CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 47230/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/5/2021 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Di gabbia Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, ha rigettato l'appello proposto - tra gli altri e per quanto in questa sede di interesse - da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare emessa in data 1.3.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno con al quale ai predetti è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo per mesi dodici di esercitare attività professionale e di impresa nel settore immobiliare essendosi ritenuta la gravità indiziaria a loro carico in ordine al delitto di corruzione di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Livorno con incarico di "posizione organizzativa dell'Ufficio <[OSCURATO:PERSONA] e Demanio>, inserito nell'area <[OSCURATO:PERSONA] e Demanio> che rivelava ai predetti indagati informazioni riservate, contattato per fini privati altri dipendenti o funzionari pubblici, intervenendo su di loro per velocizzare pratiche o ricevere informazioni sul loro stato, sottostimando il valore di immobili comunali destinati alla cessione a privati, redatto pratiche di natura privata formalmente ricondotte a liberi professionisti compiacenti, collaborando con agenti immobiliari o con privati acquirenti degli immobili, ricevendo in cambio incarichi e remunerazíoni. 2. Avverso la ordinanza ricorrono i predetti indagati. 3. Con atto di ricorso nell' interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari affermata sulla base della sola gravità della condotta ritenendo la adeguatezza della misura applicata, senza considerare i requisiti di concretezza ed attualità della misura in rapporto al decorso temporale dalle condotte (tre anni) e dal momento in cui il ricorrente ha appreso del procedimento a suo carico a seguito del provvedimento di sequestro che lo ha attinto (15 mesi) ed alla recisione dei rapporti con il Nencioni e l'assenza di qualsiasi ulteriore affare immobiliare. 4. Con unico atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non essendosi considerato - ai fini della concretezza ed attualità - la recisione dei rapporti con l'unico pubblico ufficiale coinvolto nella fattispecie corruttiva - il Nencioni - che ha interrotto la sua attività e con il quale risultano interlocuzioni fino al novembre 2019 nonché la personalità dei ricorrenti, dei quali si trascura l'incensuratezza e la assoluta normale condotta di vita, non potendosi ascrivere alla professione svolta dai ricorrenti indici incidenti sulla prognosi cautelare. 5. Ritiene la Corte che i ricorsi sono infondati e devono essere respinti. 6. Quanto alla posizione del Bendinelli il Tribunale ha correttamente giustificato la ricorrenza delle esigenze cautelari considerando il coinvolgimento del ricorrente in plurime vicende ed il costante punto di riferimento da lui rappresentato per il Nencioni, ha individuato nelle condotte del ricorrente lo svolgimento di un'attività imprenditoriale attraverso approcci indebiti con un pubblico ufficiale corruttibile individuato quale elemento di forza e di costante riferimento, così caratterizzandosi un modo di condurre l'impresa. 7. Quanto alla posizione dei [OSCURATO:PERSONA], è analogamente correttamente valorizzata - ai fini della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari - la condivisione da parte dei ricorrenti del sistema corruttivo che aveva quale fulcro il Nencioni, esprimendosi - attraverso le loro condotte - la spregiudicatezza dei ricorrenti nel ricorrere allo strumento della corruttela per ottenere indebiti vantaggi per la propria impresa. 8. li giudizio espresso in relazione alle posizioni dei ricorrenti è conforme al prevalente condivisibile orientamento secondo il quale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2,n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785); ancora, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); infine, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma ìndica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1 n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). 9. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso i