CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 49963/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, emessa il 16 settembre 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod.pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), per avere, in qualità di consigliere comunale, indotto l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a versare la somma di euro 1100,00 per sostenere la campagna elettorale del sindaco, quale corrispettivo per ottenere l'affidamento in via diretta di lavori vari di manutenzione stradale da parte del Comune parte civile (capo 6 della imputazione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle cui dichiarazioni è stata confermata la condanna del ricorrente. La Corte, sul punto, non avrebbe eseguito quanto le era stato demandato dalla sentenza di annullamento, sottolineando aspetti inconsistenti rispetto alla valutazione della attendibilità intrinseca del testimone e sulla presenza di riscontri esterni; 2) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato senza risolvere la questione che era stata prospettata attraverso il ricorso per cassazione con motivo rimasto assorbito, in quanto le risultanze processuali, che sarebbero state travisate, avrebbero dimostrato che la dazione della somma era stata successiva alla effettuazione dei lavori da parte del Pedron e che questi non aveva subito alcuna induzione ad opera dell'imputato; 3) omessa valutazione dell'argomento difensivo secondo il quale la valutazione della attendibilità del Pedron avrebbe dovuto essere svolta solo dopo il suo esame diretto da parte della Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo ed al terzo motivo, che ineriscono al giudizio di attendibilità intrinseca del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA], le censure difensive sono infondate in quanto la Corte di appello ha assolto l'obbligo di valutare la attendibilità intrinseca del testimone secondo quanto riveniente dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione. Ciò è avvenuto mettendo in evidenza la personalità del teste, la sua chiarezza e lucidità, la precisione e la pacatezza, la reiterazione delle accuse, la consequenzialità logica del racconto, l'assoluta mancanza di motivi di astio o risentimento che potessero far sospettare della bontà delle dichiarazioni. Si tratta di valutazioni consone, in punto di diritto, rispetto al giudizio demandato alla Corte con la sentenza rescindente e basate su elementi di fatto non rivedibili in questa sede (sulla valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante in correità, tra le tante, Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225565). 2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. La Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso in allora proposto dall'imputato ritenendo che la Corte di appello, nella prima sentenza oggetto di annullamento con rinvio, non avesse valutato l'attendibilità intrinseca del testimone assistito Pedron. Aveva, però, anche ritenuto che tale valutazione fosse assorbente rispetto agli altri due motivi di ricorso, inerenti al travisamento della prova sulla tempistica del versamento della somma rispetto all'affidamento dei lavori al testimone ed alla valutazione delle dichiarazioni della testimone Meneghini, circostanze che avevano già formato oggetto dell'atto di appello avverso la decisione di primo grado. Vero è che i motivi ritenuti assorbiti in sede di legittimità non sono stati esaminati dalla sentenza impugnata, ma le argomentazioni in essi contenute e prima sintetizzate, inerenti alla conferita attendibilità del teste di accusa e dal richiamo della sentenza impugnata alla conforme decisione del Tribunale - che quelle doglianze aveva esaminato e superato - travolgono le ulteriori censure difensive contenute negli altri motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente i [OSCURATO:PERSONA]/ " NA/1. 14-) [OSCURATO:PERSONA] IL T 5 0 C, 2023 gtM.Yft9t44At&C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE 3,„ A Cm.squrydu /i.u,ou(A, )b,-3v\u \CRIJAiti_. 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