CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2017 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del 16 marzo 2016 del Tribunale di Fermo che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, da lui commessi quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 29 maggio 2003, unificati a fini sanzionatori in un unico reato di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1 r.d. n. 267 del 1942 e lo aveva condannato alla pena di giustizia oltre che alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. cit., la cui durata veniva indicata in anni dieci, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela del fallimento, costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esposti congiuntamente per esigenze di sintesi, il ricorrente si duole della violazione della legge penale ed in particolare degli artt. 157 e 161 cod. pen. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la estinzione del reato per prescrizione. Segnala che, essendo il reato stato commesso il 29 maggio 2003 e non essendo stata contestata l'aggravante del danno di rilevante gravità, il reato si è ormai estinto per prescrizione, non essendo intervenuto un adeguato periodo di sospensione del relativo termine o altre cause che ne abbiano impedito la maturazione. Né risulta contestata la recidiva, per la applicazione della quale neppure ricorrono i presupposti, non essendo il Tamborini stato condannato con sentenza passata in giudicato in data anteriore al 29 maggio 2003. Laddove la Corte di appello avesse inteso applicare la recidiva, sarebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen.; in ogni caso la recidiva neppure è stata ritenuta dal giudice di primo grado, cosicché la sua applicazione in appello e senza impugnazione del Pubblico ministero integrerebbe una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. 2.2. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 216 e 217 r.d. n. 267 del 1942, sostenendo che il disordine contabile era dovuto a mera negligenza e non all'intento di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, cosicché il reato andrebbe qualificato come bancarotta semplice documentale e che sul punto la Corte territoriale ha omesso di motivare. 2.3. Con il sesto motivo il ricorrente si duole del diniego dell'attenuante speciale prevista dall'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942, applicabile in virtù della tenuità del danno patrimoniale; detta disposizione sarebbe stata violata e comunque il diniego sarebbe immotivato.3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire documentazione dalla quale risulta il decesso del suo assistito in Fossombrone il 4 settembre 2020. 4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca