CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 13004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27614/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2104/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/07/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori; rilevato che il predetto atto risulta sottoscritto per adesione dai controricorrenti e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i