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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17186/2024

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l ricorso n. 9772/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via XX Settembre n. 118; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5981/2/2016, depositata il 13 ottobre 2016.

Visto l’atto depositato il 2 agosto2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.153,00, oltre a spese prenotate a debito.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 9772/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via XX Settembre n. 118; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5981/2/2016, depositata il 13 ottobre 2016. Visto l’atto depositato il 2 agosto2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.153,00, oltre a spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P
Decreto Cassazione n. 17186/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris