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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 31279/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 27 giugno 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., così come riqualificato dal giudice di prime cure; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 3 aprile 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che il primo motivo di impugnazione - che ha assunto la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in ragione della riqualificazione in minaccia aggravata del fatto contestato sub specie della tentata - è manifestamente infondato in quanto: «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa» (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01); peraltro, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la decisione impugnata per avere/ ritenuto oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza degli elementi propri del reato, lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di allegazioni qui riproposte, ha irritualmente prospettato elementi di fatto (in particolare, relativi al contesto in cui si sarebbero collocate le espressioni ascritte al ricorrente, al tenore di esse e a quanto rappresentato dalla persona con riferimento al tempus del fatto) chiedendone un diverso apprezzamento, non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); considerato che il terzo motivo - che deduce la intervenuta prescrizione del reato, intervenuta il 20 febbraio 2024 (tento conto, oltre che dell'interruzione, anche della sospensione per 60 giorni dal 30 ottobre 2018, in ragione del rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore, e di ulteriori 64 per il differimento dell'udienza del giorno 8 aprile 2020, a seguito della pandemia da Covid-19) - è manifestamente infondato in quanto l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 27 giugno 2023 che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., così come riqualificato dal giudice di prime cure; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato il giorno 3 aprile 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 28 febbraio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che il primo motivo di impugnazione - che ha assunto la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in ragione della riqualificazione in minaccia aggravata del fatto contestato sub specie della tentata - è manifestamente infondato in quanto: «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa» (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01); peraltro, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la decisione impugnata per avere/ ritenuto oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza degli elementi propri del reato, lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di allegazioni qui riproposte, ha irritualmente prospettato elementi di fatto (in particolare, relativi al contesto in cui si sarebbero collocate le espressioni ascritte al ricorrente, al tenore di esse e a quanto rappresentato dalla persona con riferimento al tempus del fatto) chiedendone un diverso apprezzamento, non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); considerato che il terzo motivo - che deduce la intervenuta prescrizione del reato, intervenuta il 20 febbraio 2024 (tento conto, oltre che dell'interruzione, anche della sospensione per 60 giorni dal 30 ottobre 2018, in ragione del rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore, e di ulteriori 64 per il differimento dell'udienza del giorno 8 aprile 2020, a seguito della pandemia da Covid-19) - è manifestamente infondato in quanto l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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