CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41315/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAA dato avviso alle partiii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen le pene concordate tra le parti per i reati di cui all'ad. 73 d.P.R. 309/90 loro rispettivamente ascritti, secondo i prospetti di calcolo riportati in sentenza. Con unico motivo i difensori del Giudice, dell'Ilardo e del la Rosa deducono la erronea applicazione della legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto il giudice avrebbe dovuto ritenere i fatti di lieve entità e qualificarli ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, avuto riguardo alla modestia del dato quantitativo, alla natura non professionale dell'attività. Il difensore del Russo deduce invece, violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa valutazione della ricorrenza di cause di proscioglimento a I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Considerato che ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n.23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275971-02); rilevato che è stata applicata la pena esattamente nella misura concordata e della quale non ricorre l'illegalità, ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01; Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01); ritenuto che anche il Russo propone un motivo non deducibile poiché denuncia un vizio di motivazione della sentenza, che peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze intercettative, la sussistenza di cause di proscioglimento dell'imputato, che optando per il rito speciale ha rinunciato implicitamente a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; va, pertanto, dichiarata l'immediata inammissibilità delle impugnazioni ex art. 610, comma 5-bis. secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere nsore Il Presidente