CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo, secondo e terzo motivo sulla ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen. e sulla assenza di atti di resistenza sono proposte per ragioni di fatto non consentite in sede di legittimità oltre che manifestamente infondate in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sugli analoghi motivi di appello (v. pg. 7 e 8 della sentenza); Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata riassunzione della prova testimoniale del M.[OSCURATO:PERSONA] è del tutto genericamente proposto non emergendo, in ogni caso, dal testo della sentenza la relativa richiesta in appello ( v. pg. 4 e ss., ibidem); Ritenuto che il quinto motivo sulla intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondata, non rilevando la data del deposito della sentenza impugnata ma la relativa deliberazione intervenuta in data 3/6/2021, antecedemente allo spirare del termine scadente il 5/6/2021; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] )dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G 2022 oggt, 1