CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; (L • OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative alla determinazione della pena da parte del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; Rilevato che la Corte di appello ha motivato la determinazione della pena non illogicamente in ordine alla gravità delle condotte accertate, indipendentemente dall'erroneo riferimento al minimo della pena; Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta; Rilevato che il motivo è inammissibilmente volto a pervenire ad un diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 o