CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25818-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA GOLAMETTOn. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difes o in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 68, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 802/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/06/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c. depositato il 15.11.2010 il [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Catanzaro, esponendo che il convenuto aveva realizzato un accesso autonomo sull’androne condominiale, prima non esistente, e chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi. Nella resistenza del convenutoil Tribunale, rilevato che il Cananzi non partecipava alle spese dell’androne, configurava su quest’ultimo un condominio parziale, del quale il predetto non faceva parte, ed accoglieva la domanda, dapprima in via sommaria, e poi con sentenza n. 1489/2016. Con la sentenza impugnata, n. 802/2021, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dal Cananzi avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, i l ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1102, 1170 e 1027 c.c., perché la Corte di Appello, pur avendo affermato che il cortile è a servizio dell’intero edificio –respingendo, in tal modo, la tesi del [OSCURATO:PERSONA], accolta dal Tribunale, secondo cui esisterebbe un condominio parziale tra i soli condomini aventi accesso al cortile stesso, al quale il ricorrente sarebbe estraneo–non ha poi esaminato la domanda con cui il Cananzi chiedeva fosse accertato il suo diritto di comproprietà sul bene di cui è causa. La censura è infondata. La Corte distrettuale ha applicato l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “È illegittima l'apertura di un varco praticata da un condomino nel muro dell'edificio condominiale, al fine di mettere in comunicazione l'appartamento di sua proprietà esclusiva con l'andito di una scala destinata a servire un'altra parte di fabbricato, comportando tale utilizzazione l'imposizione sul bene di un peso che dà luogo ad una servitù in favore di una unità immobiliare esterna alla limitata contitolarità di esso, con conseguente alterazione della destinazione di cosa comune” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 35955 del22/11/2021, Rv. 663074 ). Il principio, affermato nell’ambito di una controversia proposta da un condominio, avente un'unica entrata e due scale, nei confronti di un condomino che aveva aperto un varco sul pianerottolo della scala che non serviva l'appartamento di sua proprietà,è coerente con il più generale orientamento secondo cui “In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria – si da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra–mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 5060 del 25/02/2020, Rv. 657264 ; conf. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 32437 del 11/12/2019 , Rv. 656216). Poiché nel caso di specie la causa ha ad oggetto una domanda di tutela del possesso, la modificazione dello stato dei luoghi, idonea a costituire, a carico dell’androne condominiale, un peso prima inesistente, rappresentato –appunto–dalla nuova apertura p raticatavi dal Cananzi, odierno ricorrente, è di per sé idonea a costituire turbativa. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “In tema di azioni a difesa delpossesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica d ello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo alpossesso altrui e a produrre un'apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, sicché costituisce turbativa del possesso l'installazionedi una porta sul muro comune, che limita le possibilità di utilizzazione del corrispondente spazio da parte dell'altro proprietario e consente l'esercizio di una servitù di passaggio sul fondo di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 26787 del 23/10/2018 , Rv. 651378).L’argomento ulteriore, valorizzato dalcondominio controricorrente, secondo cui il Cananzi, non partecipando alle spese di manutenzione dell’androne, non ne sarebbe stato comproprietario, non è di per sé rilevante ai fini della decisione sulla domanda possessoria oggetto di causa, ma costituisce un ulteriore indizio in relazione all’insussistenza di un possesso dell’androne, sia pur mediato, in capo al Cananzi. Il profilo dell’accertamento, in capo a quest’ultimo, della condizione soggettiva di comproprietario dell’androne, il cui omesso esame viene lamentato dall’odierno ricorrente, non è a sua volta rilevante, trattandosi di controversia di natura possessoria, e potrà eventualmente essere approfonditoin sede petitoria. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto