Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04462/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 65/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’EMILIA - ROMAGNA n. 1964/2018depositata il 19/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento n.

THS047700399/2013 relativo all’anno d’imposta 2008, notificato dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], venivano disconosciuti i benefici di cui alla legge n. 398/1991 con contestuale accertamento di un reddito imponibile Ires ed Irap pari ad euro 302.076,00, nonché un imponibile Iva pari ad euro 398.766,00, oltre le conseguenti maggiori imposte e sanzioni pari ad euro 122.157,00.

L’Associazione impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 484/03/2014 emessa in data 21/10/2014, accoglieva il ricorso del contribuente.

Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna che, con la sentenza n. 1964/2018 pronunciata in data 7/06/2018 e depositata in data 19/07/2018, accoglieva l’appello erariale riformando la sentenza impugnata.

Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste in giudizio ma non deposita controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 40 D.lgs. 546/1992, benché a conoscenza della morte del difensore della parte appellata.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione del medesimo ad opera della parte interessata.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per aver la CTR indicato nella sentenza impugnata le presunzioni gravi, precise e concordanti poste a fondamento del metodo di accertamento adottato dall’Ufficio procedente e per non aver esaminato la prova contraria fornita dal contribuente in primo grado.

Con atto del 7 aprile 2025, la ricorrente ha evidenziato che, in costanza di giudizio, il coobbligato [OSCURATO:PERSONA], ha aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, co. da 231 a 252, L. n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater), corrispondendo per intero le somme dovute.

Su queste basi la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, insistendo per la declaratoria di estinzione del presente giudizio, declaratoria che va, sussistendone i presupposti, effettivamente pronunciata, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio, compensan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 65/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA - ROMAGNA n. 1964/2018depositata il 19/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento n. THS047700399/2013 relativo all’anno d’imposta 2008, notificato dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], venivano disconosciuti i benefici di cui alla legge n. 398/1991 con contestuale accertamento di un reddito imponibile Ires ed Irap pari ad euro 302.076,00, nonché un imponibile Iva pari ad euro 398.766,00, oltre le conseguenti maggiori imposte e sanzioni pari ad euro 122.157,00. L’Associazione impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 484/03/2014 emessa in data 21/10/2014, accoglieva il ricorso del contribuente. Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna che, con la sentenza n. 1964/2018 pronunciata in data 7/06/2018 e depositata in data 19/07/2018, accoglieva l’appello erariale riformando la sentenza impugnata. Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste in giudizio ma non deposita controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 40 D.lgs. 546/1992, benché a conoscenza della morte del difensore della parte appellata. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per non aver la CTR dichiarato l’avvenuta estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione del medesimo ad opera della parte interessata. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per aver la CTR indicato nella sentenza impugnata le presunzioni gravi, precise e concordanti poste a fondamento del metodo di accertamento adottato dall’Ufficio procedente e per non aver esaminato la prova contraria fornita dal contribuente in primo grado. Con atto del 7 aprile 2025, la ricorrente ha evidenziato che, in costanza di giudizio, il coobbligato [OSCURATO:PERSONA], ha aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, co. da 231 a 252, L. n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater), corrispondendo per intero le somme dovute. Su queste basi la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, insistendo per la declaratoria di estinzione del presente giudizio, declaratoria che va, sussistendone i presupposti, effettivamente pronunciata, con compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio, compensan
Sentenza Cassazione n. 04462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris