Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 13295/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Messina;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento del ricorso,l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.letta la memoria depositata, in data 09/03/2026, dal difensore dell’imputato, avv.toAntonino [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 06/10/2025, la Corte di appello di Messina ha riformato lasentenza con cui, il precedente 02/05/2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, inesito a giudizio abbreviato, aveva mandato assolto l’imputato [OSCURATO:PERSONA] dallacontravvenzione di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’eventualeassunzione di sostanze stupefacenti, affermandone la colpevolezza e condannandolo, perl’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA],avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati conformemente aldisposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 187, commi 3 e 8,d.lgs. n. 285 del 1992.Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamenteaffermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione de qua, la cuiconfigurabilità richiederebbe la constatata impossibilità, anche per effetto di un rifiutoopposto dal conducente, di eseguire esami non invasivi sulla sua persona o il prelievo difluido dal suo cavo orale e il successivo accompagnamento coattivo dello stesso, ad operadel personale di polizia, presso idonee strutture sanitarie per l’effettuazione dell’esameindicato, rispetto al quale soltanto assumerebbe penale rilevanza l’eventuale rifiuto delconducente, non potendosi ed esso equiparare il rifiuto da questi opposto a un invitomeramente verbale a recarsi, in via autonoma, alla struttura sanitaria.2.2.

Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., dell’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 443, 581 e 591cod. proc. pen.Assume al riguardo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbepronunciato, in maniera del tutto illegittima, su un ricorso del Procuratore generaleinammissibile, perché proposto avverso una sentenza emessa, in primo grado, con ritoabbreviato, onde ottenere soltanto una diversa valutazione del compendio documentale giàscrutinato, senza che fossero prospettati vizi di violazione di legge o di travisamento dellaprova e nell’impossibilità, giurisdizionalmente riconosciuta, di disporre la rinnovazioneistruttoria, circostanze che renderebbero conseguentemente nulla la pronunzia oggettod’impugnativa.3.

Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza dirichiesta di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondatoper le ragioni che, di seguito, si espongono.2.

Manifestamente infondato è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso.Ritiene, infatti, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso in oggettonon colga nel segno.Si rileva che l’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 punisce, salvo che il fattocostituisca più grave reato, i l rif iuto opposto dal conducente all’effettuazionedell’accertamento previsto dal disposto dei commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.Orbene, l’art. 187, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, cui fa rinvio la menzionatadisposizione, prevede che «Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo disottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cuiall’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispettodella riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre iconducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchiportatili».L’art. 187, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce, dal canto suo, che «Quandogli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimentiragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effettoconseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cuiall’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio perl’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici sucampioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dalMinistero dell’interno e dal Ministero della salute.

Gli accertamenti tossicologici sui campionidi fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità aimetodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi.

Le disposizioni del presentecomma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamentoe di soccorso».Di seguito, l’art. 187, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992 prevede, ancora, che «Nei casiprevisti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluidodel cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti dipolizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dallalegge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti aisuddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o pressoquelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidibiologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanzestupefacenti o psicotrope.

Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso».Da ultimo, l’art. 187, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992 sancisce che «Le strutturesanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali esottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmenteriguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’articolo 186».Tanto chiarito, si rileva che, nel caso di specie, risulta rispettata appieno la sequenzaprocedimentale prevista dalle norme riportate, atteso che, durante l’espletamento diun’attività di controllo, il personale di polizia, ritenendo che il conducente [OSCURATO:PERSONA] trovasse sotto l’effetto causato dall’uso di stupefacenti, in quanto appariva nervoso,presentava occhi lucidi, pupille dilatate e tremolio delle mani ed era stato trovato in possessodi diverse sostanze, in esito alla verificata impossibilità di effettuare in loco il prelievo dicampioni di fluido del cavo orale del predetto, lo invitò a recarsi presso un nosocomio persottoporsi ad accertamenti tossicologici, ricevendone, tuttavia, in risposta un netto rifiuto.

Ricorrono, pertanto, sia la condizione costituita dalla sussistenza di ragionevoli motiviper ritenere che il conducente controllato si trovasse sotto l’effetto causato dall’assunzione didroga (come previsto dall’art. 187, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992), sia quellarappresentata dalla constatata impossibilità di effettuare, nell’immediatezza del controllo, ilprelievo, nei confronti del predetto, di campioni di fluido del suo cavo orale (come stabilitodall’art. 187, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992).Conseguentemente, il rifiuto di dar seguito all’invito della polizia di recarsiautonomamente presso una struttura sanitaria per sottoporsi ad accertamenti tossicologici,di fatto opposto dal conducente, integra la contravvenzione al codice della strada in concretocontestata, ancorché non coincida con il rifiuto di farsi accompagnare dal personaleoperante presso un nosocomio, né, tantomeno, con il rifiuto di sottoporsi ivi agli indicatiaccertamenti.Ciò perché la condotta che il legislatore ha inteso sanzionare con la previsionenormativa in oggetto è quella del rifiuto, opposto dal conducente, a che siano eseguiti, neipropri confronti, controlli presso strutture sanitarie, funzionali ad accertare che si trovi sottol’effetto causato dall’assunzione di droga, poco rilevando che tale rifiuto sia esternato dalpredetto all’atto della formulazione dell’invito a recarsi autonomamente presso unnosocomio, al momento del suo accompagnamento coattivo presso una tale struttura oallorquando, ivi giunto, il personale sanitario si appresti a procedere alle attività accertative dipropria competenza.3.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso.Ritiene in proposito il Collegio che al giudice di appello che non abbia proceduto allarinnovazione istruttoria ai sensi del disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonè affatto precluso il ribaltamento di una pronunzia assolutoria di primo grado, emessa inesito a giudizio abbreviato, che consegua alla mera rivalutazione, in senso sfavorevoleall’imputato, di un compendio probatorio di natura esclusivamente documentale, posto cheSuprema Corte, recependo gli insegnamenti della giurisprudenza sovranazionale, ha, direcente, affermato il principio – cui s’intende dare continuità – secondo cui «In tema digiudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primogrado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438,comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forzadel novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della CorteEDU 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa inprecedenza non assunta, in quanto l’opzione processuale dell’imputato di essere giudicatoallo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità ed al contraddittorio nella formazione dellaprova» (così: Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 05/01/2026, Corvino, Rv. 289106-01).4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Messina;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento del ricorso,l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.letta la memoria depositata, in data 09/03/2026, dal difensore dell’imputato, avv.toAntonino [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 06/10/2025, la Corte di appello di Messina ha riformato lasentenza con cui, il precedente 02/05/2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, inesito a giudizio abbreviato, aveva mandato assolto l’imputato [OSCURATO:PERSONA] dallacontravvenzione di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l’eventualeassunzione di sostanze stupefacenti, affermandone la colpevolezza e condannandolo, perl’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA],avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati conformemente aldisposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 187, commi 3 e 8,d.lgs. n. 285 del 1992.Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamenteaffermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione de qua, la cuiconfigurabilità richiederebbe la constatata impossibilità, anche per effetto di un rifiutoopposto dal conducente, di eseguire esami non invasivi sulla sua persona o il prelievo difluido dal suo cavo orale e il successivo accompagnamento coattivo dello stesso, ad operadel personale di polizia, presso idonee strutture sanitarie per l’effettuazione dell’esameindicato, rispetto al quale soltanto assumerebbe penale rilevanza l’eventuale rifiuto delconducente, non potendosi ed esso equiparare il rifiuto da questi opposto a un invitomeramente verbale a recarsi, in via autonoma, alla struttura sanitaria.2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., dell’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 443, 581 e 591cod. proc. pen.Assume al riguardo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbepronunciato, in maniera del tutto illegittima, su un ricorso del Procuratore generaleinammissibile, perché proposto avverso una sentenza emessa, in primo grado, con ritoabbreviato, onde ottenere soltanto una diversa valutazione del compendio documentale giàscrutinato, senza che fossero prospettati vizi di violazione di legge o di travisamento dellaprova e nell’impossibilità, giurisdizionalmente riconosciuta, di disporre la rinnovazioneistruttoria, circostanze che renderebbero conseguentemente nulla la pronunzia oggettod’impugnativa.3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza dirichiesta di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondatoper le ragioni che, di seguito, si espongono.2. Manifestamente infondato è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso.Ritiene, infatti, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso in oggettonon colga nel segno.Si rileva che l’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 punisce, salvo che il fattocostituisca più grave reato, i l rif iuto opposto dal conducente all’effettuazionedell’accertamento previsto dal disposto dei commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.Orbene, l’art. 187, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992, cui fa rinvio la menzionatadisposizione, prevede che «Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo disottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cuiall’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispettodella riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre iconducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchiportatili».L’art. 187, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce, dal canto suo, che «Quandogli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimentiragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effettoconseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cuiall’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio perl’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici sucampioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dalMinistero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campionidi fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità aimetodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presentecomma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamentoe di soccorso».Di seguito, l’art. 187, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992 prevede, ancora, che «Nei casiprevisti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluidodel cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti dipolizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dallalegge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti aisuddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o pressoquelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidibiologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanzestupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso».Da ultimo, l’art. 187, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992 sancisce che «Le strutturesanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali esottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmenteriguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’articolo 186».Tanto chiarito, si rileva che, nel caso di specie, risulta rispettata appieno la sequenzaprocedimentale prevista dalle norme riportate, atteso che, durante l’espletamento diun’attività di controllo, il personale di polizia, ritenendo che il conducente [OSCURATO:PERSONA] trovasse sotto l’effetto causato dall’uso di stupefacenti, in quanto appariva nervoso,presentava occhi lucidi, pupille dilatate e tremolio delle mani ed era stato trovato in possessodi diverse sostanze, in esito alla verificata impossibilità di effettuare in loco il prelievo dicampioni di fluido del cavo orale del predetto, lo invitò a recarsi presso un nosocomio persottoporsi ad accertamenti tossicologici, ricevendone, tuttavia, in risposta un netto rifiuto. Ricorrono, pertanto, sia la condizione costituita dalla sussistenza di ragionevoli motiviper ritenere che il conducente controllato si trovasse sotto l’effetto causato dall’assunzione didroga (come previsto dall’art. 187, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992), sia quellarappresentata dalla constatata impossibilità di effettuare, nell’immediatezza del controllo, ilprelievo, nei confronti del predetto, di campioni di fluido del suo cavo orale (come stabilitodall’art. 187, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992).Conseguentemente, il rifiuto di dar seguito all’invito della polizia di recarsiautonomamente presso una struttura sanitaria per sottoporsi ad accertamenti tossicologici,di fatto opposto dal conducente, integra la contravvenzione al codice della strada in concretocontestata, ancorché non coincida con il rifiuto di farsi accompagnare dal personaleoperante presso un nosocomio, né, tantomeno, con il rifiuto di sottoporsi ivi agli indicatiaccertamenti.Ciò perché la condotta che il legislatore ha inteso sanzionare con la previsionenormativa in oggetto è quella del rifiuto, opposto dal conducente, a che siano eseguiti, neipropri confronti, controlli presso strutture sanitarie, funzionali ad accertare che si trovi sottol’effetto causato dall’assunzione di droga, poco rilevando che tale rifiuto sia esternato dalpredetto all’atto della formulazione dell’invito a recarsi autonomamente presso unnosocomio, al momento del suo accompagnamento coattivo presso una tale struttura oallorquando, ivi giunto, il personale sanitario si appresti a procedere alle attività accertative dipropria competenza.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso.Ritiene in proposito il Collegio che al giudice di appello che non abbia proceduto allarinnovazione istruttoria ai sensi del disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonè affatto precluso il ribaltamento di una pronunzia assolutoria di primo grado, emessa inesito a giudizio abbreviato, che consegua alla mera rivalutazione, in senso sfavorevoleall’imputato, di un compendio probatorio di natura esclusivamente documentale, posto cheSuprema Corte, recependo gli insegnamenti della giurisprudenza sovranazionale, ha, direcente, affermato il principio – cui s’intende dare continuità – secondo cui «In tema digiudizio di appello, il giudice che riforma la decisione di proscioglimento emessa, in primogrado, in esito a giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria ex art. 438,comma 5, cod. proc. pen. ovvero ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non è tenuto, in forzadel novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dei dettami della sentenza della CorteEDU 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, alla rinnovazione della prova dichiarativa inprecedenza non assunta, in quanto l’opzione processuale dell’imputato di essere giudicatoallo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità ed al contraddittorio nella formazione dellaprova» (così: Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 05/01/2026, Corvino, Rv. 289106-01).4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13295/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris