Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 38494/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23483-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA]] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3706/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 6 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui la società era stata condannata al pagamento, in favore dell'appellato, della complessiva somma di euro 49.000,00 a titolo di differenze retributive e TFR; - in particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento effettuato in primo grado circa l'idoneità della notifica al liquidatore della società anche alla luce della successiva costituzione, sanante, della società stessa; - per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2310 cod. civ.; - il motivo è inammissibile; - va premessa la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di sanatoria della notifica nulla atteso che soltanto in ipotesi di notifica inesistente in rerum natura (cfr., sul punto, fra le tante, Cass. n. 23760 del 2020) deve affermarsi l'impossibilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., sanatoria da riconoscersi quando, come nella specie, il soggetto interessato (la società in liquidazione) si sia costituito; - giova poi evidenziare come parte ricorrente, in dispregio 4-me-ti dei principi di íitc,24' cm) specificità che presiedono all'art. 366 cod. proc. civ., non ets.ettekr-SITITo -rteelrrt-te- alcun elemento da cui possa evincersi che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, la notifica sarebbe stata effettuata non nelle mani del liquidatore e non avrebbe, poi, raggiunto il suo scopo; - si legge in sentenza, infatti, che il ricorso è stato ritualmente notificato al liquidatore della società, medio tempore legale rappresentante della stessa, in quanto in liquidazione; - è stato poi rilevato che la società resistente e quella in liquidazione costituiscono il medesimo soggetto giuridico e che, in ogni caso, la costituzione della società in giudizio ha sanato qualsivoglia nullità potesse reputarsi sussistente; - orbene è proprio la circostanza, in fatto, della effettuazione della notifica nelle mani del liquidatore che risulta contestata, in assenza di qualsivoglia produzione al riguardo ed in presenza di un accertamento fattuale da parte del giudice di secondo grado, la cui rivisitazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 5000,00 per compensi d 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°/0 e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13' comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021.

Il Presidente 'kdr.ana Doronzo CU D nN CANCELLERIA . 6 D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23483-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA]] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 3706/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 6 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui la società era stata condannata al pagamento, in favore dell'appellato, della complessiva somma di euro 49.000,00 a titolo di differenze retributive e TFR; - in particolare, la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento effettuato in primo grado circa l'idoneità della notifica al liquidatore della società anche alla luce della successiva costituzione, sanante, della società stessa; - per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2310 cod. civ.; - il motivo è inammissibile; - va premessa la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di sanatoria della notifica nulla atteso che soltanto in ipotesi di notifica inesistente in rerum natura (cfr., sul punto, fra le tante, Cass. n. 23760 del 2020) deve affermarsi l'impossibilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., sanatoria da riconoscersi quando, come nella specie, il soggetto interessato (la società in liquidazione) si sia costituito; - giova poi evidenziare come parte ricorrente, in dispregio 4-me-ti dei principi di íitc,24' cm) specificità che presiedono all'art. 366 cod. proc. civ., non ets.ettekr-SITITo -rteelrrt-te- alcun elemento da cui possa evincersi che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, la notifica sarebbe stata effettuata non nelle mani del liquidatore e non avrebbe, poi, raggiunto il suo scopo; - si legge in sentenza, infatti, che il ricorso è stato ritualmente notificato al liquidatore della società, medio tempore legale rappresentante della stessa, in quanto in liquidazione; - è stato poi rilevato che la società resistente e quella in liquidazione costituiscono il medesimo soggetto giuridico e che, in ogni caso, la costituzione della società in giudizio ha sanato qualsivoglia nullità potesse reputarsi sussistente; - orbene è proprio la circostanza, in fatto, della effettuazione della notifica nelle mani del liquidatore che risulta contestata, in assenza di qualsivoglia produzione al riguardo ed in presenza di un accertamento fattuale da parte del giudice di secondo grado, la cui rivisitazione deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 5000,00 per compensi d 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°/0 e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13' comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021. Il Presidente 'kdr.ana Doronzo CU D nN CANCELLERIA . 6 D
Sentenza Cassazione n. 38494/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris