CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 25962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15625/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione - in concordato preventivo, in persona del liquidatore e del commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3; - ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1331/2018 della Commissione tributaria regionale per il Veneto, depositata il 23/11/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/1/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Vicenza, emise nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tre distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, con i quali recuperò a tassazione l'Iva detratta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto inserite nell'ambito di una frode carosello perpetrata in materia di Iva, nel settore del commercio di prodotti informatici, con il coinvolgimento di numerose imprese italiane e di altri Stati comunitari nel ruolo di "cartiere- filtro", della quale la società [OSCURATO:SOCIETA]. era fornitrice della contribuente. Impugnati dalla società i predetti atti con distinti ricorsi, la C.T.P. di Vicenza, previa loro riunione, li rigettò con sentenza n. 865/2015, del 7/7/2014, che, impugnata dalla società, fu confermata dalla C.T.R. per il Veneto con la sentenza n. 1331/2018, depositata il 23/11/2018. 2. Coro .la predetta sentenza la società propone ricorso per cassazione sulla base eit)4Totivi, illustrati anche con memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di prendere in esame le risultanze del procedimento penale, che aveva escluso ogni responsabilità penale in capo al legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. per gli stessi fatti oggetto degli avvisi di accertamento e che era esitato nel decreto di archiviazione del G.I.P. del 26/5/2014, senza considerare che autonomia e irrilevanza del giudizio penale, in virtù del principio del doppio binario, non significava esonerare il giudice dal valutare in concreto, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., con il suo prudente accertamento, il contenuto della decisione penale e dal confrontarla con gli altri elementi a sua disposizione. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di esaminare le risultanze della sentenza n. 2176 emessa dalla C.T.R. per il Veneto in data 15/12/2015, che aveva annullato gli accertamenti Iva relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, scaturiti dal medesimo P.V.C. del 5/6/2012 della Guardia di Finanza, ed escluso la conoscenza, in capo al legale rappresentante della società, della frode o la sua volontà di frodare il Fisco, limitandosi a valutare il profilo relativo alla sussistenza o meno delle transazioni, reputate esistenti con la richiamata sentenza del 2015, senza considerare il difetto del profilo psicologico, essenziale in caso di operazioni soggettivamente inesistenti. 3. Col terzo motivo, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di valutare il fatto che il Tribunale di Vicenza, sia con il provvedimento di revoca del sequestro preventivo emesso in sede di riesame, sia con il decreto di archiviazione, avesse riconosciuto, in sede penale, la non consapevolezza, in capo al rappresentante legale della società, [OSCURATO:PERSONA], della frode tributaria operata a monte dai suoi danti causa, ciò che, unitamente agli ulteriori elementi forniti, avrebbe dovuto condurre all'annullamento degli avvisi. 4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. violato la norma sul riparto dell'onere probatorio, in virtù della quale l'Amministrazione, in ipotesi di operazioni solo soggettivamente inesistenti come quella in esame, avrebbe dovuto dimostrare la conoscenza o la consapevolezza del contribuente di partecipare al meccanismo fraudolento, avendo applicato principi valevoli solo per le operazioni oggettivamente inesistenti e individuato gli elementi indiziari da cui trarre il giudizio di inesistenza, senza considerare che l'imputazione si riferiva ad operazioni soggettivamente inesistenti, che la contribuente aveva acquistato e ricevuto fisicamente la merce da un fornitore effettivo, che, secondo i principi unionali, non poteva esigersi che il soggetto verificasse la qualità di soggetto passivo dell'emittente la fattura, disponesse dei beni in essa indicati e potesse fornirli, avesse soddisfatto gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'Iva e disponesse dei documenti al riguardo, e che spettava all'Amministrazione dimostrare che la ricorrente conosceva o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare ad un'operazione fraudolenta predisposta da un fornitore a monte del proprio fornitore e non il contrario. 5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.2727 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello fondato alcune presunzioni su altre presunzioni e non su fatti noti, avendo elencato, tra le criticità, l'acquisto di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato, senza che l'Ufficio avesse prodotto i listini prezzi ufficiali del fornitore [OSCURATO:PERSONA], e la preordinazione cartolare dei passaggi di merce tra i vari soggetti in assenza di qualsiasi trattativa, senza che venisse accertata e documentata l'assenza di trattativa, sì da dar luogo ad una presumptio de presumptio, come noto inammissibile. 6. Col sesto motivo, infine, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la sentenza affermato che il legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], non potesse non essere a conoscenza delle movimentazioni finanziarie conseguenti agli acquisti e alle vendite e che non fosse credibile che [OSCURATO:PERSONA] e Luigi della Valle agissero a sua insaputa. Ad avviso della società, i giudici avevano trascurato il fatto che il Della Valle non fosse un dipendente della società, ma operasse in autonomia in forza di mandato di agenzia senza rappresentanza del 25/9/2000, percependo una percentuale del 30% del margine netto per la mandante che giustificava il suo interesse a vendere quanta più merce possibile anche alle migliori condizioni per l'appellante, che la merce acquistata con la sua intermediazione fosse stata effettivamente ricevuta e quindi venduta, avendo riguardato l'attività illecita, ove sussistente, la fase precedente all'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA], che i rapporti col predetto fossero stati interrotti una volta scoperto che questi agiva in conflitto di interessi con la stessa [OSCURATO:SOCIETA], senza che assumesse alcuna rilevanza il fatto che non fossero state intraprese iniziative giudiziarie contro di lui, e che, proprio in ragione del rapporto di agenzia, non assumeva alcuna rilevanza il metodo di acquisto sul venduto utilizzato dalla società, sulla base del contratto tipico ex art. 1478 cod. civ., e reputato costituire ulteriore elemento di anomalia. 7. Va innanzitutto premessa l'inammissibilità del ricorso proposto dal commissario liquidatore del concordato preventivo, dovendo trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte e qui confermato, secondo cui, in tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo d'imposta anche in relazione agli obblighi di natura tributaria maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta (in questi termini, Cass., Sez. 5, 28/7/2017, n. 18823; Cass., Sez. L, 20/9/2019, n. 23520). 8. Il primo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono inammissibili. Va innanzitutto detto che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016). Orbene, con riguardo ai rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario, questa Corte è ferma nell'affermare la completa autonomia dei due ambiti, soggetti ad una diversa disciplina nell'acquisizione dei mezzi di prova e a differenti criteri di valutazione del materiale acquisito, per l'operare solo nel giudizio tributario di presunzioni (cfr Cass., Sez. 5, 4/12/2020, n. 27814), che non sono viceversa idonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass., Sez. 6-5, 24/11/2017, n. 28174). Pertanto, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, come quella di specie, il giudice tributario, nel verificare se il contribuente fosse consapevole dell'inserimento dell'operazione in un'evasione di imposta, non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti (da ultimo Cass., Sez. 5, 4/12/2020, n. 27814), neppure se questo esiti in una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" (Cass., Sez. 5, 27/06/2019, n. 17258), né è vincolato dalle imputazioni formulate nel processo penale (Cass., Sez. 5, 21/02/2020, n. 4645), ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare per proprio conto tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudizio tributario e a verificare se le prove acquisite in quella sede siano idonee a fondare il proprio convincimento circa la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, non potendo attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata (Cass., Sez. 5, 4/12/2020, n. 27814). Ciò comporta che il giudice tributario, pur potendo trarre elementi di convincimento dai fatti materiali accertati nel giudizio penale, è tenuto sempre ad operare una valutazione critica di dette circostanze fattuali in relazione al complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio tributario, senza potersi limitare a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, e ciò a maggior ragione quando il provvedimento emesso nel procedimento penale sia, come nel caso in esame, un decreto di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., il quale, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, 4/8/2020, n. 16649; Cass., Sez. 5, 13/2/2015, n. 2938). Alla luce di questi principi, deve allora ritenersi inammissibile la censura proposta, non soltanto perché non si confronta affatto con la sentenza impugnata, con la quale i giudici di merito non hanno ritenuto di escludere l'utilizzabilità degli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale, peraltro esitato in un decreto di archiviazione privo, in quanto tale, dell'attitudine al giudicato, essendosi limitati ad affermare, in linea coi principi sopra espressi, che non fosse ad essi preclusa l'autonoma valutazione dei fatti di causa e una pronuncia in contrasto con i provvedimenti emanati in quella sede, ma anche perché la mancata estrinsecazione delle valutazioni derivanti dalla loro disamina non costituisce, neppure astrattamente, violazione del disposto di cui all'art. 116 cod. proc. civ., come invece lamentato. In tema di prova, spetta, infatti, in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485).Né può dirsi che la questione sia sussumibile nella fattispecie di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.. Tale disposizione, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede, infatti, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione come riferita ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e dunque ad un fatto principale ex art. 2697 cod. civ., ossia un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, purché controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, 8/8/2016, n. 17761; Cass., Sez. 6, /10/2017, n. 23238), non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che sarebbero, pertanto, irrilevanti (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152; Cass., Sez. 3, 20/8/2015, n. 17037; Cass., Sez. 1, 8/8/2016, m. 17761; Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), mentre è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, atteso che questa Corte non può mai procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa e che il vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllare attendibilità e concludenza delle prove e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, sicché mai può essere censurata in sé la valutazione degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass., Sez. 5, 11/6/2020, n. 11227). Alla luce di tali principi, non può considerarsi fatto storico decisivo l'archiviazione della posizione del rappresentante della società all'esito del giudizio penale, né tantomeno la revoca del sequestro preventivo, come vorrebbe la contribuente, non soltanto perché non hanno la natura di fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria, ma anche perché non vincolanti da un punto di vista probatorio, come si è detto. Ne deriva, perciò, l'inammissibilità delle censure. 9. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.Va innanzitutto detto che la sentenza n. 2176 del 15/12/2015, emessa dalla C.T.R. per il Veneto con riguardo a tre precedenti annualità rispetto a quelle in esame, è stata cassata da questa Corte con l'ordinanza n. 8304 del 15 marzo 2022, nella quale è stata sostenuta l'erroneità del ragionamento decisorio compiuto dai giudici di merito, allorché avevano ritenuto effettive le transazioni compiute sulla base dell'avvenuta dimostrazione dell'intervenuto pagamento del prezzo da «titolo tracciato», sussistente la buona fede della società, in ragione della richiesta, da essa avanzata, della documentazione attestante la regolarità delle operazioni realizzate dai fornitori, e indimostrata la conoscenza della situazione e della volontà di frodare il fisco, essendo state per contro ritenute irrilevanti, a questi fini, sia la regolarità della contabilità, sia l'effettivo pagamento del prezzo, sia l'utilizzo di «titoli tracciati», sia la volontà di frodare il fisco ed essendo stata, invece, considerata sufficiente la mera «conoscibilità della situazione», sicché la rilevanza probatoria attribuita a quei fatti dalla ricorrente è smentita proprio dai principi sopra espressi, che hanno condotto alla cassazione della sentenza, con rinvio alla C.T.R. del Veneto. Peraltro, la ricorrente non considera che la sentenza non definitiva resa in relazione ad altra annualità, pur potendo essere utilizzata alla stregua di un documento, sulla base del principio secondo cui, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, il giudice di merito può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione (Cass., Sez. 3, 31/10/2005, n. 21115), non si sottrae al principio secondo cui la valutazione del materiale probatorio non deve essere limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. L, 25/2/2011, n. 4652). Ciò comporta che valgono anche per questa censura le medesime considerazioni già espresse nel paragrafo che precede in merito sia all'ambito applicativo dell'art. 116 cod. proc. civ., sia alla discrezionalità del giudice di merito nella individuazione e nella valutazione delle fonti del proprio convincimento secondo il suo prudente apprezzamento. Sul punto, i giudici di merito hanno, invero, ritenuto che dagli atti prodotti in giudizio non fosse possibile conoscere gli elementi sulla base dei quali i giudici, che avevano esaminato la precedente controversia, avessero tratto la convinzione della effettiva sussistenza delle transazioni, né il rapporto tra la frode Iva e il volume d'affari degli anni 2005, 2006 e 2007 e, dunque, sulla base di quali parametri fosse stata reputata non significativa la rilevanza della frode, concludendo che non fosse possibile accertare elementi coincidenti tra i due giudizi e che, comunque, tale sentenza non costituisse un precedente per essi vincolante. Alla stregua di tali argomentazioni, non soltanto deve allora escludersi la lamentata violazione di legge, non avendo la contribuente colto la ratio decidendi a fronte di un'espressa disamina della sentenza da parte dei giudici di merito e di una valutazione di incongruità della portata probatoria all'esito, ma deve altresì considerarsi la doglianza come tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148), con conseguente sua inammissibilità. 10.1 D quarto e il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Come sostenuto da questa Corte e dalla Corte di Giustizia, mentre in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio è tenuto a dimostrare la mancata realizzazione delle operazioni fatturate e il contribuente, chiamato alla prova contraria, la loro effettiva esistenza (Cass. 19/10/2007, n. 21953; Cass., 6/6/2012, n. 9108; nello stesso senso CGUE 6/7/2006, C- 439/04, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-255/02, Halifax plc, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] of Customs & Excise; CGUE 21/6/2012, C-80/11, Mahgeben e C-142/11, David; CGUE 6/12/2012, C-285/11, Bonik; CGUE 31/1/2013, C- 642/11, Stroy trans EOOD), per quelle soggettivamente inesistenti, l'Ufficio è tenuto a provare, anche in via presuntiva, non soltanto l'oggettiva fittizietà del fornitore (Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27566) e dunque l'evasione fiscale, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 20/4/2018, n. 9851; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27555; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., Sez. 5, 20/7/2020, n. 15369). 10.2. Nella specie, la C.T.R., nonostante sconti l'errore primigenio compiuto con riguardo al riparto dell'onere della prova, allorché ricava i relativi principi da quelli elaborati con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti, sì da focalizzare inizialmente l'attenzione sui soli elementi idonei a comprovare la mancata realizzazione delle operazioni, si dilunga tuttavia, nel prosieguo, sull'esame di ulteriori aspetti (quali l'ininfluenza e l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; il ruolo svolto da Bosco e Della Valle nel gestire il meccanismo fraudolento e la consapevolezza, in capo al legale rappresentante della società delle movimentazioni finanziarie relative ad acquisti e vendite; l'inverosimiglianza della autonomia del Della Valle in ordine ai prezzi di acquisto e vendita e l'assenza di iniziative di rivalsa nei confronti di quest'ultimo; la mancata attivazione di controlli; l'anomalia dell'utilizzo dello schema contrattuale delracquisto sul venduto" ex art. 1478 c.c., se rapportato agli altri elementi raccolti; l'inferiorità dei prezzi praticati, di cui la società non aveva contestato la provenienza, né dimostrato l'errore commesso attraverso la produzione dei listini ufficiali) reputati indicativi della conoscenza o conoscibilità, in capo alla 11 z (' \ contribuente, delle condotte realizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA], pur erroneamente premettendo di dover verificare l'idoneità delle argomentazioni difensive esposte dalla società a dimostrare la sua mancata partecipazione alla frode, prima ancora di analizzare il compendio probatorio in ordine al requisito soggettivo offerto dall'Ufficio. Né può dirsi che la C.T.R., con specifico riguardo ai rilievi sulla mancata dimostrazione dell'assenza di trattative che precedessero i passaggi di merce e sulla mancata produzione in giudizio del listino prezzi ufficiali praticati da [OSCURATO:PERSONA], abbia fondato alcune presunzioni su altre presunzioni, dando luogo ad una inammissibile presumptio de presumptio, atteso che l'onere della prova, gravante sull'Ufficio, può essere assolto sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza che vi osti il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può, quindi, ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale (in tal senso, Cass., Sez. 5, 18/1/2008, n. 1023; Cass., Sez. 5, 9/1/2014, n. 245), atteso che la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni (Cass., Sez. 5, 7/12/2020, n. 27982). Peraltro, a fronte degli elementi analizzati, non risulta che la contribuente abbia dimostrato di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, sicché le doglianze espresse dalla contribuente costituiscono un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148). 11. Il sesto motivo è infine inammissibile.L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né la consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Sez. 6 - 3, 24/06/2020, n. 12387), né l'omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983). Orbene, la contribuente individua come fatto storico omesso, ma asseritamente decisivo, il fatto che il Della Valle non fosse un dipendente della società, ma operasse in autonomia in forza di mandato di agenzia senza rappresentanza e che, proprio in ragione di tale rapporto, non assumesse alcuna rilevanza il metodo di acquisto sul venduto utilizzato dalla società, sulla base del contratto tipico ex art. 1478 cod. civ., e reputato costituire ulteriore elemento di anomalia. Tale circostanza, ancorché non espressamente valutata dai giudici di merito (vi è solo un riferimento in sentenza all'art. 1478 cod. civ.), non assume però, a ben vedere, la valenza probatoria attribuitale dalla ricorrente, atteso che, ai fini della verifica sulla conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente, l'attenzione deve necessariamente essere spostata sui protagonisti della vicenda, rilevando l'inesistenza di uno dei contraenti e, correlativamente, la diligenza adoperata dall'altro al fine di assumerne consapevolezza e restando del tutto neutra - e dunque priva di decisività - la qualificazione giuridica del rapporto da essi intrattenuto. Ne discende l'inammissibilità della censura. 12. In conclusione, dichiarata l'inammissibilità della prima, seconda, terza e sesta censura e l'infondatezza della quarta e della quinta, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17