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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17226/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], premesso che non ricorrono i presupposti per procedere con trattazione orale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'omessa valutazione di una prova decisiva - in particolare la mancata audizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ritenuta determinante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità non sussistendo un ruolo decisivo di tali dichiarazioni ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato di truffa la cui esistenza è stata sufficientemente provata mediante congrui riferimenti al compendio probatorio emerso nel procedimento; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della delitto di truffa ascritto all'odierno ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagg. 4-5 della impugnata sentenza ove la corte d'appello individua in modo analitico gli estremi della condotta truffaldina dell'odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma. di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore IlP, esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], premesso che non ricorrono i presupposti per procedere con trattazione orale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'omessa valutazione di una prova decisiva - in particolare la mancata audizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ritenuta determinante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità non sussistendo un ruolo decisivo di tali dichiarazioni ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato di truffa la cui esistenza è stata sufficientemente provata mediante congrui riferimenti al compendio probatorio emerso nel procedimento; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della delitto di truffa ascritto all'odierno ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagg. 4-5 della impugnata sentenza ove la corte d'appello individua in modo analitico gli estremi della condotta truffaldina dell'odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma. di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore IlP, esidente
Sentenza Cassazione n. 17226/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris