tribunale costituito per legge» garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisce un diritto autonomo che presenta dei legami assai stretti con le garanzie di «indipendenza» e di «imparzialità», ai sensi di tale disposizione.

Tale Corte ha altresì dichiarato che il processo di nomina dei giudici costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.V.

Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c.

Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 227 e 232). ( 44 ) Sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti 122 e 123 e giurisprudenza ivi citata). ( 45 ) Le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dal diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 53 ). ( 46 ) Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punti 55 e 57 ).

V. anche sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punti 57 e 71 ). ( 47 ) [OSCURATO:PERSONA] osserva che, dal 2018, circa 1360 dei 10000 giudici degli organi giurisdizionali ordinari polacchi sono stati nominati sulla base di delibere della KRS nella sua nuova composizione, modificata. ( 48 ) Salvo forse il comportamento del presidente della Corte d’appello di Katowice, come descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni. ( 49 )

V. sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/19 , EU:C:2020:535 , punto 57 ). ( 50 )

V. articoli 179 e 186 della Costituzione della Repubblica di Polonia. ( 51 ) Il paragrafo 210 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, contiene una descrizione generale della ristrutturazione della KRS. ( 52 )

V. sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132-20 , EU:C:2022:235 , punto 127 e, in particolare, la giurisprudenza ivi citata).

V. anche sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punti da 104 a 108 ). ( 53 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 126 ). ( 54 ) Che è composta in maniera preponderante da membri scelti dal potere legislativo. ( 55 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). ( 56 )

V. articolo 58, paragrafo 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. ( 57 ) Entrambi i giudici del rinvio descrivono il parere dell’assemblea dei giudici come «conditio sine qua non» della validità della procedura di nomina ai sensi del diritto nazionale. ( 58 ) Il giudice del rinvio sottolinea che ciò è tanto più vero in quanto la KRS non rappresenta più il potere giudiziario, come richiesto dall’articolo 179 e dall’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia. ( 59 ) Sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punti da 136 a 138 e giurisprudenza ivi citata) e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 149 ). ( 60 ) Sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 121 ). ( 61 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). ( 62 ) A decorrere dal 14 febbraio 2020, la legge di modifica ha abrogato l’articolo 58, paragrafo 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.

Il governo polacco dichiara, in particolare, che tale riforma legislativa mirava a garantire che le assemblee dei giudici non potessero più bloccare le procedure di nomina.

È stata istituita una procedura consultiva facoltativa che, a suo avviso, garantisce una discussione più ampia sul merito dei candidati a posti di giudice. ( 63 ) Il voto del presidente del Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) prevale in caso di parità. ( 64 ) [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ruolo delle assemblee dei giudici non è stato eliminato, ma è stato fortemente ridimensionato. ( 65 ) Sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/19 , EU:C:2020:53 , punti 55 e 56 ). ( 66 ) La Corte ha dichiarato che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati a tale Stato membro.

Uno Stato membro non può modificare la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE. [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896-/19 , EU:C:2021:311 , punti 63 e 64 ). ( 67 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). ( 68 ) Anche il mediatore tratta tali questioni congiuntamente.

Egli ritiene che il legislatore polacco abbia adottato una serie di misure che garantiscono che la nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari sfugga a un controllo giurisdizionale effettivo, anche in caso di violazione manifesta della legge.

Il mediatore fa riferimento a tre elementi, in primo luogo il fatto che i membri della Sezione straordinaria sono stati nominati dalla KRS e che la procedura sfociata nella loro nomina non è stata oggetto di sindacato giurisdizionale; in secondo luogo, il fatto che, a seguito dell’adozione della legge di modifica, la legittimità della nomina di un giudice e la sua legittimazione a esercitare funzioni giurisdizionali non sono soggette a sindacato giurisdizionale e, in terzo luogo, il fatto che la Sezione straordinaria gode di competenza esclusiva a controllare l’indipendenza dei giudici. ( 69 )

V. sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 ). ( 70 ) Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 ). ( 71 )

V. delibera I NOZP 3/19, che ha valore di «principio di diritto». ( 72 ) La sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 48 ) offre maggiori precisazioni su tale delibera. ( 73 ) Nel punto 84 della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑181/21 e nel punto 107 della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 si dichiara, per quanto riguarda l’articolo 26, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che «le questioni concernenti l’eliminazione dei dubbi del giudice del rinvio esposte nella motivazione della prima questione rientrano nella [competenza della Sezione straordinaria, la quale] non soddisfa, di per sé, i requisiti di un giudice precostituito per legge e genera preoccupazioni giustificate quanto alla sua imparzialità e indipendenza.

Inoltre, la procedura dinanzi a tale organo non può avere l’effetto di fugare tali dubbi, dal momento che i ricorsi che sollevano tali questioni non sono esaminati». ( 74 ) V., ad esempio, articolo 48 del codice di procedura civile. ( 75 ) Il governo polacco sostiene che siffatta interpretazione è contra legem. ( 76 ) Come indicato ai paragrafi 140 e 141 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, apparentemente, il testo di tali disposizioni non si limita a impedire che un organo giurisdizionale sia competente ad annullare, erga omnes, l’atto di nomina di un giudice da parte del presidente della Repubblica. ( 77 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 55 ).

V., per analogia, paragrafi da 138 a 147 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21. ( 78 ) In udienza, il governo polacco ha confermato che il diritto polacco non consente agli organi giurisdizionali di esaminare la questione della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, né la legittimità della nomina di un giudice. ( 79 ) Si tratta di una questione rimessa alla verifica dei giudici del rinvio.

Al punto 104 delle sue osservazioni scritte, la Repubblica di Polonia ha richiamato una serie di statistiche concernenti il controllo delle delibere della KRS relative alla nomina di giudici degli organi giurisdizionali ordinari. ( 80 ) Anche ammettendo che l’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e l’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, permettano alla Sezione straordinaria di controllare le delibere della KRS, la coesistenza di dette disposizioni con l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema a seguito dell’entrata in vigore della legge di modifica crea una notevole incertezza giuridica, in particolare per quanto concerne la portata di tale controllo.

L’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema pregiudica quindi l’efficacia di tali disposizioni di diritto nazionale, in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta.

V. paragrafi da 133 a 147 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia. ( 81 ) Della quale mi occuperò per prima, per comodità espositiva. ( 82 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punti da 128 a 136 ). ( 83 ) Al punto 129 della sentenza della Corte del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 ) si afferma che «l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale può, in taluni casi, non rivelarsi problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE».

La Corte ha tuttavia statuito, in molteplici occasioni, che un controllo giurisdizionale effettivo delle proposte di nomina di giudici da parte della KRS, vertente, quanto meno, sulla verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione, è necessario quando sorgono, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a siffatta procedura.

Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punti da 128 a 136 e giurisprudenza ivi citata). ( 84 ) V., per analogia, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti da 129 a 131 ).

Per contro, v. sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punti da 89 a 94 e da 104 a 107), in cui la Corte ha individuato una serie di elementi, tra i quali il ruolo determinante della KRS nella nomina dei membri della Sezione disciplinare, idonei a suscitare, nei singoli, ragionevoli dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità di tale organo.

La Corte ha fatto riferimento, in particolare, al fatto che la creazione ex nihilo della Sezione disciplinare, dotata di competenza esclusiva a conoscere di talune cause disciplinari, coincideva con l’adozione di una normativa nazionale che ledeva l’inamovibilità e l’indipendenza dei giudici della Corte suprema.

Essa ha osservato che la Sezione disciplinare godeva, all’interno della Corte suprema, di un grado di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria particolarmente elevato rispetto alle altre sezioni di tale organo.

La retribuzione dei giudici della Sezione disciplinare era superiore di circa il 40% rispetto a quella dei giudici assegnati alle altre sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema), senza che tale trattamento preferenziale fosse giustificato da una ragione oggettiva.

Inoltre, al momento del suo insediamento, la Sezione disciplinare doveva essere composta unicamente da nuovi giudici nominati dal presidente della Repubblica su proposta della KRS. ( 85 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 ) ( 86 ) Nella sua sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punti 133 e 135 e giurisprudenza ivi citata), la Corte si è basata su altri elementi fra cui, in particolare, il fatto che le nomine al Sąd Najwyższy (Corte suprema) hanno avuto luogo nel contesto di un abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici e della corrispondente aspettativa che numerosi nuovi posti sarebbero divenuti vacanti, elementi questi che pregiudicavano l’inamovibilità e l’indipendenza dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema). ( 87 ) Al fine di accertare la «legittimità della nomina di un giudice» o il «potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva» e, quindi, al fine di valutare la conformità della procedura di nomina all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. ( 88 ) E, dunque, all’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 89 ) Gli elementi contenuti nel fascicolo della Corte non consentono di stabilire se siffatta impugnazione sia stata proposta oppure no.

Pertanto, le questioni del giudice del rinvio a tal riguardo sono, a priori, ipotetiche.

Sarebbe tuttavia necessario, in linea di principio, verificare se la Sezione straordinaria stessa soddisfi i requisiti imposti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, poiché, se così non fosse, sarebbe difficile biasimare i candidati per non aver azionato un controllo delle delibere della KRS dinanzi ad essa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0181 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 dicembre 2022 ( 1 ) Cause riunite C‑181/21 e C‑269/21 G. contro M.S., con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Katowicach [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia)] e BC, DC contro X, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Krakowie [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia)] «Rinvii pregiudiziali – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari – Ruolo degli organi di autogoverno della magistratura nella nomina dei giudici – Mancanza di indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura) – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy, Corte suprema, Polonia) – Se tale sezione soddisfi i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge» Indice I. Introduzione II. Contesto normativo – Diritto polacco A. Costituzione della Polonia B. Legge sulla KRS C. Legge sulla Corte suprema, come modificata D. Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari E. Codice di procedura civile III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑181/21 B. Causa C‑269/19 IV. Procedimento dinanzi alla Corte V. Ricevibilità A. Osservazioni presentate B. Analisi VI. Merito A. Osservazioni preliminari B. Prima questione 1. Secondo elemento 2. [OSCURATO:PERSONA] elemento 3. Terzo elemento VII. Conclusione I. Introduzione 1. Con le domande di pronuncia pregiudiziale in esame si chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di taluni aspetti della recente riforma del sistema giudiziario polacco nel nuovo contesto delle procedure di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia. Esse mirano a stabilire se la composizione di un organo giurisdizionale rispetti il requisito della precostituzione per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), qualora taluni dei suoi membri siano stati nominati nell’ambito di una procedura cui non hanno preso parte organi di autogoverno della magistratura, sulla base di una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: la «KRS»), nella sua composizione successiva al 2018 ( 2 ), e nel caso in cui i candidati respinti non abbiano beneficiato di un diritto di ricorso dinanzi a un giudice che soddisfi il requisito della precostituzione per legge. I giudici del rinvio chiedono se il diritto dell’Unione osti all’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) (in prosieguo: la «Sezione straordinaria») della competenza esclusiva ad esaminare la legittimità delle nomine dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, poiché tale Sezione è composta esclusivamente da giudici nominati secondo una procedura analoga a quella utilizzata per la nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari. Secondo i giudici del rinvio, la Sezione straordinaria non può, in ogni caso, esaminare eventuali contestazioni alla legittimità della nomina di un giudice, né alla sua legittimazione a esercitare funzioni giurisdizionali. Tenuto conto dell’assenza, nel diritto polacco, di mezzi diretti a sanare l’irregolarità della nomina dei giudici, i giudici del rinvio chiedono altresì se, al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione, essi debbano applicare d’ufficio, in via analogica, norme nazionali in materia di ricusazione automatica dei giudici (iudex inhabilis), impedendo in tal modo che giudici degli organi giurisdizionali ordinari nominati in esito a una procedura illegittima possano pronunciarsi su una controversia. II. Contesto normativo – Diritto polacco A. Costituzione della Polonia 2. L’articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia stabilisce che il presidente della Repubblica di Polonia nomina i giudici, su proposta della KRS, a tempo indeterminato. Ai sensi del suo articolo 180, paragrafo 1, i giudici sono inamovibili. Conformemente all’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, la KRS è la guardiana dell’indipendenza degli organi giurisdizionali. B. Legge sulla KRS 3. L’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS dispone che «[u]n partecipante alla [procedura di nomina presso organi giurisdizionali ordinari] può proporre ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. (…)». C. Legge sulla Corte suprema, come modificata 4. La ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 ( 3 ), ha istituito l’«[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «Sezione disciplinare») e la Sezione straordinaria come sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema). Per quanto rileva ai fini del presente procedimento, la ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi) ( 4 ) (in prosieguo: la «legge di modifica»), ha inserito i paragrafi 2 e 3 nell’articolo 26 della legge sulla Corte suprema, con effetto dal 14 febbraio 2020. 5. L’articolo 26, paragrafi da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dispone quanto segue: «1.   «Rientrano nella competenza della [Sezione straordinaria] i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità di un referendum nazionale o di un referendum costituzionale, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, le altre cause di diritto pubblico, ivi compreso il contenzioso riguardante la protezione della concorrenza, la regolamentazione dell’energia, le telecomunicazioni e il trasporto ferroviario, nonché i ricorsi proposti avverso le decisioni del [OSCURATO:PERSONA] i Telewizji (presidente del Consiglio nazionale della radiotelevisione[, Polonia]) o che mettono in discussione la durata eccessiva dei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari e militari così come dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]». 2.   La [Sezione straordinaria] è competente a pronunciarsi sulle domande o sulle dichiarazioni riguardanti la ricusazione di un giudice o la designazione dell’organo giurisdizionale dinanzi al quale un procedimento deve essere avviato, comprese le censure concernenti la mancanza di indipendenza dell’organo giurisdizionale o del giudice. L’organo giurisdizionale adito invia immediatamente una richiesta al presidente della [Sezione straordinaria] affinché detta richiesta sia trattata conformemente alle regole fissate mediante specifiche disposizioni. La presentazione di una richiesta al presidente della [Sezione straordinaria] non sospende il procedimento in corso. 3.   La domanda di cui al paragrafo 2 non viene esaminata qualora riguardi l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare le funzioni giurisdizionali». D. Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari 6. La legge di modifica ha abrogato il paragrafo 2 dell’articolo 58 della ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych del 27 luglio 2001 (in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari») ( 5 ). Essa ha inoltre modificato come segue il paragrafo 1 di detto articolo 58: «1.   Qualora siano presentate più candidature a un posto di giudice, tutte le candidature sono esaminate nella stessa riunione dell’assemblea. (…)». 7. Prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, il 14 febbraio 2020, l’articolo 58 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari così disponeva: «1.   Qualora siano presentate più candidature a un posto di giudice, tutte le candidature sono esaminate nella stessa riunione dell’assemblea. 2.   L’assemblea generale dei giudici d’appello o l’assemblea generale dei [sądy okręgowe (giudici regionali)] delibera sui candidati mediante votazione e trasmette, a seconda del caso al presidente del [sąd apelacyjny (Corte d’appello)] o al presidente del [sąd okręgowy (Tribunale regionale)], tutte le candidature ricevute, indicando il numero di voti ottenuti. (…)». 4.   Il presidente dell’organo giurisdizionale competente trasmette alla KRS, attraverso il sistema elettronico, le candidature valutate secondo le modalità di cui al paragrafo 2, la valutazione delle qualifiche, il parere del collegio dell’organo giurisdizionale competente, le informazioni ottenute dal capo della polizia della provincia o dal capo della [OSCURATO:PERSONA] di Varsavia, come previsto al paragrafo 3, nonché altri documenti relativi alla procedura in questione riguardanti la nomina all’esercizio di funzioni giurisdizionali raccolti nel sistema elettronico. (…)». E. Codice di procedura civile 8. L’articolo 48 della ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964 recante il codice di procedura civile; in prosieguo: il «codice di procedura civile») ( 6 ) prevede quanto segue: «1.   Un giudice è escluso ipso iure: 1) dalle cause in cui è parte o in cui ha un rapporto giuridico con una delle parti tale per cui l’esito della controversia incide sui suoi diritti od obblighi; (…) 5) dalle cause in cui ha partecipato, presso un organo giurisdizionale di grado inferiore, alla pronuncia della decisione impugnata, nonché dalle cause vertenti sulla validità di un atto giuridico che ha concorso a redigere o controllare, nonché dalle cause nell’ambito delle quali ha agito in qualità di pubblico ministero; (…)». 9. L’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile stabilisce che «gli organi giurisdizionali di secondo grado esaminano le cause in un collegio composto di tre giudici. L’organo giurisdizionale statuisce in camera di consiglio in composizione monocratica, salvo quando pronuncia una sentenza». Ai sensi dell’articolo 379, paragrafo 4, del codice di procedura civile, il procedimento è invalido «se la composizione dell’organo giurisdizionale adito è contraria alle disposizioni di legge o se un giudice soggetto a esclusione ipso iure ha partecipato all’esame della causa (…)». 10. L’articolo 401, paragrafo 1, del codice di procedura civile prevede la possibilità di chiedere la riapertura del procedimento a motivo di nullità «se nella formazione giudicante ha seduto una persona non autorizzata o se un giudice soggetto a esclusione ipso iure ha statuito e la parte non ha potuto far valere l’esclusione prima che la sentenza acquistasse forza di giudicato». III. Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali A. Causa C‑181/21 11. Il procedimento dinanzi al Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia) riguarda una controversia tra un consumatore e un commerciante vertente su un contratto di credito al consumo disciplinato dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 7 ). A seguito di una cessione dei diritti del commerciante, la ricorrente ha intentato un’azione contro il consumatore per il pagamento di una somma pari a 16000,40 zloty polacchi (PLN), oltre a interessi e spese. Il Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej (Tribunale circondariale di Dąbrowa Górnicza, Polonia) ha ingiunto il pagamento delle somme richieste e ha respinto l’opposizione del consumatore avverso tale decisione. Il consumatore ha quindi adito il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) con un ricorso avverso tale seconda decisione. L’esame di detto ricorso è stato assegnato a un collegio di tre giudici. 12. Il 18 marzo 2021 il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice), deliberando in camera di consiglio e in formazione monocratica in funzione di giudice relatore, ha espresso dubbi quanto alla legittimazione di tale organo giurisdizionale, composto da un collegio di tre giudici, a decidere la controversia, a causa della presenza del giudice A.Z. in tale collegio. Nell’esercizio della propria competenza ai sensi dell’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile, il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice), in formazione monocratica, ha deciso di proporre un rinvio pregiudiziale. 13. Dal 1996 il giudice A.Z. era giudice presso un organo giurisdizionale di grado inferiore, prima di candidarsi al posto di giudice presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice). [OSCURATO:PERSONA] Sądu Apelacyjnego (collegio della Corte d’appello) ha espresso il proprio parere sulla candidatura del giudice A.Z. a tale posto. L’assemblea dei rappresentanti dei giudici del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice, Polonia) si è astenuta dal pronunciare il suo parere sulla candidatura del giudice A.Z., a causa di dubbi riguardanti lo status della KRS e le sue modalità di funzionamento, in assenza di una decisione della Corte di giustizia in merito allo status della KRS. 14. Secondo il giudice del rinvio, all’epoca del concorso per la nomina di giudici presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice), al quale ha partecipato il giudice A.Z., il diritto polacco era conforme a un principio costituzionale che esigeva la partecipazione di organi di autogoverno della magistratura al processo di nomina. L’assemblea dei rappresentanti dei giudici competente non aveva partecipato al processo che ha condotto alla nomina del giudice A.Z. Le delibere adottate dall’assemblea dei rappresentanti dei giudici indicano che l’assemblea si è astenuta dal pronunciarsi sui candidati in attesa che lo status della KRS fosse chiarito dagli organi a tal fine competenti, ivi compresa la Corte di giustizia. Nonostante l’adozione delle suddette delibere, il presidente del Sąd Apelacyjny w Katowicach (Corte d’appello di Katowice), che presiedeva l’assemblea dei rappresentanti dei giudici e che era stato nominato dall’attuale [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, ha avviato dinanzi alla KRS la procedura di nomina del giudice A.Z. ( 8 ). A seguito di una delibera della KRS, il presidente della Repubblica di Polonia ha quindi nominato A.Z. giudice del Sąd Okręgowy w Katowicach. (Tribunale regionale di Katowice). 15. Il giudice del rinvio osserva che, nel diritto polacco, un organo giurisdizionale ordinario statuisce in formazione monocratica, salvo quando pronuncia una sentenza. Esso ritiene che le questioni pregiudiziali che ha proposto siano ricevibili, nonostante il fatto che il collegio di tre giudici di tale organo possa non costituire un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione. Esso ritiene quindi che il giudice del rinvio, in camera di consiglio e in composizione monocratica, faccia parte dell’ordinamento giuridico polacco e statuisca nelle cause rientranti nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. B. Causa C‑269/19 16. Basandosi sulla sentenza nella causa Dziubak ( 9 ), i ricorrenti hanno chiesto al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) la condanna della convenuta al pagamento di PLN 104 537 e di 74582,19 franchi svizzeri (CHF), oltre a interessi e spese, nonché l’annullamento di un contratto di mutuo immobiliare. Tale domanda è sorta a seguito di un contratto di mutuo che i ricorrenti, consumatori, avevano concluso con una banca. Il contratto di mutuo è disciplinato dal diritto nazionale di attuazione della direttiva 93/13. I ricorrenti hanno chiesto altresì l’adozione di misure cautelari, in particolare la sospensione dei pagamenti mensili delle rate stipulate nel contratto di mutuo. Secondo il giudice del rinvio, la sospensione del contratto di mutuo, che è disciplinata da un procedimento incidentale, costituisce parte integrante del procedimento principale, poiché qualsiasi ordinanza di sospensione dei pagamenti incide sulla portata della domanda dei ricorrenti. 17. Il 9 ottobre 2020 il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), in composizione monocratica, ha accolto la domanda di misure cautelari. Il 1 o dicembre 2020, la banca convenuta ha impugnato tale ordinanza dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, per l’occasione composto da un collegio di tre giudici. Detto collegio di tre giudici del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), nel quale sedeva anche il giudice A.T., in qualità di giudice relatore e presidente, ha accolto l’impugnazione della convenuta e respinto la domanda di misure cautelari. Quest’ultima decisione, definitiva, è stata rinviata al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia). Tale giudice, in composizione monocratica, ritiene che il collegio di tre giudici del medesimo organo giurisdizionale, nel quale sedeva anche il giudice A.T., possa essere incompatibile con il diritto nazionale e dell’Unione, sicché la decisione di rigetto della domanda di misure cautelari potrebbe essere invalida. 18. Secondo il giudice del rinvio, dal 2009 il giudice A.T. esercitava funzioni di giudice presso il Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (Tribunale circondariale di Cracovia – Krowodrza, Cracovia, Polonia) prima di candidarsi al posto di giudice presso il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) ( 10 ), per il quale era l’unica candidata. Il 1 o giugno 2020 il [OSCURATO:PERSONA] Sądu Okręgowego w Krakowie (collegio del Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) ha espresso parere favorevole sulla sua candidatura ( 11 ). La maggioranza dei membri del [OSCURATO:PERSONA] Sądu Okręgowego w Krakowie (collegio del Tribunale Regionale di Cracovia) è composta dai presidenti dei sądy rejonowe (tribunali circondariali) e dei sądy okręgowe (tribunali regionali), che sono nominati dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Sędziów Sądu Okręgowego (assemblea dei giudici del Tribunale regionale) non ha esaminato la candidatura del giudice A.T. poiché il suo parere non era più richiesto a seguito della modifica dell’articolo 58 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari ad opera della legge di modifica. Il 4 febbraio 2021, a seguito di una delibera della KRS del 7 luglio 2020, il presidente della Repubblica ha nominato il giudice A.T. a giudice del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia). 19. I giudici del rinvio osservano che le questioni sollevate nelle cause C‑181/21 e C‑269/21 riguardano le procedure che disciplinano la nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari in Polonia. Ad oggi, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema). I giudici del rinvio hanno quindi sospeso i rispettivi procedimenti e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, [TUE] nonché l’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che: a) non è un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura – la cui composizione è, nella maggior parte dei casi, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo – in una situazione in cui, alla luce dell’acquis costituzionale dello Stato membro, è necessario che alla procedura di nomina a giudice partecipi un organo di autogoverno della magistratura che soddisfi tali requisiti, tenuto conto del contesto istituzionale e strutturale, e considerato che: – l’obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice, che incombeva sulle assemblee dei giudici, è stato deliberatamente disatteso, contrariamente alle disposizioni nazionali e alla posizione di tale organo della magistratura; ( 12 ); – l’obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice incombeva sul collegio dell’organo giurisdizionale, il quale è stato composto in modo tale che la maggior parte dei suoi membri era nominata da un rappresentante del potere esecutivo – il Minister Sprawiedliwości – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della Giustizia – Procuratore Generale, Polonia) ( 13 ); – l’attuale [KRS], eletta in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, non costituisce un organo indipendente e non è composta da rappresentanti della comunità giudiziaria nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non ha presentato validamente alcuna domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale; – i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell’articolo 2, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta]. b) non soddisfa i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura, la cui composizione è nella maggior parte dei casi indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, o di un altro organo idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato, tenendo conto del fatto che, nel contesto della tradizione giuridica europea, radicata nelle summenzionate disposizioni del TUE e della Carta e posta a fondamento dell’unione di diritto, qual è l’Unione europea, la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura o di un altro organo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo ed idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato nell’ambito di una procedura di nomina a giudice, è necessaria al fine di riconoscere che un organo giurisdizionale nazionale garantisce il livello richiesto di tutela giurisdizionale effettiva nelle cause rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, di conseguenza, che sono rispettati il principio della separazione tripartita e dell’equilibrio tra i poteri nonché il principio dello Stato di diritto; 2. Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte al [punto a) della questione1]: a) essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte al [punto a) della questione1], e le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico; b) essi richiedono, al fine di garantire l’efficacia del diritto europeo, un’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d’ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante [iudex inhabilis]». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 20. Con decisione del presidente della Corte del 5 maggio 2021, le cause C‑181/21 e C‑269/21 sono state riunite ai fini della fase orale e della fase scritta del procedimento, nonché della sentenza. I giudici del rinvio avevano altresì chiesto la trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale in entrambe le cause mediante procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Con la stessa decisione del 5 maggio 2021, il presidente della Corte ha respinto tali domande. 21. [OSCURATO:PERSONA] (mediatore, Polonia; in prosieguo: il «mediatore»), il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza del 29 giugno 2022 le parti summenzionate, la [OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Katowicach (procuratore regionale di Katowice) e la [OSCURATO:PERSONA] Okręgowa w Krakowie (procuratore regionale di Cracovia), rappresentate dal [OSCURATO:PERSONA] (procuratore generale, Polonia), il governo danese e il governo dei [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte. V. Ricevibilità A. Osservazioni presentate 22. Il governo polacco deduce otto motivi di irricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale. 23. In primo luogo, il governo polacco ritiene che la riforma in atto del suo sistema giudiziario rientri nella competenza esclusiva di tale Stato membro. Esso sostiene che la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( 14 ) è paragonabile a un atto legislativo. Tale posizione si riflette in una certa misura nella sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) del 14 luglio 2021, nella causa P 7/20, nella quale esso ha dichiarato, in particolare, che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, è incompatibile con gli articoli 2 e 7, con l’articolo 8, paragrafo 1, e con l’articolo 90, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa. Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha quindi ritenuto che la Corte di giustizia avesse statuito ultra vires nel disporre misure provvisorie nei confronti della Repubblica di Polonia concernenti l’organizzazione e la competenza degli organi giurisdizionali polacchi, nonché le procedure da seguire dinanzi ad essi. 24. In secondo luogo, a parere del governo polacco, le questioni proposte non sono necessarie, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, poiché il diritto dell’Unione non esige che gli organi di autogoverno della magistratura emettano un parere sui candidati a funzioni giurisdizionali, né prevede un diritto generale di ricorso avverso le decisioni adottate nel contesto delle procedure di nomina a giudice. 25. In terzo luogo, il governo polacco osserva che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE e l’articolo 47 della Carta impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché i singoli abbiano accesso a un giudice indipendente. Mentre il diritto del singolo a un ricorso effettivo riveste un’importanza fondamentale ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia e del diritto dell’Unione, l’organizzazione della giustizia rientra nella competenza esclusiva degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In tale contesto, la Corte ha già affrontato in modo inequivocabile ed esaustivo tutti i problemi sollevati dalle questioni proposte, sicché i giudici del rinvio possono dedurre dalla giurisprudenza costante della Corte gli elementi necessari per pronunciare la loro sentenza ( 15 ). 26. In quarto luogo, in applicazione dell’articolo 365 del codice di procedura civile, il procedimento cautelare nella causa C‑269/21 è stato deciso in via definitiva mediante un’ordinanza che vincola il giudice del rinvio. Il giudice del rinvio non è competente a «ricusare» il giudice che ha pronunciato una decisione definitiva, né a impugnare l’ordinanza di rigetto della domanda di misure cautelari. Una parte può, in ogni caso, presentare una nuova domanda di misure cautelari, nell’ambito della quale può chiedere la ricusazione del giudice per mancanza di imparzialità. Le questioni proposte nella causa C‑269/21 non concernono una controversia reale e sono, pertanto, ipotetiche ( 16 ). 27. In quinto luogo, benché le domande di pronuncia pregiudiziale siano molto dettagliate, l’esposizione dei motivi che hanno indotto i giudici del rinvio a chiedere un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione non si spingono oltre la richiesta, alla Corte, di valutare se taluni organi giurisdizionali siano giudici «precostituiti per legge». Secondo il governo polacco, ciò violerebbe i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura. Le domande di pronuncia pregiudiziale consistono in questioni di ordine generale concernenti talune riforme del sistema giudiziario polacco, sebbene tali riforme non abbiano modificato le qualifiche richieste ai candidati ai posti di giudice. La data di nomina dei giudici presso gli organi giurisdizionali ordinari non ha quindi alcun rapporto con le loro capacità, con le norme che disciplinano l’esercizio delle loro funzioni o con i loro diritti e obblighi, ivi compresa la loro indipendenza. Il governo polacco sottolinea che le ordinanze di rinvio non forniscono alcun esempio concreto di mancanza di indipendenza di un giudice o di esercizio di pressioni sui giudici nominati nell’ambito del regime scaturito dalla riforma. Le questioni hanno quindi carattere ipotetico. 28. In sesto luogo, le domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause C‑181/21 e C‑269/21 sarebbero «eccessivamente generiche». Non vi è alcun rapporto tra l’oggetto delle questioni proposte e i procedimenti principali, vertenti sulla normativa nazionale in materia di consumatori che attua la direttiva 93/13, non sono connesse. Persino i giudici del rinvio affermano, in più occasioni, che la «situazione va oltre il contesto fattuale della causa». 29. In settimo luogo, il governo polacco ritiene che l’oggetto dei procedimenti principali non sia direttamente connesso alle questioni relative allo status della KRS o alla circostanza se la Sezione straordinaria sia un «giudice» ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. Non vi sarebbe neppure un nesso diretto tra l’oggetto dei procedimenti principali e il diritto a un ricorso effettivo dei candidati in una procedura di nomina a giudice. La portata delle domande di pronuncia pregiudiziale è quindi inammissibilmente ampia. 30. In ottavo luogo, il governo polacco sostiene che, nella causa C‑269/21, la competenza a proporre un rinvio pregiudiziale spetta soltanto al collegio composto da tre giudici, e non al giudice in composizione monocratica. Ciò è particolarmente evidente poiché tale domanda è stata presentata dopo che l’ordinanza di rigetto della domanda di misure cautelari, pronunciata dal collegio di tre giudici, era divenuta definitiva. Nella causa C‑181/21, esso sostiene che la competenza a proporre un rinvio pregiudiziale spetta soltanto al collegio composto da tre giudici o al suo presidente ( 17 ). Nella domanda di pronuncia pregiudiziale i fatti sono esposti in modo talmente laconico da rendere impossibile sapere se il giudice relatore nella causa, autore della domanda, sia anche il presidente del collegio di tre giudici. Il giudice del rinvio si è quindi basato sull’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile al solo fine di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale. 31. In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la ricevibilità delle questioni nella causa C‑269/21. Essa ritiene che il giudice del rinvio abbia omesso di motivare la necessità, al fine di dirimere la controversia nel procedimento principale, di una pronuncia della Corte sulle questioni relative alla procedura che ha condotto alla nomina del giudice A.T. B. Analisi 32. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 18 ). 33. Sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Un rinvio pregiudiziale deve essere necessario ai fini dell’effettiva soluzione di una controversia. Esso non mira a rendere possibile la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche ( 19 ). 34. Con la sua prima eccezione di irricevibilità, il governo polacco contesta la competenza della Corte su questioni concernenti la nomina di giudici nazionali. Secondo una giurisprudenza costante, l’organizzazione della giustizia negli [OSCURATO:PERSONA] membri rientra nella loro competenza. Nell’esercizio di tale competenza, tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano la nomina dei giudici e, se del caso, le norme relative al controllo giurisdizionale applicabile nell’ambito di simili procedure di nomina ( 20 ). Un corollario del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, è che chiunque ha la possibilità di invocare tale diritto ( 21 ). Qualora l’indipendenza e l’imparzialità del giudice siano contestate sulla base di un motivo che non appare a prima vista manifestamente privo di serietà ( 22 ), ogni organo giurisdizionale ( 23 ) ha l’obbligo di verificare se la sua composizione sia tale da renderlo un giudice indipendente e imparziale. Tale competenza è necessaria per mantenere la fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio. Un controllo del genere costituisce quindi una formalità di importanza sostanziale, il cui rispetto è rilevante sul piano dell’ordine pubblico e dev’essere verificato su richiesta delle parti o d’ufficio ( 24 ). L’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e i requisiti enunciati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 25 ) hanno carattere trasversale e si applicano ogniqualvolta un organo giurisdizionale possa essere chiamato a pronunciarsi su cause «nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ( 26 ). La Corte è quindi competente a interpretare il diritto dell’Unione nel contesto dei rinvii pregiudiziali di cui trattasi. Propongo pertanto di respingere la prima eccezione del governo polacco. 35. La seconda e la terza eccezione di irricevibilità sollevate dal governo polacco attengono al merito delle questioni sollevate e all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione chiesta dai giudici del rinvio. Contestazioni del genere sono, per loro stessa natura, inidonee a condurre all’irricevibilità di dette questioni ( 27 ). Qualora la Corte decida di poter rispondere alle questioni proposte facendo riferimento alla sua giurisprudenza costante, essa può avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 99 del regolamento di procedura e procedere in tal senso con ordinanza motivata. 36. Con la sua quarta e ottava eccezione di irricevibilità, il governo polacco contesta la competenza dei giudici del rinvio, ai sensi del diritto interno, a proporre domande di pronuncia pregiudiziale. Essa aggiunge che le domande sono artificiose e che i giudici del rinvio potevano legittimamente formularle soltanto statuendo in un collegio di tre giudici ( 28 ). 37. Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali sull’organizzazione giudiziaria e sulle procedure giurisdizionali. La Corte è quindi tenuta a rispondere alla decisione di rinvio emessa da un giudice di uno Stato membro, fintantoché essa non sia stata revocata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale ( 29 ). La Corte ha pertanto dichiarato ricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal presidente di un collegio giudicante vertente sulla regolarità della composizione dello stesso ( 30 ). 38. In ogni caso, sebbene nella causa C‑181/21 il governo polacco sostenga che non è chiaro se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia stata proposta dal presidente del collegio di tre giudici e che il giudice del rinvio, deliberando in camera di consiglio e in composizione monocratica, si sarebbe artificiosamente avvalso dell’articolo 367, paragrafo 3, del codice di procedura civile per formulare la sua domanda, esso non ha dimostrato che il giudice del rinvio non fosse competente ad agire in tal senso. 39. Nella causa C‑269/21, il giudice del rinvio, statuendo in composizione monocratica, indica le ragioni per le quali ritiene che la decisione di tale organo giurisdizionale, composto da un collegio di tre giudici, investito di un’impugnazione in materia di misure cautelari, potrebbe incidere sul procedimento principale nel quale detto giudice monocratico deve statuire. Esso sottolinea che la decisione del collegio di tre giudici gli è stata rinviata e che esso nutre ragionevoli dubbi quanto alla conformità di detto collegio ai requisiti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio osserva che la validità della decisione sulle misure cautelari è essenziale per accertare la situazione giuridica del consumatore. La certezza quanto alla regolarità della composizione del collegio giudicante che è stato investito dell’impugnazione e che l’ha decisa è dunque indispensabile ai fini della soluzione della controversia nel procedimento principale ( 31 ). 40. Tenuto conto del nesso diretto, descritto dal giudice del rinvio, tra la decisione del collegio composto da tre giudici, in sede di impugnazione, di negare la concessione di misure cautelari e il procedimento principale, ritengo che, a differenza di quanto sostenuto dal governo polacco e dalla [OSCURATO:PERSONA], la risposta della Corte alle questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione ad essa sottoposte nella causa C‑269/21 possa essere necessaria per consentire al giudice del rinvio di risolvere questioni di diritto processuale nazionale che si pongono nella controversia di cui è investito prima di poter statuire sul merito. 41. Quanto alla quinta e alla sesta eccezione di irricevibilità sollevate dal governo polacco, che, in una certa misura, si sovrappongono, ritengo che i giudici del rinvio abbiano descritto adeguatamente i fatti delle controversie di cui ai procedimenti principali, le disposizioni nazionali applicabili e i loro dubbi quanto alla conformità con il diritto dell’Unione delle procedure che hanno condotto alla nomina dei giudici A.Z. e A.T. È vero che nell’esposizione dei motivi per i quali i giudici del rinvio hanno ritenuto necessaria una risposta alle questioni rivolte alla Corte ai fini delle sentenze che sono chiamati a pronunciare nei procedimenti di cui sono investiti, i riferimenti alle controversie sottostanti, in materia di diritto dei consumatori, sono esigui. È tuttavia evidente che tali giudici mirano ad accertare, prima di pronunciarsi su tali controversie in materia di diritto dei consumatori, se i collegi dei giudici del rinvio nei quali sedevano i giudici A.Z. e A.T. fossero conformi al il requisito di un «giudice precostituito per legge» ai sensi del diritto dell’Unione e, in caso contrario, quali siano le conseguenze di siffatta constatazione. In particolare, essi chiedono se i giudici del rinvio, in qualità di giudici monocratici, possano ricusare d’ufficio i giudici A.Z. e A.T. La circostanza che l’impatto dell’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dai giudici del rinvio possa estendersi oltre i fatti delle cause di cui sono investiti non incide, dunque, sulla ricevibilità delle questioni da essi proposte ( 32 ). 42. Suggerisco pertanto alla Corte di respingere tutte le eccezioni di irricevibilità sollevate nei confronti delle questioni proposte dai giudici del rinvio. VI. Merito A. Osservazioni preliminari 43. L’oggetto del ricorso per inadempimento ( 33 ) nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia ( 34 ), coincide parzialmente con le domande di pronuncia pregiudiziale in esame. Sebbene i ricorsi per inadempimento e le domande di pronuncia pregiudiziale siano procedimenti diversi, dotati di effetti giuridici distinti ( 35 ), farò riferimento, ove opportuno, alle mie conclusioni in detto procedimento, che saranno presentate nella stessa data delle presenti conclusioni, in particolare ai paragrafi da 46 a 60 delle stesse, che contengono regole di diritto consolidate che ritengo pertinenti ai fini della decisione del presente procedimento. 44. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che i giudici del rinvio chiedono un’interpretazione del principio della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. Le questioni proposte dai giudici del rinvio devono quindi essere risolte esclusivamente alla luce di questo principio. 45. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il ruolo costituzionale e l’influenza dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) rispetto ai giudici degli organi giurisdizionali ordinari, accompagnati dal minor rischio di ingerenza del legislatore e del potere esecutivo nelle nomine di tali organi giurisdizionali, giustificano una diversa valutazione della legittimità della nomina di un giudice ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione della nomina di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario dovrebbe essere effettuata caso per caso, in contrasto con l’approccio sistemico da adottare in materia di nomine al Sąd Najwyższy (Corte suprema). Il mediatore e la [OSCURATO:PERSONA] osservano che, con delibera del 23 gennaio 2020, la Sezione civile, la Sezione penale e la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ( 36 ) hanno operato una distinzione tra i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e i giudici degli organi giurisdizionali ordinari ai fini dell’esame della loro indipendenza e imparzialità. Nella delibera si dichiara che la procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari è illegittima quando conduce, «nelle circostanze particolari del caso», a una violazione del requisito di indipendenza e di imparzialità ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia, dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha quindi dichiarato che, tra le circostanze da esaminare, figurano quelle relative alla partecipazione dei giudici stessi alle procedure di nomina dinanzi alla KRS e alla natura delle cause che tali giudici trattano o hanno trattato ( 37 ). Di converso, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) non ha richiesto che un siffatto esame individuale sia effettuato per quanto concerne la nomina dei giudici a tale organo giurisdizionale ( 38 ). 46. Le questioni proposte vertono sul requisito della precostituzione per legge, e non sull’indipendenza e imparzialità dei giudici, oggetto di detta delibera. Dato che tutti questi criteri sono intrinsecamente connessi e si sovrappongono in larga misura ( 39 ), occorre sottolineare che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, non distingue tra gli organi giurisdizionali supremi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e gli altri organi giurisdizionali nei rispettivi ordinamenti giuridici. I requisiti fondamentali di indipendenza ( 40 ), imparzialità e precostituzione per legge si applicano indistintamente a tutti gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, indipendentemente dalla portata della loro competenza o della loro posizione nella gerarchia giudiziaria di tale Stato. Se così non fosse, il livello di tutela giurisdizionale potrebbe variare in funzione del rango di un organo giurisdizionale all’interno del sistema giudiziario in cui si inserisce. Tale tesi è manifestamente erronea già a livello dei principi primi. Semmai, proprio perché l’esperienza diretta che la grande maggioranza dei cittadini dell’Unione ha dei propri ordinamenti giuridici nazionali è limitata agli organi giurisdizionali ordinari, il corrispondente obbligo degli organi giurisdizionali ordinari di mantenere la fiducia di tali cittadini nella vigenza dello Stato di diritto è particolarmente accentuato. La tesi è tanto più assurda se si considera l’evoluzione dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, cui ha ampiamente contribuito il ruolo fondamentale svolto dai giudici asseritamente «di grado inferiore» negli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 41 ). L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, impone un criterio uniforme che si applica indipendentemente dal livello al quale la competenza giurisdizionale è esercitata in un ordinamento giuridico nazionale. La valutazione del rispetto di tali requisiti fondamentali richiede quindi un esame di tutti gli elementi pertinenti, siano essi di carattere sistemico e/o individuale. B. Prima questione 47. Con la prima questione si chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale ordinario è un «giudice precostituito per legge» qualora un giudice del collegio investito di una causa sia stato nominato in esito a una procedura nella quale: a) il parere dell’assemblea dei giudici sull’idoneità dei candidati è stato disatteso, in contrasto con il diritto nazionale oppure, a seguito di una modifica del diritto nazionale, il parere sull’idoneità di un candidato è stato reso dal collegio di un organo giurisdizionale composto principalmente da persone nominate dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia; b) i candidati sono stati nominati sulla base di una delibera della KRS; e c) i partecipanti al concorso non disponevano di mezzi di ricorso giurisdizionale ai sensi delle summenzionate disposizioni di diritto dell’Unione ( 42 ). 48. Dalla giurisprudenza della Corte, come elaborata alla luce di quella della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), risulta che il processo di nomina dei giudici costituisce un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», a causa delle conseguenze fondamentali che detto processo comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto ( 43 ). Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 44 ), la Corte ha ricordato che un’irregolarità nella nomina dei giudici viola il requisito di un giudice precostituito per legge, segnatamente quando una simile irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito, mettendo così a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati. Ciò si verifica quando vengono in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario. Non ogni errore nella procedura di nomina di un giudice determina necessariamente il sorgere di dubbi quanto alla sua indipendenza e alla sua imparzialità e, pertanto, quanto alla questione se un collegio in cui sieda tale giudice sia, alla luce del diritto dell’Unione, un «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». 49. Ai fini dell’accertamento di una violazione del requisito della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale e delle conseguenze di tale violazione, è necessaria una valutazione globale di una serie di elementi che, considerati nel loro complesso, fanno sorgere ragionevoli dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici che siedono in tale organo giurisdizionale ( 45 ). È quindi necessario esaminare se le condizioni sostanziali e le modalità procedurali che disciplinano le procedure di nomina di cui trattasi suscitino, nei singoli, dubbi legittimi in merito all’impermeabilità dei giudici interessati nei confronti di elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, una volta avvenuta la nomina. La Corte ha dichiarato che tali condizioni e modalità procedurali dovrebbero essere concepite in modo da escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche qualsiasi forma di influenza più indiretta che possa parimenti orientare le decisioni dei giudici interessati ( 46 ). 50. Le domande di pronuncia pregiudiziale e le questioni proposte esprimono preoccupazioni di ordine generale o sistemico ( 47 ). Esse vertono non soltanto sulla procedura che ha condotto alla nomina dei giudici A.Z e A.T., rispettivamente al Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) e al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia), ma anche, per implicazione, sulle procedure di nomina di numerosi altri giudici di organi giurisdizionali ordinari. Nulla indica che le procedure che hanno condotto alla nomina dei giudici A.Z. e A.T. siano state sensibilmente diverse da quelle utilizzate per procedere ad altre nomine recenti presso organi giurisdizionali ordinari ( 48 ), né che tali giudici abbiano agito in modo inopportuno o scorretto. A tal riguardo, si può osservare che tanto il giudice A.Z. quanto il giudice A.T. hanno svolto funzioni giurisdizionali presso organi giurisdizionali ordinari sin dalla loro nomina, rispettivamente nel 1996 e nel 2009. Il presente procedimento non mette in discussione la legittimità delle procedure che hanno condotto alla loro nomina iniziale a giudici. Inoltre, non sono in discussione le loro qualifiche e la loro esperienza professionali e, quindi, la loro idoneità a svolgere le loro nuove funzioni presso il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) e il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia). 51. Secondo costante giurisprudenza, i tre elementi dedotti dai giudici del rinvio, quali esposti al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, devono anzitutto essere valutati separatamente prima di poter valutare il loro effetto cumulativo o globale. Sebbene i singoli elementi richiamati dai giudici del rinvio possano, considerati separatamente, non pregiudicare i requisiti individuati dalla Corte nell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, quando valutati congiuntamente e nel contesto dello svolgimento della procedura di nomina di cui trattasi, tali elementi possono indurre a dubitare della legittimità della procedura e della sua conformità a detti requisiti ( 49 ). 52. Per comodità espositiva esaminerò anzitutto il secondo elemento, concernente la partecipazione della KRS alle procedure di nomina. 1. Secondo elemento 53. Secondo i giudici del rinvio, la KRS, nella sua composizione attuale, non assolve al suo ruolo costituzionale di difesa dell’indipendenza dei giudici e degli organi giurisdizionali ( 50 ). A tal riguardo, essi fanno ampiamente riferimento alle modifiche della composizione della KRS e al suo ruolo nelle procedure di nomina a partire dal 2018 ( 51 ). 54. Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE osta a disposizioni nazionali in materia di organizzazione della giustizia che comportino una regressione, nello Stato membro interessato, della tutela del valore dello Stato di diritto, in particolare delle garanzie di indipendenza dei giudici. A tal riguardo, la Corte ha precisato che l’influenza rafforzata del potere legislativo e di quello esecutivo sulla selezione dei membri della KRS dal 2018 fa sorgere dubbi legittimi e seri per quanto riguarda la sua indipendenza, il suo ruolo nella nomina dei giudici e, di conseguenza, l’indipendenza di questi ultimi e dell’organo giurisdizionale nel quale essi siedono ( 52 ). La Corte ha altresì dichiarato che, alla luce dell’articolo 179 della Costituzione della Repubblica di Polonia, il ruolo della KRS nella nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) risulta determinante ( 53 ). Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che la KRS svolge un ruolo altrettanto determinante nella procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari. 55. Malgrado tale regressione della tutela dello Stato di diritto a partire dal 2018, la Corte ha dichiarato che il coinvolgimento di un organo quale la KRS ( 54 ) nella procedura di nomina dei giudici non induce, di per sé solo, a dubitare dell’indipendenza dei giudici nominati ai sensi di tale procedura. La situazione può essere diversa qualora la partecipazione di un organo quale la KRS, combinata ad altri elementi pertinenti e alle condizioni nelle quali la selezione dei giudici è stata effettuata, inducano a generare siffatti dubbi ( 55 ). Tale valutazione si applica parimenti al requisito della precostituzione per legge, invocato nell’ambito del presente procedimento, in particolare poiché la KRS è la guardiana dell’indipendenza dei giudici ai sensi dell’articolo 186 della Costituzione della Repubblica di Polonia. 2. [OSCURATO:PERSONA] elemento 56. Le circostanze di fatto nelle cause C‑181/21 e C‑269/21 differiscono per quanto riguarda l’applicazione del primo elemento, concernente la mancata partecipazione di un organo di autogoverno della magistratura alla procedura di nomina. 57. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑181/21 risulta che, all’epoca dei fatti, il diritto polacco prevedeva espressamente la partecipazione di un’assemblea dei giudici alla procedura di nomina ( 56 ). Inoltre, il giudice del rinvio dichiara che l’assemblea dei giudici disponeva di competenza esclusiva ad avviare la procedura dinanzi alla KRS e che la sua partecipazione alla procedura di nomina dei giudici era fondamentale ( 57 ), alla luce del principio di separazione dei poteri ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia ( 58 ). Esso ritiene, quindi, che l’esclusione della partecipazione dell’assemblea dei giudici renda la procedura di nomina incompatibile con l’ordinamento giuridico e costituzionale nazionale, determinando così un’irregolarità nella composizione dell’organo giurisdizionale di cui trattasi ai sensi del diritto polacco. 58. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑181/21 risulta che l’assemblea dei giudici si è temporaneamente astenuta dal formulare un parere sui candidati ad essa proposti a causa delle sue preoccupazioni circa lo status della KRS. La procedura di nomina ha proseguito il suo corso nonostante tale astensione e le ragioni ad essa sottese. Se è vero, quindi, che l’assemblea dei giudici non è stata esclusa dalla procedura di nomina, ma si è invece astenuta dal rendere il proprio parere, sembra che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, nonostante il carattere in un certo senso a finale aperto di tale astensione e ogni conseguente ritardo nelle nomine giudiziarie, all’epoca dei fatti, fosse contrario al diritto nazionale procedere a una nomina senza aver ottenuto il parere dell’assemblea dei giudici. Non vi è alcun elemento nel fascicolo della Corte il quale indichi che siano o che avrebbero potuto essere intraprese azioni legali al fine di poter procedere in assenza del parere dell’assemblea oppure che vi fosse una situazione di urgenza tale da esigere la nomina immediata dei giudici senza attendere l’emissione di tale parere. 59. Secondo una giurisprudenza costante, l’intervento di un organo quale un’assemblea di giudici nel processo di nomina dei giudici può, in linea di principio, essere idoneo a contribuire a rendere più obiettivo tale processo, ma sempre a condizione che detto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente dai poteri legislativo ed esecutivo e dall’autorità alla quale è chiamato a presentare il suo parere ( 59 ). Le circostanze nelle quali l’assemblea dei giudici nella causa C‑181/21 si è astenuta dall’emettere un parere e la condotta del presidente del Sąd Apelacyjny (Corte d’appello), che presiede tale assemblea ed è stato nominato dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, possono suscitare preoccupazioni. A tal riguardo, ritengo che la condotta del presidente del Sąd Apelacyjny (Corte d’appello), che ha agito in contrasto con la posizione dell’assemblea di cui trattasi, sia inadeguata, in quanto espone a eventuali contestazioni tale fase del processo di nomina, a causa di una possibile percezione, da parte del pubblico, di ingerenze illecite da parte dell’esecutivo. Nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 60 ), la Corte ha ricordato che l’espressione «costituito per legge» riflette l’esigenza di evitare che l’organizzazione del sistema giudiziario sia lasciata alla discrezione dell’esecutivo e di fare in modo che tale materia sia disciplinata da una legge adottata dal potere legislativo. Sembra tuttavia che, all’epoca in cui era in corso la procedura di nomina di cui alla causa C‑181/21, il ruolo dell’assemblea dei giudici fosse stato fortemente ridimensionato, a causa del ruolo determinante della KRS nel processo di nomina ( 61 ). Per tale ragione, non ritengo che il primo elemento, considerato autonomamente, sia sufficientemente grave da mettere in discussione la legittimità della nomina giudiziaria di cui trattasi nella causa C‑181/21. Si tratta, tuttavia, di una questione la cui decisione spetta, in definitiva, al giudice del rinvio. 60. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 risulta che, a seguito di una modifica legislativa ( 62 ), all’epoca della procedura di nomina in questione non era più richiesto il parere dell’assemblea dei giudici competente in merito ai candidati. Il giudice del rinvio indica che tale legge è stata modificata a causa della prassi delle assemblee dei giudici consistente nell’astenersi dal formulare pareri sui candidati. Il collegio dell’organo giurisdizionale competente ha espresso il proprio parere sull’unico candidato nella procedura, il giudice A.T., come richiesto dalla legge di modifica, e siffatto aspetto della procedura era quindi conforme al diritto polacco. Il giudice del rinvio ritiene che il collegio, composto dai presidenti degli organi giurisdizionali in questione, la metà dei quali è nominata dal [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia ( 63 ), non sia più un organo di autogoverno della magistratura. La legge di modifica avrebbe così rimosso dalla procedura di nomina gli organi di autogoverno della magistratura ( 64 ). Secondo il giudice del rinvio, tale rimozione è contraria alla Costituzione della Repubblica di Polonia e al principio di separazione dei poteri, sicché un organo giurisdizionale composto da un giudice nominato senza la partecipazione di detti organi sarebbe irregolarmente composto. Il giudice del rinvio aggiunge che l’assenza di organi di autogoverno della magistratura è particolarmente pregiudizievole, poiché la KRS, nella sua composizione post-2018, non agisce più come organo di autogoverno della magistratura. 61. Per quanto concerne la partecipazione del collegio dell’organo giurisdizionale competente alla procedura di nomina, dalla sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 65 ) risulta che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia selezioni la metà dei membri di tale organo non comporta, di per sé solo, un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 62. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 risulta che la limitazione del ruolo dell’assemblea dei giudici e la partecipazione del collegio dell’organo giurisdizionale competente alla procedura di nomina giudiziaria sono strettamente legate al ruolo rafforzato della KRS in tale procedura a partire dal 2018, determinando così un’ulteriore regressione nella tutela dello Stato di diritto in Polonia ( 66 ). Tuttavia, ai sensi della Costituzione della Repubblica di Polonia, la KRS è la guardiana dell’indipendenza dei giudici, e non una semplice assemblea di giudici o un collegio giudicante. Dato che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la limitazione del ruolo dell’assemblea dei giudici nel processo di nomina e il ruolo del collegio dell’organo giurisdizionale competente si inseriscono in una strategia legislativa in evoluzione, attuata di pari passo con la ristrutturazione della KRS e il suo ruolo rafforzato nel processo di nomina, segnatamente dal 2018, tali elementi dovrebbero essere valutati congiuntamente. Alla luce della sentenza dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( 67 ) vertente sulla KRS e sul suo ruolo determinante nel processo di nomina a partire dal 2018, quindi prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, ritengo che il primo elemento non comporti, in quanto tale, l’invalidità della procedura di nomina oggetto della causa C‑269/21. Anche in questo caso si tratta di una decisione che spetta, in definitiva, al giudice del rinvio. 3. Terzo elemento 63. Il terzo elemento della prima questione e il terzo elemento della seconda questione sono collegati, poiché entrambi concernono il diritto dei candidati esclusi di contestare dinanzi a un giudice conforme ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, una procedura che conduce alla nomina di giudici degli organi giurisdizionali ordinari ( 68 ). 64. Per quanto riguarda il terzo elemento della prima questione, i giudici del rinvio affermano che i candidati a giudice di un organo giurisdizionale ordinario non dispongono del diritto di adire un giudice che soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. A tal riguardo, essi osservano che la Sezione straordinaria, competente a sindacare le delibere della KRS concernenti le nomine giudiziarie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non è conforme a tali requisiti. 65. I giudici del rinvio osservano altresì che la nomina dei nuovi giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), compresa la sua Sezione straordinaria, è viziata, poiché: a) il [OSCURATO:PERSONA] non ha controfirmato l’atto di avvio della procedura di nomina, come richiesto dall’articolo 144, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia; b) la KRS non ha esaminato le candidature, ma ha proceduto a una valutazione superficiale dei candidati sulla base di un numero limitato di documenti, depositati perlopiù dai candidati stessi; c) l’interesse politico e l’influenza del potere esecutivo sulla procedura di selezione erano evidenti, poiché la KRS ha proposto soltanto candidati sostenuti dal governo; d) la delibera della KRS che proponeva la nomina di giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è stata impugnata dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) da taluni candidati esclusi, e non era quindi giuridicamente vincolante. Nonostante quest’ultima Corte abbia sospeso una serie di delibere della KRS, il presidente della Repubblica ha nominato i candidati proposti dalla KRS. Tali persone, a loro volta, hanno accettato la nomina, pur sapendo che la procedura di nomina era stata sospesa. Questi fatti incidono sia sulla competenza professionale, sia sull’integrità morale degli interessati. E, infine, il processo di nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non è stato oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo, né prima, né dopo la nomina dei giudici di tale organo giurisdizionale da parte del presidente della Repubblica ( 69 ). 66. Nonostante le statuizioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema), fondate sulla sentenza nella causa A.K ( 70 ), ai sensi delle quali le decisioni di detti giudici sono invalide, la Sezione straordinaria continua a statuire su varie cause. Inoltre, secondo i giudici del rinvio, a decorrere dall’adozione della sua delibera dell’8 gennaio 2020 ( 71 ), la Sezione straordinaria non esamina, nelle cause di cui è investita, se sia stato rispettato il requisito della precostituzione per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta ( 72 ). I giudici del rinvio ritengono quindi che il procedimento di riesame delle delibere della KRS da parte della Sezione straordinaria non sia effettivo. In assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alla Sezione straordinaria in caso di dubbi sulla correttezza della procedura di nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, questi ultimi non sarebbero costituiti in conformità alla legge. 67. Con la loro seconda questione, i giudici del rinvio chiedono se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a che la Sezione straordinaria, composta esclusivamente da persone nominate nelle circostanze descritte nella prima questione, goda di competenza esclusiva ad esaminare la legittimità delle nomine dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari. Secondo i giudici del rinvio, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata, la Sezione straordinaria è competente in via esclusiva a conoscere delle domande concernenti la «ricusazione» di giudici o la designazione degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali devono essere condotti i procedimenti vertenti su censure concernenti l’assenza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice. L’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, prevede tuttavia che una domanda ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della stessa non debba essere esaminata se essa riguarda l’accertamento o la valutazione della legittimità della nomina di un giudice o la sua legittimazione ad esercitare funzioni giurisdizionali. I giudici del rinvio ritengono quindi che non soltanto la Sezione straordinaria stessa violi il requisito della precostituzione per legge, ma anche che essa non esamini questioni concernenti la conformità a tale requisito di altri organi giurisdizionali ( 73 ). I giudici del rinvio ritengono pertanto di essere tenuti a disapplicare l’articolo 26, paragrafi 2, e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione. La disapplicazione di tali disposizioni di diritto nazionale, tuttavia, non risolve la questione dell’iter procedurale che un organo giurisdizionale deve seguire nella situazione descritta nella prima questione al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione. I giudici del rinvio chiedono, pertanto, se debbano essere applicate in via analogica le disposizioni di diritto nazionale relative alla ricusazione automatica dei giudici (iudex inhabilis) ( 74 ), consentendo così a un giudice di escludere d’ufficio dall’esame di una causa un giudice che sia stato nominato in tal modo presso un organo giurisdizionale ordinario ( 75 ). 68. Fatta salva la verifica da parte dei giudici del rinvio, risulta che, prima dell’entrata in vigore della legge di modifica, il 14 febbraio 2020, le delibere della KRS relative alla nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari potevano essere impugnate dinanzi alla Sezione straordinaria in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e dell’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata. 69. Come indicato ai paragrafi da 93 a 111 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, in linea di principio l’attribuzione alla Sezione straordinaria della competenza esclusiva a statuire sull’indipendenza di un organo giurisdizionale, di un collegio o di un giudice ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non viola, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta, salvo che tale disposizione di diritto nazionale, le procedure e le norme sulla competenza ivi contenute pregiudichino la piena efficacia di dette disposizioni e il primato del diritto dell’Unione. A mio avviso, tale analisi si applica per analogia all’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e all’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata. Ritengo pertanto che l’attribuzione di competenza esclusiva alla Sezione straordinaria ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS nonché dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della legge sulla Corte suprema, come modificata, non sia, in linea di principio, contraria al diritto dell’Unione. 70. Sebbene risulti che l’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e l’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, siano tuttora in vigore, a seguito dell’entrata in vigore della legge di modifica, la formulazione, in particolare, dell’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, vieta espressamente al Sąd Najwyższy (Corte suprema), compresa la sua Sezione straordinaria, di accertare o valutare la «legittimità della nomina di un giudice». Essa vieta inoltre a tale organo giurisdizionale di accertare o valutare il «potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva» ( 76 ). Il testo di tale disposizione è quindi talmente ampio da eliminare la possibilità che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) esamini questioni concernenti, in particolare, la precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, come richiesto dalla sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 77 ). 71. Sia dalle domande di pronuncia pregiudiziale sia dalle questioni sollevate nelle cause di cui trattasi risulta che i giudici del rinvio ritengono che la Sezione straordinaria non possa esaminare censure concernenti la nomina di un giudice da parte del presidente della Repubblica, né la questione della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale ( 78 ). Così, se la Sezione straordinaria continua, ufficialmente ( 79 ), a disporre del potere di controllare le delibere della KRS relative alle nomine dei giudici presso gli organi giurisdizionali ordinari, la portata di tale controllo è stata fortemente e, a mio avviso, illegittimamente limitata ( 80 ). 72. Per quanto riguarda la causa C‑269/21 ( 81 ), il giudice A.T. è stato nominato al Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) a seguito di una delibera della KRS del 7 luglio 2020, ossia dopo l’entrata in vigore dell’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata. In tale causa, la questione della conformità della Sezione straordinaria ai requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, è priva di oggetto, dal momento che tale organo giurisdizionale non era competente a sindacare la pertinente delibera della KRS ai sensi del diritto nazionale al fine di accertare la «legittimità della nomina di un giudice» o il «potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva». 73. È quindi necessario valutare se l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo delle delibere di KRS che hanno condotto alla nomina di giudici degli organi giurisdizionali ordinari, unitamente al ruolo determinante svolto dalla KRS nella procedura di nomina e al ruolo ridotto delle assemblee di giudici, sia tale da far sorgere nei singoli un ragionevole dubbio quanto all’impermeabilità di un giudice quale A.T. rispetto ad elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. 74. Dalla sentenza nella causa A.B. ( 82 ) risulta che, poiché la KRS non offre garanzie di indipendenza sufficienti, si deve riconoscere ai candidati non selezionati a posti di giudice la possibilità di contestare le delibere della KRS quando l’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano il processo di nomina siano tali da suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in base a tale processo ( 83 ). 75. Nella causa C‑269/21, il giudice del rinvio non ha addotto alcun elemento concreto, né di natura sistemica, oltre ai tre elementi da esso menzionati, né di natura individuale, per suffragare l’esistenza di dubbi legittimi e seri, nei singoli, quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati presso organi giurisdizionali ordinari, tra cui il giudice A.T., secondo la procedura di nomina di cui trattasi ( 84 ). 76. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non ritengo che i tre elementi da esso richiamati siano di per sé sufficienti a mettere in discussione la procedura che ha condotto alla nomina di un giudice quale il giudice A.T. presso un organo giurisdizionale ordinario, alla luce dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. L’unico elemento nuovo nella causa C‑269/21, diverso da quelli sui quali la Corte si è fondata ai punti 128, 129 e 136 della sentenza nella causa A.B. ( 85 ), è la mancata partecipazione di un organo di autogoverno della magistratura alla procedura di nomina. Alla luce del ruolo, pacificamente riconosciuto come determinante, svolto dalla KRS nell’ambito della procedura di nomina, non ritengo che tale elemento aggiuntivo sia di per sé sufficiente per mettere in discussione la procedura che ha condotto alla nomina del giudice A.T. ( 86 ). 77. Nella causa C‑181/21, il giudice A.Z. è stato nominato dal presidente della Repubblica il 26 novembre 2020, a seguito di una delibera della KRS del 7 maggio 2019. Risulta quindi, sempre con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che la delibera della KRS di cui trattasi avrebbe potuto, in linea di principio, essere impugnata dinanzi alla Sezione straordinaria ( 87 ), poiché tale delibera era anteriore sia all’entrata in vigore della legge di modifica ( 88 ), sia alla delibera della Sezione straordinaria dell’8 gennaio 2020 ( 89 ). 78. Come nella causa C‑269/21, anche nella causa C‑181/21 il giudice del rinvio non ha addotto alcun elemento concreto di natura sistemica, oltre ai tre elementi descritti nella prima questione, o di natura individuale, per suffragare l’esistenza di dubbi legittimi e seri, nei singoli, quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici, tra cui il giudice A.Z., nominati presso organi giurisdizionali ordinari secondo la procedura di nomina di cui trattasi. Poiché, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non ritengo che i tre elementi cui esso fa riferimento siano di per sé sufficienti a mettere in discussione la procedura che ha condotto alla nomina del giudice A.Z. presso un organo giurisdizionale ordinario, ai sensi dei requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, suggerisco alla Corte di statuire che la questione se la Sezione straordinaria soddisfi tali requisiti è priva di oggetto. VII. Conclusione 79. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice, Polonia) e dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) nei seguenti termini: L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: Un organo giurisdizionale non è un «giudice precostituito per legge» qualora un giudice del collegio giudicante sia stato nominato in esito a una procedura nella quale: a) non è stato ottenuto il parere di un organo di autogoverno della magistratura; b) i candidati sono stati nominati sulla base della delibera di un organo quale la [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) e c) i candidati non hanno potuto contestare la procedura di nomina dinanzi a un organo giurisdizionale conforme ai requisiti previsti dal diritto dell’Unione, e tali elementi, considerati congiuntamente a tutti gli altri elementi pertinenti che caratterizzano detta procedura, sono tali da suscitare, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a tale processo. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) V. ustawa o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura) del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 714), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi) dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3), entrata in vigore il 17 gennaio 2018, e dalla ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi) del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443) (in prosieguo: la «legge sulla KRS»). ( 3 ) Dz. U. del 2018, posizione 5. Detta legge è entrata in vigore il 3 aprile 2018. ( 4 ) Dz. U. del 2020, posizione 190. ( 5 ) Dz. U. del 2001, n. 98, posizione 1070. ( 6 ) Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296. ( 7 ) GU 1993, L 95, pag. 29 . ( 8 ) V. articolo 58, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. ( 9 ) Sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak ( C‑260/18 , EU:C:2019:819 ). ( 10 ) A seguito della comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia del 6 giugno 2019 sui posti vacanti di giudici, pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia). ( 11 ) 12 voti «a favore», 6 voti «contro» e 2 astensioni. ( 12 ) Tale parte della questione riguarda la causa C‑181/21. ( 13 ) Tale parte della questione riguarda la causa C‑269/21. ( 14 ) Sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 ). ( 15 ) V. sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 ), del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/19 , EU:C:2020:535 ), e del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 ). ( 16 ) Ordinanze del 24 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑525/06 , EU:C:2009:179 , punti 9 e 10 ) e del 23 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑319/15 , non pubblicata, EU:C:2016:268 , punto 33 ). ( 17 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:403 , paragrafi da 48 a 65 ). ( 18 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 20 ). ( 19 ) Sentenze dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/06 , EU:C:2010:503 , punto 38 ), e del 27 febbraio 2014, Pohotovosť ( C‑470/12 , EU:C:2014:101 , punti 28 e 29 ). ( 20 ) Sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 55 ). ( 22 ) Sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ). ( 23 ) V. sentenze del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 57 ) e del 24 marzo 2022, Wagenknecht/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑130/21 P , EU:C:2022:226 , punto 15 ) per quanto concerne la Corte di giustizia e il Tribunale. V. anche sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punti da 126 a 131 , in riferimento agli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 24 ) Sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 46 ) e del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punti 55 e 57 ). ( 25 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 ). ( 26 ) Sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] ( C‑64/16 , EU:C:2018:117 , punti 29 , 36 e 37 ). ( 27 ) Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 ), punto 33 e giurisprudenza ivi citata. ( 28 ) Il governo polacco non contesta che il Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunale regionale di Katowice) e il Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia) costituiscano una «giurisdizione» di tale Stato membro ai fini dell’articolo 267 TFUE. I giudici del rinvio fanno parte nel sistema giudiziario polacco nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e devono quindi soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva. Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 106 e giurisprudenza ivi citata). ( 29 ) Sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) Sentenza del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:931 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). ( 31 ) Secondo il giudice del rinvio, qualora le misure cautelari siano valide, il consumatore sarebbe tenuto a continuare a pagare le rate mensili del mutuo. Un inadempimento potrebbe avere conseguenze molto gravi per il consumatore, fra le quali la sua solvibilità, l’imposizione di interessi punitivi o la risoluzione del mutuo. Il giudice del rinvio ha inoltre osservato che la validità dell’ordinanza in materia di misure cautelari incide direttamente sull’importo richiesto nella controversia di cui è investito. ( 32 ) I requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE sono trasversali e si applicano indipendentemente dalla natura del procedimento di cui trattasi. È sufficiente che l’organo giurisdizionale in questione possa essere chiamato a statuire su cause «nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». ( 33 ) Ai sensi dell’articolo 258 TFUE. ( 34 ) GU 2021, C 252, pag. 9 . ( 35 ) La diversità degli effetti delle sentenze della Corte ai sensi degli articoli 258 e 267 TFUE non dovrebbero essere enfatizzate in modo eccessivo. A titolo di esempio, nella sua sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania ( C‑177/20 , EU:C:2022:175 ), la Corte ha recentemente descritto il modo in cui le sue sentenze nell’ambito dei due procedimenti producono effetti combinati. ( 36 ) Rif. BSA 1-4110-1/20. ( 37 ) V. punto 47 della delibera. ( 38 ) Secondo il Mediatore, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha fondato tale distinzione sulle differenti funzioni degli organi giurisdizionali ordinari e le sue proprie funzioni, sulla vasta eterogeneità delle irregolarità che inficiano le procedure di concorso per i posti in organi giurisdizionali ordinari rispetto a posti nel Sąd Najwyższy (Corte suprema) e sulla possibilità di controllare il rispetto, da parte dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, dei principi di indipendenza e di imparzialità. Il mediatore ritiene che quest’ultima possibilità sia illusoria, a causa della legge di modifica che impedisce alla Sezione straordinaria di effettuare siffatto controllo. Esso rileva altresì che la delibera del 23 gennaio 2020 verte sull’indipendenza e sull’imparzialità dei giudici piuttosto che sulla loro precostituzione per legge. ( 39 ) V. per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 124 e giurisprudenza ivi citata) in riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.V. anche sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti da 115 a 120 ). ( 40 ) V., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander ( C‑274/14 , EU:C:2020:17 ), in merito alla nozione di giurisdizione indipendente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 TFUE. A mio avviso, la nozione di giurisdizione indipendente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, è una nozione unica, uniforme e autonoma del diritto dell’Unione. ( 41 ) V., ad esempio, sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos ( 26/62 , EU:C:1963:1 ) (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tariefcommissie – [OSCURATO:PERSONA]); sentenza del 15 luglio 1964, Costa ( 6/64 , EU:C:1964:66 ) (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice conciliatore di Milano – Italia) e sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal ( 106/77 , EU:C:1978:49 ) (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Susa – Italia). ( 42 ) Il mediatore ritiene che i tre elementi descritti dai giudici del rinvio costituiscano un’erosione grave dello Stato di diritto in Polonia, poiché, per effetto di tali elementi, i giudici degli organi giurisdizionali ordinari non sono più nominati nel rispetto del diritto polacco, dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE o dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Ciò porterebbe alla percezione che i giudici non siano indipendenti né imparziali. Pertanto, alla luce dell’effetto diretto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e del principio del primato del diritto dell’Unione, un organo giurisdizionale potrebbe escludere un giudice nominato ai sensi di una siffatta procedura irregolare dallo statuire su cause nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. ( 43 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punti 57 e 74 e giurisprudenza ivi citata). Nella sua sentenza del 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 231 e 233), la Corte EDU ha dichiarato che il diritto ad un «tribunale costituito per legge» garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU costituisce un diritto autonomo che presenta dei legami assai stretti con le garanzie di «indipendenza» e di «imparzialità», ai sensi di tale disposizione. Tale Corte ha altresì dichiarato che il processo di nomina dei giudici costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «tribunale costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.V. Corte EDU, 1 o dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ 227 e 232). ( 44 ) Sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti 122 e 123 e giurisprudenza ivi citata). ( 45 ) Le garanzie di indipendenza e di imparzialità richieste dal diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 53 ). ( 46 ) Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punti 55 e 57 ). V. anche sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punti 57 e 71 ). ( 47 ) [OSCURATO:PERSONA] osserva che, dal 2018, circa 1360 dei 10000 giudici degli organi giurisdizionali ordinari polacchi sono stati nominati sulla base di delibere della KRS nella sua nuova composizione, modificata. ( 48 ) Salvo forse il comportamento del presidente della Corte d’appello di Katowice, come descritto al paragrafo 14 delle presenti conclusioni. ( 49 ) V. sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/19 , EU:C:2020:535 , punto 57 ). ( 50 ) V. articoli 179 e 186 della Costituzione della Repubblica di Polonia. ( 51 ) Il paragrafo 210 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, contiene una descrizione generale della ristrutturazione della KRS. ( 52 ) V. sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132-20 , EU:C:2022:235 , punto 127 e, in particolare, la giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punti da 104 a 108 ). ( 53 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 126 ). ( 54 ) Che è composta in maniera preponderante da membri scelti dal potere legislativo. ( 55 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). ( 56 ) V. articolo 58, paragrafo 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. ( 57 ) Entrambi i giudici del rinvio descrivono il parere dell’assemblea dei giudici come «conditio sine qua non» della validità della procedura di nomina ai sensi del diritto nazionale. ( 58 ) Il giudice del rinvio sottolinea che ciò è tanto più vero in quanto la KRS non rappresenta più il potere giudiziario, come richiesto dall’articolo 179 e dall’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia. ( 59 ) Sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 , punti da 136 a 138 e giurisprudenza ivi citata) e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 149 ). ( 60 ) Sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 121 ). ( 61 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). ( 62 ) A decorrere dal 14 febbraio 2020, la legge di modifica ha abrogato l’articolo 58, paragrafo 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Il governo polacco dichiara, in particolare, che tale riforma legislativa mirava a garantire che le assemblee dei giudici non potessero più bloccare le procedure di nomina. È stata istituita una procedura consultiva facoltativa che, a suo avviso, garantisce una discussione più ampia sul merito dei candidati a posti di giudice. ( 63 ) Il voto del presidente del Sąd Okręgowy (Tribunale regionale) prevale in caso di parità. ( 64 ) [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ruolo delle assemblee dei giudici non è stato eliminato, ma è stato fortemente ridimensionato. ( 65 ) Sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/19 , EU:C:2020:53 , punti 55 e 56 ). ( 66 ) La Corte ha dichiarato che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati a tale Stato membro. Uno Stato membro non può modificare la propria normativa in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE. [OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi tenuti a provvedere affinché sia evitata qualsiasi regressione, riguardo a detto valore, della loro legislazione in materia di organizzazione della giustizia, astenendosi dall’adottare qualsiasi misura che possa pregiudicare l’indipendenza dei giudici (sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896-/19 , EU:C:2021:311 , punti 63 e 64 ). ( 67 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale costituito per legge nello Stato membro emittente) ( C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU , EU:C:2022:100 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). ( 68 ) Anche il mediatore tratta tali questioni congiuntamente. Egli ritiene che il legislatore polacco abbia adottato una serie di misure che garantiscono che la nomina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari sfugga a un controllo giurisdizionale effettivo, anche in caso di violazione manifesta della legge. Il mediatore fa riferimento a tre elementi, in primo luogo il fatto che i membri della Sezione straordinaria sono stati nominati dalla KRS e che la procedura sfociata nella loro nomina non è stata oggetto di sindacato giurisdizionale; in secondo luogo, il fatto che, a seguito dell’adozione della legge di modifica, la legittimità della nomina di un giudice e la sua legittimazione a esercitare funzioni giurisdizionali non sono soggette a sindacato giurisdizionale e, in terzo luogo, il fatto che la Sezione straordinaria gode di competenza esclusiva a controllare l’indipendenza dei giudici. ( 69 ) V. sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 ). ( 70 ) Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) ( C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18 , EU:C:2019:982 ). ( 71 ) V. delibera I NOZP 3/19, che ha valore di «principio di diritto». ( 72 ) La sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 48 ) offre maggiori precisazioni su tale delibera. ( 73 ) Nel punto 84 della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑181/21 e nel punto 107 della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 si dichiara, per quanto riguarda l’articolo 26, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che «le questioni concernenti l’eliminazione dei dubbi del giudice del rinvio esposte nella motivazione della prima questione rientrano nella [competenza della Sezione straordinaria, la quale] non soddisfa, di per sé, i requisiti di un giudice precostituito per legge e genera preoccupazioni giustificate quanto alla sua imparzialità e indipendenza. Inoltre, la procedura dinanzi a tale organo non può avere l’effetto di fugare tali dubbi, dal momento che i ricorsi che sollevano tali questioni non sono esaminati». ( 74 ) V., ad esempio, articolo 48 del codice di procedura civile. ( 75 ) Il governo polacco sostiene che siffatta interpretazione è contra legem. ( 76 ) Come indicato ai paragrafi 140 e 141 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, apparentemente, il testo di tali disposizioni non si limita a impedire che un organo giurisdizionale sia competente ad annullare, erga omnes, l’atto di nomina di un giudice da parte del presidente della Repubblica. ( 77 ) Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II , EU:C:2020:232 , punto 55 ). V., per analogia, paragrafi da 138 a 147 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21. ( 78 ) In udienza, il governo polacco ha confermato che il diritto polacco non consente agli organi giurisdizionali di esaminare la questione della precostituzione per legge di un organo giurisdizionale, né la legittimità della nomina di un giudice. ( 79 ) Si tratta di una questione rimessa alla verifica dei giudici del rinvio. Al punto 104 delle sue osservazioni scritte, la Repubblica di Polonia ha richiamato una serie di statistiche concernenti il controllo delle delibere della KRS relative alla nomina di giudici degli organi giurisdizionali ordinari. ( 80 ) Anche ammettendo che l’articolo 44, paragrafo 1, della legge sulla KRS e l’articolo 26, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, come modificata, permettano alla Sezione straordinaria di controllare le delibere della KRS, la coesistenza di dette disposizioni con l’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema a seguito dell’entrata in vigore della legge di modifica crea una notevole incertezza giuridica, in particolare per quanto concerne la portata di tale controllo. L’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema pregiudica quindi l’efficacia di tali disposizioni di diritto nazionale, in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. V. paragrafi da 133 a 147 delle mie conclusioni nella causa C‑204/21, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia. ( 81 ) Della quale mi occuperò per prima, per comodità espositiva. ( 82 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punti da 128 a 136 ). ( 83 ) Al punto 129 della sentenza della Corte del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 ) si afferma che «l’eventuale assenza della possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto di un processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale può, in taluni casi, non rivelarsi problematica alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE». La Corte ha tuttavia statuito, in molteplici occasioni, che un controllo giurisdizionale effettivo delle proposte di nomina di giudici da parte della KRS, vertente, quanto meno, sulla verifica dell’assenza di eccesso o di sviamento di potere, di errori di diritto o di errori manifesti di valutazione, è necessario quando sorgono, nei singoli, dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati in esito a siffatta procedura. Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punti da 128 a 136 e giurisprudenza ivi citata). ( 84 ) V., per analogia, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti da 129 a 131 ). Per contro, v. sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punti da 89 a 94 e da 104 a 107), in cui la Corte ha individuato una serie di elementi, tra i quali il ruolo determinante della KRS nella nomina dei membri della Sezione disciplinare, idonei a suscitare, nei singoli, ragionevoli dubbi quanto all’indipendenza e all’imparzialità di tale organo. La Corte ha fatto riferimento, in particolare, al fatto che la creazione ex nihilo della Sezione disciplinare, dotata di competenza esclusiva a conoscere di talune cause disciplinari, coincideva con l’adozione di una normativa nazionale che ledeva l’inamovibilità e l’indipendenza dei giudici della Corte suprema. Essa ha osservato che la Sezione disciplinare godeva, all’interno della Corte suprema, di un grado di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria particolarmente elevato rispetto alle altre sezioni di tale organo. La retribuzione dei giudici della Sezione disciplinare era superiore di circa il 40% rispetto a quella dei giudici assegnati alle altre sezioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema), senza che tale trattamento preferenziale fosse giustificato da una ragione oggettiva. Inoltre, al momento del suo insediamento, la Sezione disciplinare doveva essere composta unicamente da nuovi giudici nominati dal presidente della Repubblica su proposta della KRS. ( 85 ) Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 ) ( 86 ) Nella sua sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punti 133 e 135 e giurisprudenza ivi citata), la Corte si è basata su altri elementi fra cui, in particolare, il fatto che le nomine al Sąd Najwyższy (Corte suprema) hanno avuto luogo nel contesto di un abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici e della corrispondente aspettativa che numerosi nuovi posti sarebbero divenuti vacanti, elementi questi che pregiudicavano l’inamovibilità e l’indipendenza dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema). ( 87 ) Al fine di accertare la «legittimità della nomina di un giudice» o il «potere di esercitare le funzioni giurisdizionali che ne deriva» e, quindi, al fine di valutare la conformità della procedura di nomina all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta. ( 88 ) E, dunque, all’articolo 26, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata. ( 89 ) Gli elementi contenuti nel fascicolo della Corte non consentono di stabilire se siffatta impugnazione sia stata proposta oppure no. Pertanto, le questioni del giudice del rinvio a tal riguardo sono, a priori, ipotetiche. Sarebbe tuttavia necessario, in linea di principio, verificare se la Sezione straordinaria stessa soddisfi i requisiti imposti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, poiché, se così non fosse, sarebbe difficile biasimare i candidati per non aver azionato un controllo delle delibere della KRS dinanzi ad essa.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris