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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18088/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 171 ter

I. 633/41 e 648 codice penale.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SANE [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità risulta del tutto generico non essendovi alcuna precisa indicazione nemmeno degli elementi che sarebbero stati disattesi e non potendosi sul punto ritenere ammissibile alcuna relatio al contenuto dell'appello.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancanza di prova del fatto che l'imputato non avesse contribuito alla masterizzazione dei beni sequestrati, risulta ipotetica e comunque manifestamente infondata in quanto priva di alcun riscontro nel contenuto del fascicolo processuale.

3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta il diniego delle "circostanze attenuanti richieste" risulta del tutto generico in quanto privo di qualsivoglia articolazione in fatto o in diritto e di alcuna specificazione delle richieste e dei titoli che le possano fondare..

3.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 135 cod pen, risulta ulteriormente generico non essendo comprensibile, alla stregua della formulazione del motivo medesimo, quale sarebbe la portata materiale nel caso specifico dell'errore denunciato

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 171 ter I. 633/41 e 648 codice penale. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SANE [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità risulta del tutto generico non essendovi alcuna precisa indicazione nemmeno degli elementi che sarebbero stati disattesi e non potendosi sul punto ritenere ammissibile alcuna relatio al contenuto dell'appello. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancanza di prova del fatto che l'imputato non avesse contribuito alla masterizzazione dei beni sequestrati, risulta ipotetica e comunque manifestamente infondata in quanto priva di alcun riscontro nel contenuto del fascicolo processuale. 3.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta il diniego delle "circostanze attenuanti richieste" risulta del tutto generico in quanto privo di qualsivoglia articolazione in fatto o in diritto e di alcuna specificazione delle richieste e dei titoli che le possano fondare.. 3.4. Il quarto motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 135 cod pen, risulta ulteriormente generico non essendo comprensibile, alla stregua della formulazione del motivo medesimo, quale sarebbe la portata materiale nel caso specifico dell'errore denunciato 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore I
Sentenza Cassazione n. 18088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris