CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25996‒2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Rosario FORTINO e Gianfrancesco VETERE, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 94, presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto: Tributi‒ cartella di pagamento –notifica a mezzo posta e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 375/02/2015 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata in data 19/03/2015; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.In controversia relativa ad impugnazione di un a cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA, IRES ed IRAP dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per gli anni d’imposta 2002 e 2003, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria rigettava il primo motivo dell’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo regolare la notifica della cartella effettuata a mezzo posta in quanto espressamente prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dichiarava inammissibili gli altri motivi di impugnazione in quanto aspecifici. 2. Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a d un unico articolato motivo, cui replicanole intimate con separati controricorsi . Considerato che: 1. Va premesso che la deduzione di « contraddittoria motivazione circa due punti controversi e decisivi per il giudizio» rinvenibile nell’incipit dell’esposizione dei “motivi di diritto” del ricorso in esame, da considerarsi autonoma censura mossa alla statuizione d’appello, va dichiarata inammissibile in quanto formulata genericamente e senza alcun ulteriore svilu ppo argomentativo. 2. Ciò posto, occorre precisare che, seppure l’unico motivo di ricorso proposto dalla ricorrente non contenga una specifica indicazione del vizio dedotto e delle norme censurate, dalle argomentazioni in esso svolte emerge in maniera evidente che la ricorrente ha dedotto due diverse censure: a) con la prima la società ricorrente impugna la statuizione d’appello che ha ritenuto legittim a la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta, in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973; b) con la seconda impugna la sentenza della CTR là dove ha dichiarato inammissibili i motivi di appello per difetto di specificità degli stessi, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3. La prima censura è manifestamente infondata. 3.1. Invero la motivazione in forza della quale la CTR ha respinto il gravame della contribuente volto a sostenere l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente da parte dell'agente della riscossione per mezzo del servizio postale, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le molte, Cass., Sez. U, 28 settembre 2016, n. 19071; Cass. sez. 5, 12 novembre 2015, n. 23182; Cass. sez. 6-5, ord. 22 ottobre 2015, n. 21558; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2017, n. 15441; Cass., Sez. 6- 5, 14 novembre 2017, n. 26944; Cass., Sez. 6-5, 19 novembre 2018, n. 29710), secondo cui «la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficio postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e dei soggetti ivi indicati». Al riguardo si è, inoltre, precisato che «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (Cass. n. 28872 del 2018; in termini anche Cass. n. 12083 del 2016e Cass. n. 10037 del 2019). 3.2. Come ch iarito nella pronuncia appena sopra citata, l’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato atto, ha trovato autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi ha preliminarmente rilevato «come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che«la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questo contesto, l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. È questa particolare funzione svolta dall'agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta" delle cartelle di pagamento». Ha quindi rilevato che «la semplificazione insita nella notificazione diretta»,consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)», «anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...1 è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973». Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 «c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto». Ed il pur rilevato «scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva», secondo la Corte costituzionale, «è suscettibile di essere riequilibrato per soddisfare l'esigenza di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti» attraverso il ricorso alla rimessione in termini di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., «disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l'impugnazione degli atti impositivi (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sottosezione-T, ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1486)». Richiesta che nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto di aver avanzato, come invece avrebbe potuto e dovuto fare, sussistendone i presupposti, fin dal momento della proposizione dell'originario ricorso (anno 2015), essendosi questa Corte già pronunciata nel senso dell'ammissibilità della predetta disposizione processuale anche nel giudizio tributario e «non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, da intendere anche in relazione alla proposizione del ricorso avverso atti tributari» (v. Cass., Sez. 5, sentenza n. 3277 del 02/03/2012, Rv. 622005). 4. La second a censura , che è ammissibile in quanto la ricorrente ha allegato al ricorso la sentenza di primo grado e l’atto di appello, in cui sono di immediata evidenza i motivi di impugnazione proposti avverso la prima sfavorevole sentenza, è fondato e va accolto. 5. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravarne, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^- 5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 6. Orbene, la Corte territoriale non si è attenuta ai predetti principi ed è, quindi, incora in errore di diritto là dove ha ritenuto necessaria, ai fini della ammissibilità dell’appello, che i motivi di impugnazione dovessero necessariamente « aggredire le motivazioni della sentenza di primo grado»e la parte non potesse limitarsi «a riproporre il contenuto delle doglianze avanzate verso l’atto impositivo»(sentenza CTR, pag. 1). 7. In estrema sintesi, il ricorsova accolto nei termini di cui in motivazione; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra