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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01952/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/02/2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che i difensori del Chimenti propongono ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. pen. avverso la sentenza n. 12777 del 1 febbraio 2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) per il Chimenti, perché il reato è estinto per prescrizione, e ha rigettato nel resto il ricorso; Rilevato che i difensori deducono tre errori di fatto e, segnatamente: 1) l'omessa valutazione dei motivi di diritto processuale relativi alla mancata acquisizione di alcuni documenti, che avrebbero dovuto essere acquisiti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. o, comunque, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.; 2) l'omessa risposta della Corte di Cassazione in ordine all'eccezione di inapplicabilità della confisca disposta ai sensi dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; 3) l'errata pronuncia sulle spese liquidate in favore della parte civile Regione Toscana a fronte della prescrizione di un delitto di truffa tentata che non avrebbe cagionato alcun danno a tale soggetto; Considerato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01); Ritenuto, infatti, che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01); Considerato che tutti gli errori denunciati nel ricorso hanno natura valutativa e si innestano su un sostrato fattuale correttamente percepito; Rilevato che i primi due errori denunciati non sono, peraltro, omissioni di motivazione, in quanto la Seconda Sezione Penale ha motivato sul punto (ai paragrafi 1.2 e 1.3 della sentenza impugnata) e il ricorrente invoca una diversa decisione di questioni di diritto già definite; Considerato che il terzo motivo errore denunciato è pur sempre un errore di diritto e non risulta essere stato devoluto all'esame della Corte di Cassazione nel corso del giudizio di legittimità;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarati inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/02/2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che i difensori del Chimenti propongono ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. pen. avverso la sentenza n. 12777 del 1 febbraio 2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) per il Chimenti, perché il reato è estinto per prescrizione, e ha rigettato nel resto il ricorso; Rilevato che i difensori deducono tre errori di fatto e, segnatamente: 1) l'omessa valutazione dei motivi di diritto processuale relativi alla mancata acquisizione di alcuni documenti, che avrebbero dovuto essere acquisiti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. o, comunque, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.; 2) l'omessa risposta della Corte di Cassazione in ordine all'eccezione di inapplicabilità della confisca disposta ai sensi dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; 3) l'errata pronuncia sulle spese liquidate in favore della parte civile Regione Toscana a fronte della prescrizione di un delitto di truffa tentata che non avrebbe cagionato alcun danno a tale soggetto; Considerato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01); Ritenuto, infatti, che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01); Considerato che tutti gli errori denunciati nel ricorso hanno natura valutativa e si innestano su un sostrato fattuale correttamente percepito; Rilevato che i primi due errori denunciati non sono, peraltro, omissioni di motivazione, in quanto la Seconda Sezione Penale ha motivato sul punto (ai paragrafi 1.2 e 1.3 della sentenza impugnata) e il ricorrente invoca una diversa decisione di questioni di diritto già definite; Considerato che il terzo motivo errore denunciato è pur sempre un errore di diritto e non risulta essere stato devoluto all'esame della Corte di Cassazione nel corso del giudizio di legittimità;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarati inammissibile con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 01952/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris