CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che l'unico motivo, volto a censurare da parte di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio la mancata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen., prospetta una violazione di legge che non si riscontra: invero, a fronte delle sufficienti e lineari considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di adeguata prova nel caso concreto dell'unicità del disegno criminoso, che presupponeva la dimostrazione che ab origine, ossia al momento della commissione del primo reato, il programma criminoso fosse stato strutturato in modo completo, almeno nelle sue linee generali, il ricorrente ha svolto contestazioni aventi, non consentito, contenuto di merito; - Constatato che nella stessa, inammissibile, direzione risulta orientata la memoria rassegnata dalla difesa successivamente nell'interesse di D'Ambrosio; - Considerato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha sottolineato in modo chiaro la carenza di indici sintomatici deponenti per l'avvenuta maturazione, fin dal primo reato, associativo (datato, quanto alla relativa adesione alla consorteria criminale, risalente al 2006), dell'unicità progettuale, almeno in linea di massima, inerente a tutti i susseguenti reati oggetto della serie prospettata, reputando piuttosto l'evenienza di elementi idonei a escludere tale unicità; e che, a fronte di tale motivato approdo, il ricorrente ha opposto censure sostanzialmente volte a esaltare, in punto di fatto, indicatori dal giudice dell'esecuzione ritenuti insufficienti, nonché a sollecitare la riconsiderazione dell'ambito considerato, senza però incrinare il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, rispetto a cui i rilievi difensivi sollecitano una, non consentita, valutazione di merito; - Rilevato che - essendo risultato, il motivo, sostanzialmente versato nel merito - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore