CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 1984
Cassazione n. 41995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01SXYWM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1984 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione essendo meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/