CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40738/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2022 la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 15 giugno 2014, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed € 40.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che fu tratto in arresto il 24 dicembre 2011 perché trovato in possesso di due chili di cocaina, del valore di 60.000 euro. Secondo i giudici della cognizione, indizi gravi precisi e concordanti consentivano di affermare che fosse stato [OSCURATO:PERSONA] a incaricare [OSCURATO:PERSONA] di ricevere, detenere e trasportare la sostanza. 2. A sostegno della domanda di revisione l'istante aveva dedotto la sopravvenienza di prove nuove o parzialmente nuove sostenendo che le stesse avrebbero determinato il proscioglimento del condannato ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Tali prove erano costituite: - da una consulenza fonica avente ad oggetto l'identificazione vocale dei protagonisti di una conversazione intercettata il 22 dicembre 2022 nei pressi del [OSCURATO:PERSONA] di Giussano, identificati nella sentenza di condanna, oltre che in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il consulente della difesa, tale identificazione sarebbe stata frutto di errore; nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi affermare che la voce captata fosse la sua, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], essendo la voce captata riferibile con certezza non a lui, ma a Carrozzo; - da una consulenza fonica avente ad oggetto il contenuto di una conversazione intercettata il 22 dicembre 2022 all'interno dell'auto in uso ad [OSCURATO:PERSONA] nella quale, secondo il consulente, [OSCURATO:PERSONA] pronunciò le parole «u sapeva compare Franco! U sapeva compare Filippo! U sapeva cos... però non sono venuti» non fu detto quindi, come ritenuto dalla sentenza di condanna, «lo sapeva compare Turiddu»; - dalla richiesta di trascrizione di alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] idonee a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] si riferiva a Rossetti chiamandolo «capo» e a smentire quindi l'affermazione contenuta nelle sentenze di condanna secondo le quali, quando parlava del «capo», [OSCURATO:PERSONA] si riferiva a [OSCURATO:PERSONA]; Altre prove nuove, poste a fondamento dell'istanza di revisione, erano costituite dai verbali delle dichiarazioni rese ex art. 391 bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. I giudici della cognizione hanno sostenuto il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di cocaina per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato valorizzando il contenuto delle conversazioni intercettate in carcere tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio Damiano. Questi, infatti, riferì al padre che [OSCURATO:PERSONA] era arrabbiato e [OSCURATO:PERSONA] chiese al figlio di parlare con lui per rassicurarlo, fargli sapere che si era avvalso della facoltà di non rispondere, comunicargli di aver scelto un difensore diverso dal suo al fine di evitare che le loro posizioni potessero essere accostate, sollecitarlo a pagare le spese legali. Nell'istanza di revisione, l'esame di coloro che avevano rilasciato le interviste difensive era stato chiesto al fine di dimostrare: che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] non aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA] e aveva raccontato al padre di averlo fatto solo per tranquillizzarlo; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento conseguente all'arresto, non fu pagato da [OSCURATO:PERSONA]; che la scelta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non fu compiuta (come appare dalla conversazione intercettata in carcere) per evitare che gli inquirenti potessero accostare la persona di [OSCURATO:PERSONA] a quella di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La Corte di appello ha ritenuto che l'istanza fosse ammissibile con riferimento all'esame di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ma non lo fosse con riferimento alle altre richieste di prova che apparivano ex ante inidonee a determinare il proscioglimento del condannato. Per questa parte ha proceduto quindi ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. All'esito, ha ritenuto che le dichiarazioni rese da Antonio e [OSCURATO:PERSONA] fossero inattendibili e ha concluso che gli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revisione, complessivamente valutati, fossero inidonei a scalfire il solido quadro indiziario posto alla base della condanna definitiva. 3. Contro la sentenza, i difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo la difesa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 630 lett. c) e 631 cod. proc. pen. e carenza di motivazione con riferimento alla consulenza fonica e alla trascrizione di nuove conversazioni che la Corte di appello ha ritenuto di non ammettere. La difesa osserva che il giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato per la ritenuta convergenza indiziaria del contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, alcune delle quali intervenute prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il 24 dicembre 2011), altre aventi ad )gu oggetto í colloqui intercorsi in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Damiano. Rileva che i giudici della cognizione hanno valutato tali elementi indiziari congiuntamente e li hanno ritenuti tra loro concordanti. Sostiene che, ammettendo la domanda di revisione limitatamente alla testimonianza di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe compiuto una valutazione parcellizzata del compendio indiziario senza considerare che l'affievolirsi o il venire meno dell'attitudine dimostrativa di un indizio incide, inevitabilmente, sulla complessiva tenuta del quadro indiziario. 3.1.1. La difesa osserva che l'attitudine probatoria delle consulenze foniche aventi ad oggetto le intercettazioni del 22 dicembre 2011 è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione manifestamente illogica atteso il valore indiziario che la sentenza di condanna ha attribuito a quelle conversazioni. Sottolinea che, secondo la sentenza di condanna, tra le persone che parlavano nei pressi del [OSCURATO:PERSONA] c'erano sia Giuseppe che [OSCURATO:PERSONA] e la consulenza fonica escluderebbe invece tale circostanza. Ne desume che, quando [OSCURATO:PERSONA] disse, commentando l'esito negativo di una perquisizione che aveva appena subito e interrogandosi sulle ragioni della stessa, «siamo io, lui e tuo padre», non stava parlando con [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, nel parlare del padre del proprio interlocutore, non poteva fare riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea inoltre che, sulla base della nuova prova dedotta, [OSCURATO:PERSONA] non era presente alla conversazione (secondo il consulente la voce che è stata attribuita al condannato sarebbe riferibile a [OSCURATO:PERSONA]) sicché è irragionevole ritenere, come ha fatto la Corte di appello, che la prova richiesta, se ammessa, sarebbe stata inidonea ad incidere sul quadro indiziario. 3.1.2. Con riferimento alla richiesta di trascrizione di alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] idonee a documentare che [OSCURATO:PERSONA] si riferiva a Rossetti chiamandolo «capo» (sicché erroneamente la sentenza di condanna avrebbe ritenuto che, quando parlava del «capo», [OSCURATO:PERSONA] si riferisse a [OSCURATO:PERSONA]), la difesa contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale non si tratterebbe di prova "nuova". A tale affermazione la Corte territoriale è giunta osservando che una delle telefonate indicate nell'istanza di revisione era già stata trascritta, sicché la circostanza che, in quella telefonata, [OSCURATO:PERSONA] chiamasse "capo" Rossetti era nota ai giudici della cognizione ed era stata valutata nella sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano e poi divenuta irrevocabile. La difesa obietta che la condanna è stata fondata anche su un presunto rapporto di subordinazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e pertanto la circostanza che, in più occasioni, l'appellativo di "capo" sia stato attribuito a Rossetti non può essere considerata irrilevante, tanto più in un giudizio di colpevolezza a carattere indiziario. Sottolinea, inoltre, che tra gli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi era anche quello costituito da numerose telefonate giunte sulla utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'arresto. A queste telefonate [OSCURATO:PERSONA] non poté rispondere e, secondo i giudici della cognizione, chi le eseguì era interessato alla sorte del carico di stupefacente. La difesa osserva che l'utenza chiamante era memorizzata nella rubrica del telefono di [OSCURATO:PERSONA] sotto il nome di "capo" e pertanto la circostanza che quell'appellativo fosse destinato anche ad altri è idonea ad incidere sul valore dell'indizio. Anche in questo caso, dunque, la Corte di appello avrebbe omesso di procedere ad unitaria riconsiderazione degli elementi addotti a sostegno della istanza di revisione omettendo di verificare se gli stessi, complessivamente considerati, sarebbero stati idonei a «falsificare l'affermazione di responsabilità». 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata ammessa la testimonianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare unitariamente gli elementi di prova offerti a sostegno della richiesta di revisione. La sentenza impugnata osserva che, anche se non fu [OSCURATO:PERSONA] a pagare l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel processo conseguente all'arresto), questo dato non sarebbe comunque «di per sé sufficiente a condurre all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA]» e la difesa censura tale affermazione sottolineando che le sentenze di condanna hanno attribuito valore indiziario alla richiesta di pagare l'avvocato rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Considerando questo dato irrilevante, dunque, i giudici della revisione sarebbero giunti a modificare «la struttura logico-argomentativa del giudicato». La difesa sottolinea, in proposito, che il processo di revisione è volto a comparare le nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile e che, quando la condanna si fonda su un ragionamento indiziario, se un indizio viene meno, è necessario ripercorrere l'intero ragionamento per verificare se, dopo l'eliminazione dell'elemento falsificato, esso mantenga validità. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe compiuto una tale complessiva valutazione. A sostegno di tali considerazioni i difensori osservano che la sentenza impugnata ha ritenuto inidonee a determinare il proscioglimento del condannato le dichiarazioni rese da Antonio e [OSCURATO:PERSONA] valutandole inattendibili, ma ha comunque ribadito il valore indiziario dell'aspettativa che [OSCURATO:PERSONA] nutriva sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe pagato le spese per l'avvocato, tanto da avergli mandato a dire di aver «nominato un avvocato diverso al fine di evitare un accostamento delle posizioni». Nel ricorso si sostiene che è contraddittorio con tali affermazioni l'aver ritenuto ininfluenti ai fini della decisione le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere rese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e aver scelto di non procedere al suo esame. 3.3. Col terzo motivo la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al ritenuto difetto di novità e alla conseguente mancata ammissione della consulenza fonica avente ad oggetto il contenuto di una conversazione intercettata il 22 dicembre 2022 all'interno dell'auto in uso ad [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea che la sentenza di condanna ha considerato quella conversazione quale indizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] perché nella stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pronunciato il nome di "Turiddu" quale persona cui, due anni prima, era stata attribuita la responsabilità per un reato commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il consulente, invece, il nome pronunciato non era Turiddu, ma Filippo, sicché, ancora una volta, la Corte territoriale si sarebbe sottratta al dovere di valutazione unitaria degli elementi addotti per scardinare il quadro indiziario posto a fondamento della condanna trascurando - e considerando privo del carattere di novità - un dato idoneo ad evidenziare un errore percettivo nel quale sarebbero incorsi i giudici della cognizione. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso che sono state ritualmente notificate ai difensori del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato o dedotto nel processo definitivamente concluso. Costituisce, invece, un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Ne consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel processo definito con sentenza irrevocabile. In questa prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). La revisione, infatti, è diretta a far sì che alla pronuncia passata in giudicato se ne sostituisca una nuova e ciò deve avvenire all'esito di un nuovo e diverso giudizio; ma in tanto il giudizio può essere "nuovo" in quanto si fondi su elementi di indagine diversi da quelli già valutati nel processo conclusosi con la pronuncia definitiva (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193421). Deve trattarsi, inoltre, di prove idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028). A questo proposito è stato opportunamente precisato che «la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum"» (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619). 3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati quando ha ritenuto che non potesse essere considerato "nuovo" il tema di prova introdotto chiedendo la trascrizione di conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle quali emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] attribuiva il nome di "capo" ad altre persone oltre che a [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza impugnata risulta infatti (e il dato non è smentito nel ricorso), che tale circostanza era già nota perché emergeva dalla conversazione n. 26 (una delle cinque conversazioni indicate nell'istanza di revisione) ed è stata valutata dai giudici della cognizione, che non l'hanno considerata idonea a smentire l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, pur tenendo conto che anche ad altri, oltre a [OSCURATO:PERSONA], poteva essere dato l'appellativo di "capo", hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] l'utenza (diversa da quelle sulle quali sono transitate le conversazioni di cui si chiedeva la trascrizione) che contattò ripetutamente il telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA] subito dopo l'arresto, memorizzata nella rubrica di quel telefono sotto il nome di "capo". Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati non è censurabile la valutazione compiuta dalla Corte territoriale secondo la quale il nuovo ascolto da parte di un consulente fonico di alcune delle conversazioni poste a fondamento della condanna non può considerarsi prova nuova in senso tecnico. Eventuali errori di interpretazione o travisamenti del contenuto delle conversazioni, infatti, avrebbero dovuto essere dedotti nell'ambito del giudizio principale con gli ordinari mezzi di impugnazione. 4. Al di là di tali considerazioni, si deve osservare che la sentenza impugnata ha compiuto una rivalutazione complessiva del compendio indiziario sulla base del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna e lo ha fatto esaminando partitamente le nuove prove addotte a sostegno dell'istanza di revisione, confrontandole con quelle già esaminate e valutando l'attitudine dimostrativa del compendio indiziario emerso nel giudizio di cognizione alla luce dei risultati che le nuove prove assunte nel giudizio di revisione hanno prodotto e dei risultati che le prove richieste e non ammesse sarebbero state volte a produrre. 4.1. Con specifico riferimento alle consulenze foniche aventi ad oggetto le intercettazioni del 22 dicembre 2011 la sentenza impugnata osserva che il consulente della difesa non ha escluso che tra i conversanti vi fosse [OSCURATO:PERSONA] e si è limitato ad affermare che la comparazione tra le voci non consentiva di giungere ad una tale conclusione, sicché resta inalterato il valore indiziario degli altri elementi sulla base dei quali i giudici della cognizione hanno sostenuto che a quella conversazione [OSCURATO:PERSONA] era presente. A questo proposito la Corte di appello ricorda che, dopo aver subìto una perquisizione conclusasi con esito negativo perché la sostanza stupefacente non era ancora stata ritirata, [OSCURATO:PERSONA] si recò subito al [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA], e, parlando con un uomo di nome Giuseppe (dalla sentenza risulta che questo nome fu pronunciato per ben tre volte durante la conversazione), si stupì dell'accaduto atteso che nessuno sapeva dell'incontro programmato con il fornitore se non i presenti alla conversazione e il padre di uno di loro, indicati con l'espressione: «io, lui e tuo padre». Da tali considerazioni la Corte di appello trae la conclusione che il quadro indiziario sulla base del quale i giudici della cognizione hanno dedotto che [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Salvatore) era presente alla conversazione, non è intaccato dalla constatazione che la consulenza fonica disposta dalla difesa non ha consentito di identificare la sua voce. In questo contesto, la circostanza che, secondo la consulenza fonica, l'altro uomo presente alla conversazione non fosse [OSCURATO:PERSONA] ma [OSCURATO:PERSONA], non può essere idonea ad incidere sul quadro indiziario: il padre di uno dei conversanti, infatti, (e [OSCURATO:PERSONA] è padre di Giuseppe) era informato dell'imminente ritiro del carico di cocaina. Per quanto esposto, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata non può essere valutata carente e non è certo illogica o contraddittoria. 4.2. Argomentazioni analoghe sono state svolte con riferimento alla richiesta di procedere ad esame dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si è sottolineato, infatti, che gli indizi rappresentati dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio Donato sono stati considerati rilevanti in ragione dell'aspettativa nutrita dal detenuto che [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe pagato le spese legali; aspettativa legata al fatto che [OSCURATO:PERSONA] si stava adoperando affinché [OSCURATO:PERSONA] non fosse coinvolto. La sentenza impugnata osserva che tale aspettativa, unita alle rassicurazioni che [OSCURATO:PERSONA] voleva giungessero a [OSCURATO:PERSONA], trova logica spiegazione nel fatto che il trasporto di cocaina per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato era stato commissionato da [OSCURATO:PERSONA]. Ricorda inoltre che, come rilevato dai giudici della cognizione, il detenuto non aveva disponibilità economiche (e quindi non avrebbe potuto acquistare - al prezzo, risultante dalle intercettazioni, di C 60.000,00 - la partita di cocaina che gli fu sequestrata) e che, come [OSCURATO:PERSONA] disse al padre, [OSCURATO:PERSONA] era arrabbiato per l'arresto. La sentenza impugnata sottolinea, infine, che questi dati indiziari, valorizzati nel primo giudizio, non sono smentiti dai nuovi elementi dedotti in sede di revisione: poiché [OSCURATO:PERSONA] nutriva una aspettativa, infatti, la circostanza che in concreto non sia stato [OSCURATO:PERSONA] a pagare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non può incidere sul quadro indiziarlo e non è certo idonea a scardinarlo. 4.3. Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da Antonio e [OSCURATO:PERSONA], basta osservare che è compito del giudice della revisione valutare l'affidabilità, la persuasività e la congruenza sia della fonte che del contenuto della nuova prova ammessa e la sentenza impugnata ha diffusamente motivato le ragioni per le quali, nel caso concreto, tale valutazione ha avuto esito negativo. 5. Da quanto esposto emerge che i giudici della revisione hanno proceduto a valutare le reciproche interferenze esistenti tra le prove poste alla base della condanna e le nuove prove assunte. Hanno tenuto conto, inoltre, del possibile esito delle prove indicate nell'istanza e valutate inammissibili. Così operando, hanno complessivamente riconsiderato il quadro indiziario tenendo conto della reciproca interferenza tra gli indizi acquisiti nel precedente giudizio e gli argomenti posti a sostegno dell'istanza di revisione. Si sono attenuti pertanto ai principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità e hanno concluso, con una motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, che né le dichiarazioni assunte né le "prove nuove" indicate nell'istanza fossero complessivamente idonee a mettere in crisi il quadro probatorio come determinato all'esito del giudizio