Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00050/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29253/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore fallimentare -intimata– E [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 4963/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. 13, depositata in data 27.5.2022, non notificata; RISCOSSIONE: cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 – recupero credito di imposta - udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’ adunanza camerale del 23.10.2025; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 2145/2018 della C.T.P. di Catania, che aveva accolto l’opposizione alla cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto il recupero del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, ritenendo necessaria l’emissione di un motivato avviso di recupero.

2. La C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Catania, con sentenza n. 4963/2022, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

3. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

4. La curatela fallimentare e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 23.10.2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premessa la regolare e tempestiva notifica del ricorso alle parti intimate, con l’unico motivo – rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/73, in relazione all'articolo 360 comma uno numero 3 c pc» – l’Agenzia delle Entrate assume che, contrariamente a quanto opinato dal giudice del gravame, il disconoscimento di un credito di imposta può legittimamente avvenire all’esito del controllo automatizzato laddove, come nel caso di specie, derivi dal mero rilievo dell’incongruenza dei dati esposti in dichiarazione dallo stesso contribuente.Dal controllo automatizzato della dichiarazione presentata dalla società per l’anno di imposta 2007 (Unico 2008) era emersa l’indicazione del credito in questione, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente, che tuttavia risultava omessa, in quanto presentata oltre i termini di legge.

Tale situazione era stata rappresentata sia a pagina 2 delle controdeduzioni depositate in primo grado sia a pagina 3 dell’atto di appello.

Trattandosi di disconoscimento di credito di imposta derivante da un controllo meramente cartolare, non era necessaria né l’emissione dell’avviso bonario, né di un avviso di recupero o di accertamento, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la spettanza del credito in sede di opposizione alla cartella di pagamento ex art. 36 bis, come più volte chiarito dalla Suprema Corte.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte ha di recente ribadito (cfr. Cass. n. 21564/2025) il costante orientamento secondo cui l'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (e così anche l’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972) prevede che il controllo automatizzato sulle dichiarazioni presentate dal contribuente può riguardare anche la riduzione dei crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; ai fini della regolarità della procedura, il controllo viene compiuto «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria»; in termini generali, dunque, ai fini della legittimità dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della previsione di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, di un credito di imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, l'Ufficio è legittimato a verificare la correttezza della suddetta indicazione anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale che presuppone valutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura (Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29582).

4. Nel caso di specie, è evidente che non si tratta di omesso versamento finalizzato al recupero di un'imposta non versata, ma del disconoscimento di un credito esposto nella dichiarazione dei redditi, sicchè ove l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò in quanto, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, dall’altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria» (Cass., 5 dicembre 2018, n. 31433, Cass., Sez.

U. , 8 settembre 2016, n. 17757; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., 3 aprile 2018, n. 4392; Cass., 13 giugno 2018, n. 1545; Cass., 8 settembre 2016, n. 17758; Cass., 23 febbraio 2018, n. 43921).

5. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che l’Ufficio, se avesse voluto disconoscere il credito d’imposta derivante da un’omessa dichiarazione precedente, avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento o un atto di recupero, non è conforme ai principi suesposti La C.T.R. avrebbe dovuto piuttosto accertare se la curatela avesse o meno dimostrato in giudizio l’esistenza del credito di imposta.

6. Per quanto esposto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà a nuovo motivato esame, nel rispetto dei principi sopra illustrati, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la determin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29253/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore fallimentare -intimata– E [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 4963/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. 13, depositata in data 27.5.2022, non notificata; RISCOSSIONE: cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 – recupero credito di imposta - udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’ adunanza camerale del 23.10.2025; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza n. 2145/2018 della C.T.P. di Catania, che aveva accolto l’opposizione alla cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.p.r. 600/73 proposta dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto il recupero del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate, ritenendo necessaria l’emissione di un motivato avviso di recupero. 2. La C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Catania, con sentenza n. 4963/2022, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado. 3. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. 4. La curatela fallimentare e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate. 5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 23.10.2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premessa la regolare e tempestiva notifica del ricorso alle parti intimate, con l’unico motivo – rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/73, in relazione all'articolo 360 comma uno numero 3 c pc» – l’Agenzia delle Entrate assume che, contrariamente a quanto opinato dal giudice del gravame, il disconoscimento di un credito di imposta può legittimamente avvenire all’esito del controllo automatizzato laddove, come nel caso di specie, derivi dal mero rilievo dell’incongruenza dei dati esposti in dichiarazione dallo stesso contribuente.Dal controllo automatizzato della dichiarazione presentata dalla società per l’anno di imposta 2007 (Unico 2008) era emersa l’indicazione del credito in questione, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente, che tuttavia risultava omessa, in quanto presentata oltre i termini di legge. Tale situazione era stata rappresentata sia a pagina 2 delle controdeduzioni depositate in primo grado sia a pagina 3 dell’atto di appello. Trattandosi di disconoscimento di credito di imposta derivante da un controllo meramente cartolare, non era necessaria né l’emissione dell’avviso bonario, né di un avviso di recupero o di accertamento, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la spettanza del credito in sede di opposizione alla cartella di pagamento ex art. 36 bis, come più volte chiarito dalla Suprema Corte. 2. Il motivo è fondato. 3. Questa Corte ha di recente ribadito (cfr. Cass. n. 21564/2025) il costante orientamento secondo cui l'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (e così anche l’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972) prevede che il controllo automatizzato sulle dichiarazioni presentate dal contribuente può riguardare anche la riduzione dei crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; ai fini della regolarità della procedura, il controllo viene compiuto «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria»; in termini generali, dunque, ai fini della legittimità dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della previsione di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, di un credito di imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, l'Ufficio è legittimato a verificare la correttezza della suddetta indicazione anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale che presuppone valutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura (Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29582). 4. Nel caso di specie, è evidente che non si tratta di omesso versamento finalizzato al recupero di un'imposta non versata, ma del disconoscimento di un credito esposto nella dichiarazione dei redditi, sicchè ove l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò in quanto, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, dall’altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria» (Cass., 5 dicembre 2018, n. 31433, Cass., Sez. U. , 8 settembre 2016, n. 17757; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4392; Cass., 3 aprile 2018, n. 4392; Cass., 13 giugno 2018, n. 1545; Cass., 8 settembre 2016, n. 17758; Cass., 23 febbraio 2018, n. 43921). 5. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che l’Ufficio, se avesse voluto disconoscere il credito d’imposta derivante da un’omessa dichiarazione precedente, avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento o un atto di recupero, non è conforme ai principi suesposti La C.T.R. avrebbe dovuto piuttosto accertare se la curatela avesse o meno dimostrato in giudizio l’esistenza del credito di imposta. 6. Per quanto esposto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, che provvederà a nuovo motivato esame, nel rispetto dei principi sopra illustrati, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la determin