CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 10244/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena di mesi 7 e giorni 28 di reclusione, inflitta per reati di detenzione di sostanze stupefacenti, commessi nel 2016. I giudici della sorveglianza, dato atto che il condannato annovera due precedenti penali per reati di analoga natura, commessi rispettivamente nel 2016 e nel 2022, hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto negli elenchi anagrafici comunali, non ha indicato un domicilio idoneo all’esecuzione delle misure richieste, né ha allegato alcuna concreta disponibilità lavorativa, evidenziando che non si era proceduto alla notifica dell’ordine di esecuzione della pena con contestuale decreto di sospensione per irreperibilità del destinatario. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 127, 656, comma 6, e 666 cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza camerale del 3 aprile 2025, finalizzata a corroborare l’istanza di espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale in Albania mediante la produzione di idonea documentazione, ricevuta dal difensore soltanto il 14 aprile 2025, attestante la residenza e lo svolgimento di attività lavorativa nello Stato estero. Rappresenta di essere stato informato dell’emissione a suo carico dell’ordine di esecuzione l’11 dicembre 2023, in occasione dell’imbarco per l’Albania presso lo scalo di Bari: non essendo possibile in tale frangente procedere alla notifica del predetto atto, era stato invitato a presentarsi presso il Commissariato competente di Anzio-Nettuno per il relativo adempimento; all’invito il destinatario aveva dichiarato che sarebbe rientrato in Italia al fine di ottemperarvi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento 2. Va detto innanzitutto che del tutto legittimamente, con decisione insindacabile nella presente sede, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di rinvio formulata dal difensore del condannato all’udienza del 3 aprile 2025, finalizzata alla produzione di documentazione a quella data non ancora nella disponibilità del professionista, che peraltro, per quanto sarà appresso esposto, risulta inidonea ad incidere sull’esito del procedimento. 3. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata è corretta e va esente da censure. È incontestato che l’ordine di esecuzione della pena, con contestuale decreto di sospensione, non sia stato notificato per irreperibilità del condannato. Il ricorrente, pur rappresentando di averne avuto notizia in occasione dell’imbarco verso l’Albania, non deduce di aver dato seguito all’invito a presentarsi per ricevere la notifica, ovvero di aver comunicato all’autorità giudiziaria la residenza o la dimora all’estero in vista degli adempimenti di cui all’art. 169 cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dell’irreperibilità del condannato e dell’assenza di un domicilio in Italia, ha giustamente concluso per il rigetto dell’istanza, tenuto conto dell’assenza delle condizioni per la concreta eseguibilità delle richieste misure alternative, nonché dell’omessa allegazione di un progetto risocializzante imperniato sullo svolgimento di attività lavorativa. Questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato il principio di diritto secondo cui la presenza nel territorio nazionale del condannato non è presupposto di ammissibilità dell’istanza di misure alternative alla detenzione, che quindi può essere presentata anche da chi si trovi all’estero, ma condiziona la concedibilità del beneficio, che va eseguito in Italia e quindi richiede che il destinatario si trovi al momento dell’ammissione sul territorio nazionale (Sez. 1, n. 1914 del 27/10/2023, dep. 2024, Hussein, Rv. 285834 – 01; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260722; Sez. 1, n. 18225 del 25/03/2014, Valtriani, Rv. 261994; Sez. 1, n. 29655 del 17/06/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226139). Il principio va ribadito, in particolare, per la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale implica il necessario svolgimento in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all’estero da parte di uffici consolari (così, tra le altre, Sez. 7, n. 34747 del 11/12/2014, Calanna, Rv. 264445 – 01; Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172 – 01; Sez. 1, n. 18862 del 27/03/2007, Magnani, Rv. 237363 - 01). Sempre in tema di affidamento in prova si è evidenziato che la misura alternativa, postulando un contatto diretto fra il Servizio sociale e la persona fisica dell’interessato, presuppone indefettibilmente la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell’applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191 - 01; Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, Rv. 205695 - 01). Il rigore dei principi esposti è temperato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, che consente la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338 - 01). Ed invero, «l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente (nella specie, Germania), qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144 - 01). La normativa di matrice europea è tuttavia inapplicabile alla chiesta concessione della misura alternativa in Albania, trattandosi di Stato che non fa parte dell’Unione. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese