CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 08373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 22575 del ruolo generale dell’anno 2016proposto [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Amari o , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC)avv. ferdinando.damario @pec.it; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento ex art. 68 del d.lgs. n. 546/92 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzon. 306 / 02 / 20 1 6 depositata in data 23 marzo 2016 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -T ributi .N et s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato atre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 119/02/201 5 della Commissione tribu taria provinciale dell’Aquila che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento, recante iscrizione a ruolo provvisorioin pendenza di giudizio, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/92, emessa a seguito di sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 91/04/13 depositata in data 15.10.2013,inerente alla controversia di impugnativa del presupposto avviso di accertamento Iva, anno di imposta 2004; -in punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha osservato che, essendo l’eccepito difetto di carenza di potere, in relazione all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, per mancanza in capo al soggetto sottoscrittore dei necessari poteri, da riferi re certamente alla cartella di pagamento, andava confermata la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla non necessità nella cartella della sottoscrizione dell’esattore; - l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; Considerato che - con il primo motivo si denuncia “ violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, inadeguatezza e apparenza motivazionale” per avere la CTR – nell’affermare che la titolazione del ricorso introduttivo “nullità della cartella per carenza di potere” comportasse la riferibilità dell’ eccepitodifetto alla cartella di pagamento – omesso sostanzialmente di pronunciare sulla doglianza del vizio del presupposto avviso di accertamento percarenza di potere del soggetto sottoscrittore che era stata riproposta dalla contribuente in appello specificando l’erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva ascritto il difetto all’Agente di riscossione anziché all’ufficio impositore; in via subordinata, la ricorrente denuncia, per le medesime ragioni,il vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.nonché l’ inadeguatezza ovvero l’apparenza motivazionaled ella sentenza di appello sul punto ;- in disparte il cumulo , con l’unico mezzo di più censure per omessa pronuncia, vizio motivazionale nonché error in procedendo , essendo state queste ultime state proposte in via subordinata, il motivo si profila,in parte infondato, in parte inammissibile ; -premesso che costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017Cass. 28580- 2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012), nella specie, il giudice di appello, dopo avere interpretato la censura riproposta dalla contribuente in sede di gravame, avuto riguardo alla titolazione nel ricorso introduttivo di “nullità della cartella per carenza di potere”, come eccepito difetto da riferirsi alla cartella, l’ha rigettata in quanto , come già statuito dal giudice di primo grado, “ la cartella non prevede la sottoscrizione dell’esattore”; -invero, la ricorrente, attraverso la denuncia d i una omessa pronuncia , non fa altro che sollecitare a questa Corte una inammissibile rivisitazione della operata interpretazione da parte del giudice di appello del contenuto della doglianza proposta dal contribuente di violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73; - peraltro, in ogni caso, la CTR non avrebbe potuto pronunciarsi su presunti vizi dell’avviso di accertamento in quanto quest’ultimo era stato oggetto di un separato giudizio conclusosi con la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 91/04/13(ancorché non definitiva) sulla base della quale era stata emessa la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio; infatti,diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, nel caso in esame, “l’atto prodromico” non è l’avviso di accertamento ma la sentenza non definitiva-ma esecutiva- della CTR n. 91/04/13 ; -inammissibili si profila no poi le censure propost e , in via subordinata, per le medesime ragioni di assunta mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato, delvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ovvero di quello di apparenza motivazionale non trattandosi dimezzi consoni alla doglianza mossa e , dunque , non rispondenti all'archetipo de l vizio denunciato; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., vizio di motivazione per contraddittorietà tra due segmenti decisionali ed obiettiva incertezza del criterio logico-giuridico seguito, per avere la CTR, da un lato, rigettato la domanda dell’Agenzia rilevando la sussistenza della erronea individuazione, da parte del giudice di primo grado, dell’atto viziato (atto impositivo e non la cartella) e dall’altro, rigettato la domanda della contribuente per ritenuta impugnazione della cartella e non dell’atto impositivo; -il motivo è inammissibile; -l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n.7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 2 268 del 26/01/2022 ); -nella specie, la ricorrente, col mezzo all’esame - pur denunciando in rubrica l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.- ha argomentato in termini di “obiettiva incertezza del criterio logico-giuridico per contraddittorietà tra due segmenti decisionali”,vizio che avrebbe dovuto essere dedotto come nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; -in ogni caso, la censura non coglie la ratio decidendi, atteso che la CTR-lungi dall’incorrere nella denunciata insanabile contraddizione tra, da un lato, il rigetto della doman da dell’Agenzia per la rilevata sussistenza della erronea individuazione, da parte del giudice di primo grado, dell’atto viziato(atto impositivo e non la cartella)e, dall’altro, il rigetto della domanda della contribuente per ritenuta impugnazione della cartella e non dell’atto impositivo - dopo avere respinto l’eccezione dell’Ufficio di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 attesa la specificità della censura della contribuente per un supposto errore dei giudici di primo grado nell’individuare l’atto affetto da difetto (“che sarebbe il prodromico avviso di accertamento anziché la cartella come affermato dai primi giudici”) ha rigettato il motivo di appello concernente la assunta violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, ritenendo, nell’interpretare la domanda, che il denunciato difetto fosse da ascrivere alla cartella; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR rigettato l’appello della contribuente ancorché;1) il “ ruolo ” n. 2013/000430, reso esecutivo in data 6.11.2013, sul quale era stata emessa la cartella non era stato notificato alla contribuente; 2) il “ruolo”non fosse stato sottoscritto da parte di soggetto legittimato; 3)la cartella di pagamento fosse affetta da invalidità derivata dal vizio dell’atto impositivo presupposto per difetto di potere in capo al soggetto sottoscrittore, non essendo quest’ultimo né dirigente dell’Ufficio né incaricato da quest’ultimo sulla base di specifica delega; - il motivo nella parte in cui denuncia la mancata notifica del “ ruolo ” esecutivo e la mancata sottoscrizione dello stesso da parte di soggetto a ciò legittimato è inammissibile per n ovità delle questioni dedotte e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione dellesuddette specifiche eccezioni e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti -in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); -il motivo è inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo dedotto della invalidità derivata della cartella per vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo presupposto in quanto non attinente al decisum avendo il giudice di appello rigettato la censura di violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73 in quanto, ritenendola afferente alla cartella e non all’atto impositivo presupposto, la cartella non prevedeva la sottoscrizione dell’esattore;ciò peraltro in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice”(Sez. 5 - , Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019); in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla deve disporsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. essendo rimasta intimata; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della