CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09854/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del difensore in favore di [OSCURATO:PERSONA] specie quanto ad omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi costituisce pedissequa riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente rappresentato, analizzandoli dapprima singolarmente e, in seguito, complessivamente, gli elementi logici che hanno portato a ritenere che i Depalma avessero fornito l'abitazione in cui il latitante si nascondeva per sfuggire all'esecuzione dell'ordine di esecuzione; rilevato che analogo limite incontra la censura in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo la decisione valorizzato la gravità della condotta ed il profilo personologico del ricorrente; che manifestamente infondata risulta la dedotta mancata motivazione in ordine alle attenuanti generiche chiaramente esposta là dove (pag. 7), immediatamente dopo aver confermato la sussistenza dei presupposti per la contestata recidiva, fa espresso riferimento alla irrilevanza della collaborazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla scoperta dell'allaccio di energia elettrica (aspetto non a caso corrispondente al profilo che la difesa, nel motivo di appello, intendeva valorizzare in favore di [OSCURATO:PERSONA] per la concessione delle circostanze attenuanti) ed alla complessiva adeguatezza della pena per come determinata anche alla luce dei precedenti penali; tale circostanza è resa palese allorché, passando ad analizzare le ragioni dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], afferma: "per le attenuanti generiche non vi sono affatto adeguati elementi positivi neppure per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]", sintagma che implica come le ragioni in precedenza enunciate fossero tese proprio a giustificare il diniego delle invocate circostanze in favore dell'altro imputato ([OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co