CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 16352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Fabio BACCARI, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in data 25 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la quale è stata confermata la condanna alla pena di due anni di reclusione e 400,00 euro di multa inflitta all'imputato dal G.u.p. del Tribunale di Taranto con decisione in data 8 gennaio 2020, in riferimento ai reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, I. n. 110/75 e 648 cod. pen. 1.1. Si deducono, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo i giudici di merito accertato la responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio". La difesa assume che l'unico elemento di collegamento del BACCARI con il luogo di rinvenimento dell'arma sarebbe rappresentato dalle dichiarazioni dei genitori della coimputata [OSCURATO:PERSONA] LOPPO, i quali, però, oltre ad avere l'interesse a non aggravare la posizione della loro figlia, avevano, comunque, dichiarato che il garage era nella disponibilità di costei e non dell'imputato. D'altro canto, era proprio la LOPPO a detenere le chiavi del garage, locale ubicato nelle immediate pertinenze dell'abitazione dei genitori della donna, sita in un comune diverso da quello di residenza del prevenuto. 1.2. Con il secondo motivo, si denuncia "vizio di motivazione della sentenza", in quanto il "GUP" (sic) non avrebbe compiuto un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, né avrebbe preso in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si contesta il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche sotto il profilo della violazione di legge. Ci si duole, in particolare, che le due sentenze di merito non abbiano valutato il corretto comportamento processuale assunto dall'imputato, omettendo di compiere le necessarie verifiche richieste. 2. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Il primo motivo, da un lato, esprime mero dissenso rispetto alla valutazione della prova operata dai giudici dell'appello, dall'altro, non si confronta con il brano motivazionale che, nel dimostrare la disponibilità del garage dove venne rinvenuta l'arma clandestina anche in capo al BACCARI, ha dato atto della presenza, in quel locale, di due caschi integrali a lui appartenenti e di bidoni di pittura e altra attrezzatura da imbianchino, attività cui saltuariamente egli si dedicava. Dunque, l'inferenza tratta dalla Corte di appello sulla comune disponibilità del garage in capo ai due coimputati non è manifestamente illogica e, perciò, non è sindacabile in questa sede. 2 L_, Il secondo motivo è generico, perché denuncia un vizio di motivazione senza indicare a quali punti e/o capi si riferisca, peraltro richiamando la sentenza del "primo giudice" e non quella d'appello. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, avendo la Corte di merito argomentatamente escluso il preteso "buon comportamento processuale" del BACCARI, in quanto egli nessuna informazione utile ha fornito in giudizio per l'accertamento dei fatti. Inoltre, non si confronta il difensore del ricorrente con l'apprezzata esistenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, costituenti fattori logicamente ostativi al riconoscimento delle attenuanti invocate. 4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il C