CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni della parte civile costiuita; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 640, cod. pen., e che propone una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto che tale motivo è altresì manifestamente infondato in quanto denuncia vizi che tuttavia non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale articola la motivazione con argomentazioni esenti da vizi logici, esplicitando le ragioni poste a base del convincimento giudiziale in applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove la responsabilità per il reato di truffa viene dedotta da una pluralità di elementi che tutti convergono nell'imputazione, tra i quali: la titolarità del veicolo, la mancata allegazione da parte dell'imputato di circostanze idonee a dimostrarne l'estraneità rispetto al fatto, nonché il contesto seriale e sistematico fatto di plurimi precedenti accessi autostradali con elusione del pedaggio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che deve invece essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, atteso che essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass,; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 2026 [OSCURATO:PERSONA] 3