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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13561/2026

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pello di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 22.01.2025, giudicando in sede di rinvio, la Corte diappello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava n.d.p. per remissione di querela ovvero perassenza della querela stessa in ordine ai reati di violenza privata e tentato furtoaggravato e rideterminava la pena, per il residuo reato di tentata estorsione, inanni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 1.000 di multa, confermando nel resto.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza per il tramite dell'avvocatoGiandomenico Pittelli, deducendo cinque motivi di ricorso, chiedendol’annullamento della sentenza.2.1 Con primo motivo si deduce la circostanza che la Corte di appello non hadichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati, mentre tutti i fatticontestati -anche in forma tentata- risalgono al periodo compreso tra il 2013 egiugno 2016.2.2 Con secondo motivo si evidenzia come la Corte d'appello abbia procedutoa trattazione scritta in assenza di richiesta di trattazione orale, senza pertantodecidere e motivare sulla mancata assunzione di una prova decisiva della qualel’appellante aveva fatto richiesta, anche alla luce della sentenza di annullamentodella Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio sottolineando che ‘nellasentenza impugnata non vi è alcuna risposta neanche implicita ai motivi di appellocon i quali […] era stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentalefinalizzata all'escussione di un testimone’; pertanto si sarebbe dovuto o motivaresul motivo proposto inerente la rinnovazione dibattimentale oppure non procederein camera di consiglio con trattazione scritta.In particolare, il direttore dell'ufficio tavolare di Egna non aveva confermatol'appartenenza del WC alla proprietà delle persone offese, ma aveva solo spiegatocome nel decreto tavolare, il vano era stato definito come WC ma successivamenteera stato corretto in ‘corridoio’; la questione riguardava invece un altro vano WC,costruito dall’imputato su parti condominiali, il cui accesso era poi stato murato,di modo che risultava possibile accedervi solo dal corridoio delle parti civili.2.3 Con riferimento al capo della sentenza in cui è stata confermata lacondanna per tentata estorsione si deduce contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione; la Corte di appello di Trento non spiega in alcun modo comeMattevi potesse concretamente e seriamente perseguire lo scopo di riacquistarel'appartamento mentre è pacifico, dall'attività istruttoria svolta, che non aveva imezzi economici per perseguire tale fine; inoltre, in assenza di perizia o comunquedi prove sul valore dell'appartamento stesso, la Corte ha affermato che la venditaè avvenuta a un prezzo sensibilmente inferiore al consueto prezzo di mercato.2.4 Con quarto motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla sussistenza del reato di tentato estorsione, che sisarebbe realizzato nella condotta reiterata di natura minacciosa realizzatadall’imputato nei confronti dei diversi agenti immobiliari incaricati dalla parte civiledi trovare un acquirente per la sua abitazione al consueto prezzo di mercato,mentre dalla dichiarazione dei testi Bassetti e Toccoli – agenti immobiliari- emergecome non vi fossero state minacce, ma che l'imputato li avesse contattati perevitare che venissero messe in vendita, quali pertinenze dell’immobile, aree di suaproprietà esclusiva, quali la piscina e il gazebo (fatto incontestato) e il WC del vanoscala; gli altri testi hanno affermato di non aver subito alcuna minaccia da partedel ricorrente; la Corte di appello risulta aver motivato in maniera del tuttocontraddittoria, affermando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contemporaneamente costrettola parte offesa a vendere, avrebbe impedito alla stessa di vendere, e poi l'avrebbenuovamente costretto a vendere l'appartamento ma ad un prezzo asseritamenteinferiore a quello di mercato.2.5 Con quinto motivo si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo delreato di tentato estorsione, ed anche di quello soggettivo, non essendo emersaalcuna prova della volontà e coscienza di usare le asserite minacce al fine diprocurarsi con altrui danno un profitto ingiusto, identificato dalla Corte nel minorvalore dell'immobile a seguito del suo comportamento; nell'atto di appello eranogià stati sollevati i vizi citati, ma nella sentenza impugnata non vi è alcunamotivazione che ne sconfessi fondatezza e rilevanza.2.6 Con sesto motivo si censura la ricostruzione delle condotte di violenzaprivata quale parte integrante e antecedente logico per il reato di tentatoestorsione, in quanto, essendo il reato di violenza privata stato dichiarato estintoper remissione della querela, le condotte denunciate non possono più essereconsiderate dal giudice rilevanti ai fini della configurazione del reato di tentataestorsione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato con riferimento alla insussistenza del fatto di reatodi tentata estorsione ascritto al ricorrente, come dedotto nei motivi da 4 a 6, conconseguente irrilevanza degli altri motivi dedotti.2.

In relazione all’unico ritenuto reato di tentata estorsione, infatti, ilprovvedimento impugnato mostra torsioni logiche-giuridiche e apparedisconnettersi dalle valutazioni già svolte dal primo giudice, anche senza volerconsiderare il limitato rispetto delle indicazioni della sentenza della Corte diCassazione, che aveva annullato la precedente sentenza con rinvio per nuovogiudizio, in quanto nella sentenza impugnata non vi era ‘alcuna risposta neancheimplicita ai motivi di appello con i quali da una parte era stata chiesta larinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'escussione di untestimonio e dall'altra era stata eccepita la violazione del principio del ne bis inidem o per meglio dire del mancato assorbimento delle condotte di violenza privatain quelle di tentata estorsione’.Non può affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano presoadeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti allapronuncia adottata attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sottoil profilo della correttezza logica, ovvero sulla base di apprezzamenti di fatto esentida connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logicocoerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. un. 25-11-95,Nel caso di specie, la pronuncia della Corte d'appello di Trento è non soloestranea al tessuto motivazionale della pronuncia di primo grado, ma anchecarente dal punto di vista della diversa ricostruzione fattuale e giuridica adottata.In particolare, la Corte ha ritenuto che “nel complesso quadro fattualeemergente dagli atti processuali si ricava con chiarezza un duplice livello di realtànelle condotte dell'imputato, il seguente: sul piano basico non avere più comevicini di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva avviato da tempoun rapporto ostile e conflittuale ” e, quindi “qualora si fosse realizzata unasituazione idonea e propizia allo scopo di acquistare o fare acquistare ad un propriofamiliare il bene immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] a un prezzoparticolarmente conveniente e inferiore al valore di mercato di tale bene immobile.Tale situazione idonea e propizia si è creata successivamente tramite le condottepenalmente illecite realizzate e configuranti il reato di tentata estorsione di cuiall'imputazione”.Le condotte illecite sono state individuate, oltre che nelle condotte diviolenza privata, per le quali è intervenuta remissione di querela, “nella condottareiterata di natura minacciosa realizzata nei confronti dei diversi agenti immobiliari(pg. 11 della sentenza impugnata) […] ostacolando con tali mezzi illeciti la venditadell'abitazione di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] al consueto prezzo di mercato”;risulta già dal capo di imputazione che le minacce sarebbero consistitenell’intimidazione degli agenti immobiliari incaricati della vendita, ‘chiamandoliripetutamente, sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA], mettendo in vendita parti comuneavrebbe commesso una truffa, impedendo con ciò la vendita dell'immobile’;nessun vaglio valutativo risulta essere stato effettuato sull’idoneità della condottadescritta a configurare un'azione intimidatrice sui terzi, in grado di determinare laparte offesa ([OSCURATO:PERSONA]) alla prestazione richiesta, prestazione che non risultanemmeno a quest’ultimo prospettata.3.

Va sottolineato come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenzadi annullamento senza rinvio, se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito divalutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi difatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, nonrisultando necessari ulteriori accertamenti, e comunque se, per l'avvenutadisamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio dirinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatoriostoricamente accertata (Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017 Rv. 271831 – 01; Sez. 5,n. 7694 del 10/02/2026 Rv. 289324 - 01)Vale, nel caso in esame, l’applicazione della regola di giudizio di cui all’art.129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado delprocesso, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputatonon lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla leggecome reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione diprocedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.Nel caso del giudizio di legittimità, l’art. 620, lettera l), cod. proc. pen., trai casi di “annullamento senza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazioneritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ein ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio.Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciatanel senso di ritenere consentita l’adozione di una decisione di annullamento senzarinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunquetenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza(cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555).In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudicedi legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimiabbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito unacorretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logicanello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinateconclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, Rv. 203428).4.

La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio,perché il fatto non sussiste, non apparendo possibile, in un eventuale giudizio dirinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di TrentoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 22.01.2025, giudicando in sede di rinvio, la Corte diappello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava n.d.p. per remissione di querela ovvero perassenza della querela stessa in ordine ai reati di violenza privata e tentato furtoaggravato e rideterminava la pena, per il residuo reato di tentata estorsione, inanni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 1.000 di multa, confermando nel resto.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza per il tramite dell'avvocatoGiandomenico Pittelli, deducendo cinque motivi di ricorso, chiedendol’annullamento della sentenza.2.1 Con primo motivo si deduce la circostanza che la Corte di appello non hadichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati, mentre tutti i fatticontestati -anche in forma tentata- risalgono al periodo compreso tra il 2013 egiugno 2016.2.2 Con secondo motivo si evidenzia come la Corte d'appello abbia procedutoa trattazione scritta in assenza di richiesta di trattazione orale, senza pertantodecidere e motivare sulla mancata assunzione di una prova decisiva della qualel’appellante aveva fatto richiesta, anche alla luce della sentenza di annullamentodella Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio sottolineando che ‘nellasentenza impugnata non vi è alcuna risposta neanche implicita ai motivi di appellocon i quali […] era stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentalefinalizzata all'escussione di un testimone’; pertanto si sarebbe dovuto o motivaresul motivo proposto inerente la rinnovazione dibattimentale oppure non procederein camera di consiglio con trattazione scritta.In particolare, il direttore dell'ufficio tavolare di Egna non aveva confermatol'appartenenza del WC alla proprietà delle persone offese, ma aveva solo spiegatocome nel decreto tavolare, il vano era stato definito come WC ma successivamenteera stato corretto in ‘corridoio’; la questione riguardava invece un altro vano WC,costruito dall’imputato su parti condominiali, il cui accesso era poi stato murato,di modo che risultava possibile accedervi solo dal corridoio delle parti civili.2.3 Con riferimento al capo della sentenza in cui è stata confermata lacondanna per tentata estorsione si deduce contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione; la Corte di appello di Trento non spiega in alcun modo comeMattevi potesse concretamente e seriamente perseguire lo scopo di riacquistarel'appartamento mentre è pacifico, dall'attività istruttoria svolta, che non aveva imezzi economici per perseguire tale fine; inoltre, in assenza di perizia o comunquedi prove sul valore dell'appartamento stesso, la Corte ha affermato che la venditaè avvenuta a un prezzo sensibilmente inferiore al consueto prezzo di mercato.2.4 Con quarto motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla sussistenza del reato di tentato estorsione, che sisarebbe realizzato nella condotta reiterata di natura minacciosa realizzatadall’imputato nei confronti dei diversi agenti immobiliari incaricati dalla parte civiledi trovare un acquirente per la sua abitazione al consueto prezzo di mercato,mentre dalla dichiarazione dei testi Bassetti e Toccoli – agenti immobiliari- emergecome non vi fossero state minacce, ma che l'imputato li avesse contattati perevitare che venissero messe in vendita, quali pertinenze dell’immobile, aree di suaproprietà esclusiva, quali la piscina e il gazebo (fatto incontestato) e il WC del vanoscala; gli altri testi hanno affermato di non aver subito alcuna minaccia da partedel ricorrente; la Corte di appello risulta aver motivato in maniera del tuttocontraddittoria, affermando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contemporaneamente costrettola parte offesa a vendere, avrebbe impedito alla stessa di vendere, e poi l'avrebbenuovamente costretto a vendere l'appartamento ma ad un prezzo asseritamenteinferiore a quello di mercato.2.5 Con quinto motivo si deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo delreato di tentato estorsione, ed anche di quello soggettivo, non essendo emersaalcuna prova della volontà e coscienza di usare le asserite minacce al fine diprocurarsi con altrui danno un profitto ingiusto, identificato dalla Corte nel minorvalore dell'immobile a seguito del suo comportamento; nell'atto di appello eranogià stati sollevati i vizi citati, ma nella sentenza impugnata non vi è alcunamotivazione che ne sconfessi fondatezza e rilevanza.2.6 Con sesto motivo si censura la ricostruzione delle condotte di violenzaprivata quale parte integrante e antecedente logico per il reato di tentatoestorsione, in quanto, essendo il reato di violenza privata stato dichiarato estintoper remissione della querela, le condotte denunciate non possono più essereconsiderate dal giudice rilevanti ai fini della configurazione del reato di tentataestorsione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato con riferimento alla insussistenza del fatto di reatodi tentata estorsione ascritto al ricorrente, come dedotto nei motivi da 4 a 6, conconseguente irrilevanza degli altri motivi dedotti.2. In relazione all’unico ritenuto reato di tentata estorsione, infatti, ilprovvedimento impugnato mostra torsioni logiche-giuridiche e apparedisconnettersi dalle valutazioni già svolte dal primo giudice, anche senza volerconsiderare il limitato rispetto delle indicazioni della sentenza della Corte diCassazione, che aveva annullato la precedente sentenza con rinvio per nuovogiudizio, in quanto nella sentenza impugnata non vi era ‘alcuna risposta neancheimplicita ai motivi di appello con i quali da una parte era stata chiesta larinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'escussione di untestimonio e dall'altra era stata eccepita la violazione del principio del ne bis inidem o per meglio dire del mancato assorbimento delle condotte di violenza privatain quelle di tentata estorsione’.Non può affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano presoadeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti allapronuncia adottata attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sottoil profilo della correttezza logica, ovvero sulla base di apprezzamenti di fatto esentida connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logicocoerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. un. 25-11-95,Nel caso di specie, la pronuncia della Corte d'appello di Trento è non soloestranea al tessuto motivazionale della pronuncia di primo grado, ma anchecarente dal punto di vista della diversa ricostruzione fattuale e giuridica adottata.In particolare, la Corte ha ritenuto che “nel complesso quadro fattualeemergente dagli atti processuali si ricava con chiarezza un duplice livello di realtànelle condotte dell'imputato, il seguente: sul piano basico non avere più comevicini di casa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva avviato da tempoun rapporto ostile e conflittuale ” e, quindi “qualora si fosse realizzata unasituazione idonea e propizia allo scopo di acquistare o fare acquistare ad un propriofamiliare il bene immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] a un prezzoparticolarmente conveniente e inferiore al valore di mercato di tale bene immobile.Tale situazione idonea e propizia si è creata successivamente tramite le condottepenalmente illecite realizzate e configuranti il reato di tentata estorsione di cuiall'imputazione”.Le condotte illecite sono state individuate, oltre che nelle condotte diviolenza privata, per le quali è intervenuta remissione di querela, “nella condottareiterata di natura minacciosa realizzata nei confronti dei diversi agenti immobiliari(pg. 11 della sentenza impugnata) […] ostacolando con tali mezzi illeciti la venditadell'abitazione di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] al consueto prezzo di mercato”;risulta già dal capo di imputazione che le minacce sarebbero consistitenell’intimidazione degli agenti immobiliari incaricati della vendita, ‘chiamandoliripetutamente, sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA], mettendo in vendita parti comuneavrebbe commesso una truffa, impedendo con ciò la vendita dell'immobile’;nessun vaglio valutativo risulta essere stato effettuato sull’idoneità della condottadescritta a configurare un'azione intimidatrice sui terzi, in grado di determinare laparte offesa ([OSCURATO:PERSONA]) alla prestazione richiesta, prestazione che non risultanemmeno a quest’ultimo prospettata.3. Va sottolineato come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenzadi annullamento senza rinvio, se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito divalutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi difatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, nonrisultando necessari ulteriori accertamenti, e comunque se, per l'avvenutadisamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio dirinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatoriostoricamente accertata (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 Rv. 271831 – 01; Sez. 5,n. 7694 del 10/02/2026 Rv. 289324 - 01)Vale, nel caso in esame, l’applicazione della regola di giudizio di cui all’art.129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado delprocesso, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputatonon lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla leggecome reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione diprocedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.Nel caso del giudizio di legittimità, l’art. 620, lettera l), cod. proc. pen., trai casi di “annullamento senza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazioneritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ein ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio.Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciatanel senso di ritenere consentita l’adozione di una decisione di annullamento senzarinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunquetenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza(cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555).In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudicedi legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimiabbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito unacorretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logicanello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinateconclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, Rv. 203428).4. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio,perché il fatto non sussiste, non apparendo possibile, in un eventuale giudizio dirinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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