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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 24167/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14294/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 1434/2021 depositata il29/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1434/21 della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] che, a seguito di rinvio da parte di quanto Corte, ha confermato la sentenza di primo grado della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso della contribuente Molino di [OSCURATO:PERSONA] spa contro avviso di accertamento per il 2005.

Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la società ha depositato memoria deducendo di aver presentato in data 16.1.2023 domanda di definizione agevolata delle lite fiscali pendenti, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/22, di aver versato l’importo dovuto in un’unica soluzione e di non aver ricevuto notifica di diniego da parte dell’Agenzia, che sarebbe dovuta pervenire entro il 15.2.2023, e ha allega t o la relativa documentazione.

Non essendovi stato diniego della definizione agevolata, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio e le spese, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 5 cit., restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione; spese a carico di chile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14294/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1434/2021 depositata il29/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1434/21 della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] che, a seguito di rinvio da parte di quanto Corte, ha confermato la sentenza di primo grado della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso della contribuente Molino di [OSCURATO:PERSONA] spa contro avviso di accertamento per il 2005. Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la società ha depositato memoria deducendo di aver presentato in data 16.1.2023 domanda di definizione agevolata delle lite fiscali pendenti, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/22, di aver versato l’importo dovuto in un’unica soluzione e di non aver ricevuto notifica di diniego da parte dell’Agenzia, che sarebbe dovuta pervenire entro il 15.2.2023, e ha allega t o la relativa documentazione. Non essendovi stato diniego della definizione agevolata, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio e le spese, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 5 cit., restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione; spese a carico di chile
Sentenza Cassazione n. 24167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris