Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:596
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]101/01
Procedimento penale
a carico di
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Göta hovrätt (Svezia)]
«Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione – Pubblicazione dei dati personali su Internet – Luogo della pubblicazione – Nozione di trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Libertà d'espressione – Compatibilità con la direttiva 95/46 di una protezione più ampia dei dati personali da parte della normativa di uno Stato
membro»
Conclusioni dell'avvocato generale A. Tizzano, presentate il 19 settembre 2002
Sentenza della Corte 6 novembre 2003
Massime della sentenza
1..
Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Nozione di trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato – Operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il loro
nome vuoi con altri mezzi – Inclusione – Eccezioni – Attività proprie degli [OSCURATO:PERSONA] o delle autorità statali ed estranee ai settori di attività dei singoli – Attività rientranti nell'ambito della vita privata o familiare dei singoli – Trattamento di dati personali consistente nella loro pubblicazione su Internet effettuato per l'esercizio di attività religiose
o di volontariato – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE, art. 3, nn. 1 e 2, primo e secondo trattino)
2..
Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Nozione di dato personale relativo alla salute – Menzione di una ferita al piede che ha dato luogo a un congedo parziale per malattia – Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 8, n. 1)
3..
Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Nozione – Iscrizione di dati su una pagina Internet resi accessibili alle persone in possesso dei mezzi tecnici per consultarli, anche
di paesi terzi – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 25)
4..
Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Rispetto dei diritti fondamentali – Libertà di espressione – Obbligo per le autorità nazionali incaricate di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva di garantire un
giusto equilibrio fra i diritti e gli interessi in causa
([OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo, art. 10; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)
5..
Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 95/46 – Normativa nazionale che garantisce la tutela dei dati personali – Necessaria conformità tanto alle disposizioni della direttiva quanto alla sua finalità – Possibilità per lo Stato membro di estenderne la portata a settori non inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva – Limiti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46)
1.
L'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il
loro nome, vuoi con altri mezzi, ad esempio indicando il loro numero di telefono o informazioni relative alla loro situazione
lavorativa e ai loro passatempo, costituisce un
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Un siffatto trattamento di dati personali effettuato per
l'esercizio di attività religiose e di volontariato non rientra in alcuna delle eccezioni che figurano al n. 2 del detto articolo.
Infatti, da un lato, la prima eccezione, prevista al primo trattino del n. 2, riguarda i trattamenti di dati personali effettuati
per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai
titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea, e comunque i trattamenti aventi ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa,
la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni
di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale. Le attività indicate, a mo' di esempio,
in tale disposizione sono, in tutti i casi, attività proprie degli [OSCURATO:PERSONA] o delle autorità statali, estranee ai settori di
attività dei singoli e destinate a definire la portata dell'eccezione ivi prevista, di modo che detta eccezione si applica
solo alle attività che vi sono espressamente menzionate e che possono essere ascritte alla stessa categoria. Ora, attività
a titolo religioso o di volontariato non sono equiparabili alle attività indicate nella detta disposizione e non sono quindi
comprese in tale eccezione. D'altra parte, la seconda eccezione, prevista al secondo trattino dello stesso n. 2, comprende
unicamente le attività che rientrano nell'ambito della vita privata o familiare dei singoli, il che manifestamente non avviene
nel caso del trattamento di dati personali consistente nella loro pubblicazione su Internet in modo da rendere tali dati accessibili
ad un numero indefinito di persone. v. punti 27, 38, 43-48, dispositivo 1-2
2.
Il fatto che una persona si è ferita a un piede e si trova in congedo parziale per malattia costituisce un dato personale
relativo alla salute ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Infatti, in considerazione dell'oggetto di
tale direttiva, l'espressione
dati relativi alla salute utilizzata in tale disposizione impone un'interpretazione ampia tale da comprendere informazioni riguardanti tutti gli aspetti,
tanto fisici quanto psichici, della salute di una persona. v. punti 50-51, dispositivo 3
3.
Non si configura un
trasferimento verso un paese terzo di dati ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, allorché una persona che si trova in uno Stato membro inserisce in
una pagina Internet ─ caricata presso una persona fisica o giuridica che ospita (
web hosting provider) il sito Internet nel quale la pagina può essere consultata e che è stabilita nello Stato stesso o in un altro Stato membro
─ dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi
terzi. Infatti, tenuto conto, da una parte, dello stato di sviluppo di Internet all'epoca dell'elaborazione della direttiva 95/46
e, dall'altra, della mancanza di criteri applicabili all'uso di Internet nel suo capo IV, che comprende il detto art. 25,
volto a garantire un controllo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri sui trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi e a vietare
questi trasferimenti allorché non offrono un livello di tutela adeguato, non si può presumere che il legislatore comunitario
avesse l'intenzione di includere prospettivamente nella nozione di
trasferimenti verso un paese terzo di dati personali una tale iscrizione di dati su una pagina Internet, anche se questi sono resi accessibili alle persone di paesi terzi in
possesso dei mezzi tecnici per consultarli. v. punti 63-64, 68, 71, dispositivo 4
4.
Le disposizioni della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale
di libertà di espressione o con altri diritti e libertà vigenti all'interno dell'Unione europea e che trovano corrispondenza,
tra l'altro, nell'art. 10 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati
di applicare la normativa interna che traspone la detta direttiva garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi
in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. v. punto 90, dispositivo 5
5.
Le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per garantire la protezione dei dati personali devono essere conformi tanto alle disposizioni
della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, quanto al suo obiettivo, consistente nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione
dei dati personali e la tutela della vita privata. Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della
normativa nazionale di attuazione della detta direttiva a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima,
purché non vi osti alcun'altra disposizione del diritto comunitario. v. punto 99, dispositivo 6
SENTENZA DELLA CORTE
6 novembre 2003
(1)
«Direttiva 95/46/CE – Ambito di applicazione – Pubblicazione dei dati personali su Internet – Luogo della pubblicazione – Nozione di trasferimento di dati personali verso paesi terzi – Libertà di espressione – Compatibilità con la direttiva 95/46 di una protezione più ampia dei dati personali da parte della normativa di uno Stato
membro»
Nel procedimento C-101/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Göta hovrätt (Svezia)
nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente, in particolare, sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995,
95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (GU L 281, pag. 31),
LA CORTE,,
composta dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. [OSCURATO:PERSONA], C.
[OSCURATO:PERSONA], J.N. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, D.A.O. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e J.-P. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra
F. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. von [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
─
per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal sig. S. Larsson, advokat;
─
per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;
─
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;
─
per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;
─
per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. S. Larsson, del governo svedese, rappresentato
dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra B. Hernqvist, in qualità di agente, del governo dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra
J. van Bakel, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra J. Stratford, della [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. C. Docksey, in qualità di agente, e dell'Autorità di vigilanza AELS, rappresentata
dalla sig.ra D. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, all'udienza del 30 aprile 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 23 febbraio 2001, pervenuta in cancelleria il 1° marzo successivo, il Göta hovrätt (Corte d'appello della regione
del Götaland) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, sette questioni pregiudiziali vertenti, in particolare,
sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281,
pag. 31).
2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale svoltosi dinanzi al suddetto giudice contro la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA], imputata di aver violato la normativa svedese relativa alla protezione dei dati personali pubblicando nel suo sito
Internet dati personali riguardanti un certo numero di persone che lavorano, come lei, in qualità di volontari in una parrocchia
della Chiesa protestante di Svezia.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
La direttiva 95/46 riguarda, come risulta dall'art. 1, n. 1, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone
fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riferimento al trattamento dei dati personali.
4
L'art. 3 della direttiva 95/46, relativa al suo campo di applicazione, così dispone:
1.
Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato
nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2.
Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:
─
effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste
dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la
difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni
di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
─
effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico
.
5
L'art. 8 della direttiva 95/46, dal titolo
Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati, così recita:
1.
[OSCURATO:PERSONA] membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla
vita sessuale.
2.
Il paragrafo 1 non si applica qualora:
a)
la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione
dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al
paragrafo 1, oppure
b)
il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia
di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate
garanzie, oppure
c)
il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui
la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o
d)
il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non
persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito
e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione
o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate;
o
e)
il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare
o difendere un diritto per via giudiziaria.
3.
Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla
somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un
professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme
stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona ugualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.
4.
Purché siano previste le opportune garanzie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire
ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità
di controllo.
5.
I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere
effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del
diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale
che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo
sotto il controllo dell'autorità pubblica.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano
ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.
6.
Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla [OSCURATO:PERSONA].
7.
[OSCURATO:PERSONA] membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo
di portata generale può essere oggetto di trattamento
.
6
L'art. 9 della direttiva 95/46, dal titolo
Trattamenti di dati personali e libertà d'espressione, dispone quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione
artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino
necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.
7
L'art. 13 della direttiva 95/46, dal titolo
Deroghe e restrizioni, dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare restrizioni a taluni obblighi posti dalla direttiva a carico del responsabile
del trattamento dei dati, in particolare quanto all'informazione delle persone interessate, qualora le suddette restrizioni
siano necessarie alla salvaguardia, ad esempio, della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, di un
rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, nonché all'accertamento e al perseguimento
di infrazioni penali o di violazioni della deontologia di professioni regolamentate.
8
L'art. 25 della direttiva 95/46, che figura nel capo IV intitolato
Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, è formulato come segue:
1.
[OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati
a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce
un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.
2.
L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative
ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei
dati, le finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto,
generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi
osservate.
3.
[OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello
di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.
4.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un
livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie
per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.
5.
[OSCURATO:PERSONA] avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di
cui al paragrafo 4.
6.
[OSCURATO:PERSONA] può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un
livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale
o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini
della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.
[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA].
9
Al momento dell'adozione della direttiva 95/46, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha rilasciato, a proposito dell'art. 9 di questa, una dichiarazione
iscritta nel verbale del Consiglio (documento del Consiglio 2 febbraio 1995, n. 4649/95), che recita: [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ritiene che la nozione di espressione artistica e letteraria si riferisca ai mezzi d'espressione anziché
al contenuto della comunicazione o alla sua qualità.
10
[OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 (in prosieguo: la
CEDU), prevede, all'art. 8, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e contiene, all'art. 10, disposizioni relative
alla libertà di espressione.
La normativa nazionale
11
La direttiva 95/46 è stata recepita nell'ordinamento svedese con la Personunppgiftslag, SFS 1998, n. 204 (legge svedese sui
dati personali; in prosieguo: la
PUL).
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
12
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], oltre ad occupare un posto di lavoro subordinato come agente per la manutenzione, esercitava la funzione
di formatrice di comunicandi nella parrocchia di Alseda (Svezia). Essa ha seguito un corso di informatica nell'ambito del
quale doveva in particolare creare una pagina iniziale su Internet (
home page). Alla fine del 1998 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha creato, a casa sua e con un personal computer, alcune pagine Internet allo scopo
di consentire ai parrocchiani che si preparavano alla cresima di ottenere facilmente le informazioni di cui avevano bisogno.
A sua richiesta, l'amministratore del sito della Chiesa di Svezia ha creato un collegamento ipertestuale (
link) fra tali pagine e il suddetto sito.
13
Le pagine in questione contenevano informazioni sulla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e su 18 suoi colleghi della parrocchia, compreso il
loro nome e cognome o, talvolta, soltanto il loro nome. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre descritto, in termini leggermente scherzosi,
le mansioni dei colleghi e le loro abitudini nel tempo libero. In molti casi, era inoltre descritta la loro situazione familiare
ed erano indicati i recapiti telefonici nonché altre informazioni. Per di più, era in particolare riferito il fatto che una
collega, essendosi ferita ad un piede, era in congedo parziale per malattia.
14
Dell'esistenza di tali pagine la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva informato i suoi colleghi, né aveva chiesto il loro consenso,
né aveva dichiarato di averle realizzate alla Datainspektion (ente pubblico per la tutela dei dati trasmessi per via informatica).
Essa ha eliminato le pagine in questione non appena è venuta a conoscenza del fatto che queste non erano apprezzate da taluni
suoi colleghi.
15
Il Pubblico ministero ha promosso un procedimento penale nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per violazione della PUL ed
ha concluso per la sua condanna, per aver:
─
sottoposto a trattamento automatizzato taluni dati senza prima informarne per iscritto la Datainspektion (art. 36 della PUL);
─
trattato senza autorizzazione dati personali sensibili, cioè quelli relativi ad una ferita al piede e ad un congedo parziale
per malattia (art. 13 della PUL);
─
trasferito verso paesi terzi dati personali sottoposti ad un trattamento non autorizzato (art. 33 della PUL).
16
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha confermato i fatti, ma ha contestato la loro rilevanza penale. Condannata dall'Eksjö tingsrätt (Tribunale
di primo grado di Eksjö, Svezia) al pagamento di una ammenda, ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice a quo.
17
L'ammenda ammontava a SEK 4 000, essendo stato applicato alla somma di SEK 100, calcolata in base alla situazione finanziaria
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], un moltiplicatore 40 che rappresenta la severità della pena. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata inoltre condannata
a versare SEK 300 a un fondo svedese destinato ad aiutare le vittime di reati.
18
Nutrendo dubbi sull'interpretazione del diritto comunitario applicabile in materia, in particolare della direttiva 95/46,
il Göta hovrätt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1)
Se l'indicazione di una persona ─ con il nome o con il nome e il numero di telefono ─ su una pagina iniziale su Internet costituisca
un comportamento che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva [95/46]. Se il realizzare personalmente una pagina
iniziale su Internet e l'inserirvi il nome di un certo numero di persone unitamente a dichiarazioni e affermazioni riguardanti,
tra l'altro, la situazione lavorativa di queste ultime e gli interessi da esse coltivati nel tempo libero costituisca un
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato.
2)
Ove la questione precedente venga risolta negativamente, se il redigere, su una pagina iniziale su Internet, pagine che riguardano
specificamente una quindicina di persone e il collegare tali pagine tra di esse in modo da consentire la ricerca nominativa
possa essere considerato un
trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva. Per il caso in cui una delle questioni precedenti venga risolta positivamente, lo hovrätt pone anche le questioni seguenti:
3)
Se il pubblicare su una pagina iniziale privata, ma accessibile a chiunque ne conosca l'indirizzo, dati del tipo indicato
relativi a colleghi di lavoro possa essere considerato un comportamento che non rientra nell'ambito di applicazione della
direttiva [95/46] in forza di una delle eccezioni di cui all'art. 3, n. 2, della stessa.
4)
Se l'informazione, su una pagina iniziale, che un collega di lavoro, di cui viene specificato il nome, si è ferito ad un piede
e si trova in congedo parziale per malattia costituisca un dato personale relativo alla salute che, a norma dell'art. 8, n.
1, della direttiva, non può essere trattato.
5)
Considerato che in certi casi la direttiva [95/46] vieta il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, se una persona
che si trova in Svezia e che, servendosi di un computer, pubblica dati personali su una pagina iniziale caricata su un server
in Svezia ─ di modo che tali dati divengono accessibili a cittadini di paesi terzi ─ trasferisce dati verso paesi terzi ai
sensi della direttiva 95/46. Se la soluzione di tale questione rimanga la stessa anche nel caso in cui, per quanto si sappia,
nessuna persona di un paese terzo abbia di fatto preso conoscenza dei dati o nel caso in cui il server di cui trattasi si
trovi fisicamente in un paese terzo.
6)
Se in un caso come quello di specie si possa ritenere che le disposizioni della direttiva [95/46] pongano limiti incompatibili
con i principi generali in materia di libertà di espressione, o con altre libertà e diritti, vigenti all'interno dell'Unione
europea e che trovano corrispondenza, tra l'altro, nell'art. 10 della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Lo hovrätt desidera infine porre la seguente questione:
7)
Se uno Stato membro possa, nelle circostanze indicate nelle questioni precedenti, prevedere una tutela più ampia dei dati
personali o ampliare l'ambito di applicazione della direttiva [95/46], anche ove non ricorra nessuna delle condizioni di cui
all'art. 13 della medesima
.
Sulla prima questione
19
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l'operazione consistente nel far riferimento, in una pagina Internet,
a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il loro nome, vuoi con altri mezzi, ad esempio con il loro numero telefonico,
o fornendo informazioni riguardanti la loro situazione lavorativa e gli interessi da esse coltivati nel tempo libero costituisca
un
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46.
Osservazioni presentate alla Corte
20
Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non è ragionevole ritenere che la semplice menzione del nome di una persona o di dati personali
in un testo contenuto in una pagina Internet costituisca un trattamento automatizzato di dati. Per contro, l'indicazione di
siffatti dati in una parola chiave dei marcatori (
meta tags) di una pagina Internet, che consente di procedere ad un'indicizzazione e di trovare tale pagina mediante un motore di ricerca,
potrebbe costituire un trattamento del genere.
21
Il governo svedese sostiene che la nozione di
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato, come contemplato dall'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46, comprende qualsiasi trattamento informatico, cioè in formato
binario. Di conseguenza, ove un dato personale venga trattato mediante computer, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga,
ad esempio, mediante un programma di trattamento testi o al fine di inserirlo in una pagina Internet, esso costituirebbe oggetto
di un trattamento rientrante nell'ambito della direttiva 95/46.
22
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l'inserimento di dati personali in una pagina Internet si effettua con l'ausilio
di un computer e di un server, il che costituirebbe una caratteristica rilevante dell'automatizzazione, di guisa che si dovrebbe
ritenere che tali dati siano oggetto di un trattamento automatizzato.
23
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la direttiva 95/46 si applica a qualsiasi trattamento di dati personali riconducibile all'art. 3
della stessa, indipendentemente dai mezzi tecnici utilizzati. La messa a disposizione di dati personali su Internet costituirebbe
di conseguenza un trattamento automatizzato, in tutto o in parte, a condizione che non esistano limitazioni tecniche che riducano
il trattamento ad una operazione esclusivamente manuale. Una pagina Internet rientrerebbe quindi, per sua stessa natura, nell'ambito
di applicazione della direttiva 95/46.
Soluzione della Corte
24
La nozione di
dati personali accolta nell'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46 comprende, conformemente alla definizione che figura nell'art. 2, lett. a),
di questa,
qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Tale nozione ricomprende certamente il nome di una persona accostato al suo recapito telefonico o ad informazioni relative
alla sua situazione lavorativa o ai suoi passatempo.
25
Quanto alla nozione di
trattamento di siffatti dati, accolta dall'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46, essa comprende, in conformità alla definizione che figura
nell'art. 2, lett. b), di questa,
qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali. Quest'ultima disposizione indica diversi esempi di operazioni del genere, tra i quali figurano la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati. Ne consegue che l'operazione consistente
nel far comparire in una pagina Internet dati personali va considerata come un trattamento del genere.
26
Resta da stabilire se tale trattamento sia
automatizzato in tutto o in parte. In proposito occorre rilevare che far apparire delle informazioni in una pagina Internet impone, secondo i procedimenti
tecnici e informatici attualmente applicati, di realizzare un'operazione di caricamento di questa pagina su un server nonché
le operazioni necessarie per rendere questa pagina accessibile a coloro che si sono collegati ad Internet. Tali operazioni
vengono effettuate, almeno in parte, in modo automatizzato.
27
La prima questione va quindi risolta nel senso che l'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet,
a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il loro nome, vuoi con altri mezzi, ad esempio indicando il loro numero di
telefono o informazioni relative alla loro situazione lavorativa e ai loro passatempo, costituisce un
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 95/46.
Sulla seconda questione
28
Dato che la prima questione è stata risolta in senso affermativo, non occorre risolvere la seconda questione, che è stata
posta solo per il caso di soluzione negativa della prima.
Sulla terza questione
29
Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un trattamento di dati personali come quello che è oggetto
della prima questione rientri in una delle eccezioni previste dell'art. 3, n. 2, della direttiva 95/46.
Osservazioni presentate alla Corte
30
Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], un privato che, facendo uso della sua libertà di espressione, crei pagine Internet nell'ambito
di un'attività a scopo non lucrativo o del suo tempo libero non esercita un'attività economica ed esula quindi dall'applicazione
del diritto comunitario. Ove la Corte dovesse pronunciarsi in senso contrario, si porrebbe allora la questione della validità
della direttiva 95/46, giacché, adottandola, il legislatore comunitario avrebbe ecceduto le competenze conferitegli dall'art. 100
A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE). Infatti, il ravvicinamento delle legislazioni, che avrebbe
come scopo l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, non potrebbe servire come fondamento giuridico per misure
comunitarie che disciplinano il diritto dei privati alla libertà di espressione su Internet.
31
Il governo svedese fa valere che, nel trasporre la direttiva 95/46 nell'ordinamento interno, il legislatore svedese ha ritenuto
che il trattamento di dati personali da parte di una persona fisica, consistente nel trasmettere tali dati ad un numero indeterminato
di destinatari, ad esempio via Internet, non potesse essere qualificato come
attività a carattere esclusivamente personale o domestico ai sensi dell'art. 3, n. 2, secondo trattino, della direttiva 95/46. Per contro, tale governo non esclude che l'eccezione
prevista al primo trattino di tale paragrafo contempli il caso in cui una persona fisica pubblichi dati personali in una pagina
Internet nel solo ambito dell'esercizio della propria libertà d'espressione e senza alcun nesso con un'attività professionale
o commerciale.
32
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], un trattamento automatizzato di dati come quello in questione nella causa principale non
rientra in alcuna delle eccezioni di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 95/46. Per quanto riguarda più in particolare l'eccezione
prevista al secondo trattino di tale paragrafo, esso rileva che il creatore di una pagina Internet porta i dati che vi sono
stati introdotti a conoscenza di un gruppo di persone che è, in linea di principio, indeterminato.
33
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che una pagina Internet come quella di cui trattasi nella causa principale non può essere considerata
esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46 in forza dell'art. 3, n. 2, di questa, ma costituisce, tenuto conto
delle finalità di tale pagina Internet nella causa principale, una creazione artistica o letteraria ai sensi dell'art. 9 della
detta direttiva.
34
Essa rileva che l'art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva 95/46 si presta a due interpretazioni diverse. L'una consisterebbe
nel limitare la portata di tale disposizione ai settori citati come esempi, cioè ad attività che rientrano sostanzialmente
in quelli che si è convenuto di denominare il secondo e il terzo pilastro. L'altra consisterebbe nell'escludere dall'ambito
di applicazione della direttiva 95/46 l'esercizio di qualsiasi attività che non ricada nell'ambito del diritto comunitario.
35
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il diritto comunitario non si limita alle sole attività economiche collegate alle quattro libertà
fondamentali. Riferendosi al fondamento giuridico della direttiva 95/46, al suo obiettivo, all'art. 6 UE, alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 18 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), e alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio
d'Europa 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
essa conclude che tale direttiva mira a disciplinare la libertà di circolazione di dati personali come esercizio non soltanto
di un'attività economica, ma anche di un'attività sociale nell'ambito dell'integrazione e del funzionamento del mercato interno.
36
Essa aggiunge che escludere in generale dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46 le pagine Internet che non contengono
alcuna connotazione commerciale o di prestazione di servizi potrebbe comportare gravi problemi di delimitazione. Un gran numero
di pagine Internet contenenti dati personali, destinate a stigmatizzare talune persone a scopi particolari, potrebbe allora
trovarsi escluso dall'ambito d'applicazione di tale direttiva.
Soluzione della Corte
37
L'art. 3, n. 2, della direttiva 95/46 prevede due eccezioni all'ambito di applicazione della stessa.
38
La prima eccezione riguarda i trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo
di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea, e, comunque,
i trattamenti aventi ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico
dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia
di diritto penale.
39
Essendo le attività della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi nella causa principale sostanzialmente non economiche, ma a carattere
religioso e svolte a titolo di volontariato, occorre accertare se esse costituiscano trattamenti di dati personali
effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva 95/46.
40
La Corte ha già dichiarato, a proposito della direttiva 95/46, fondata sull'art. 100 A del Trattato, che il ricorso a questo
fondamento giuridico non presuppone l'esistenza di un nesso effettivo con la libera circolazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri in ciascuna
delle situazioni previste dall'atto fondato su tale base (v. sentenza 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01,
[OSCURATO:PERSONA] e a., Racc. pag. I-4989, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
41
Un'interpretazione in senso contrario rischierebbe di rendere particolarmente incerti e aleatori i limiti del campo di applicazione
della detta direttiva, il che sarebbe contrario al suo obiettivo essenziale, che è quello di ravvicinare le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivanti
proprio dalle disparità esistenti tra le normative nazionali (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 42).
42
Di conseguenza, non sarebbe appropriato interpretare l'espressione
attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario in modo da attribuirle una portata tale da rendere necessario verificare, caso per caso, se l'attività specifica in questione
incida direttamente sulla libera circolazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
43
Le attività indicate, a mo' di esempio, nell'art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva 95/46 (cioè le attività previste
nei titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea nonché i trattamenti aventi ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa,
la sicurezza dello Stato e le attività relative a settori del diritto penale) sono, in tutti i casi, attività proprie degli
[OSCURATO:PERSONA] o delle autorità statali ed estranee ai settori di attività dei singoli.
44
Si deve quindi ritenere che le attività menzionate a titolo esemplificativo nell'art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva
95/46 siano destinate a definire la portata dell'eccezione ivi prevista, di modo che detta eccezione si applica solo alle
attività che vi sono così espressamente menzionate e che possono essere ascritte alla stessa categoria (eiusdem generis).
45
Ora, attività a titolo religioso o di volontoriato, come quelle esercitate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non sono equiparabili alle
attività indicate nell'art. 3, n. 2, primo trattino, della direttiva 95/46 e non sono quindi comprese in tale eccezione.
46
Per quanto riguarda l'eccezione di cui all'art. 3, n. 2, secondo trattino, della direttiva 95/46, il dodicesimo
considerando di questa, relativo a tale eccezione, menziona, a titolo di esempio di trattamento di dati effettuato da una persona fisica
nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, la corrispondenza e la compilazione di elenchi
di indirizzi.
47
Tale eccezione deve quindi interpretarsi nel senso che comprende unicamente le attività che rientrano nell'ambito della vita
privata o familiare dei singoli, il che manifestamente non avviene nel caso del trattamento di dati personali consistente
nella loro pubblicazione su Internet in modo da rendere tali dati accessibili ad un numero indefinito di persone.
48
La terza questione va quindi risolta nel senso che un trattamento di dati personali come quello menzionato nella soluzione
della prima questione non rientra in alcuna delle eccezioni che figurano nell'art. 3, n. 2, della direttiva 95/46.
Sulla quarta questione
49
Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se l'indicazione che una persona si è ferita ad un piede e si trova in
congedo parziale per malattia costituisca un dato personale relativo alla salute ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva
95/46.
50
In considerazione dell'oggetto di tale direttiva, occorre dare all'espressione
dati relativi alla salute utilizzata nell'art. 8, n. 1, un'interpretazione ampia tale da comprendere informazioni riguardanti tutti gli aspetti, tanto
fisici quanto psichici, della salute di una persona.
51
La quarta questione va quindi risolta nel senso che l'indicazione che una persona si è ferita ad un piede e si trova in congedo
parziale per malattia costituisce un dato personale relativo alla salute ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 95/46.
Sulla quinta questione
52
Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se si configuri un
trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46 quando una persona che si trova in uno Stato membro inserisca su una pagina Internet
─ caricata presso una persona fisica o giuridica che ospita il sito Internet sul quale la pagina può essere consultata (in
prosieguo: il
fornitore di servizi di ospitalità) (
web hosting provider) e che risiede nello stesso o in un altro Stato membro ─ dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi
ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi terzi. Il giudice del rinvio chiede inoltre se la soluzione di tale questione
rimanga la stessa anche quando risulti che nessuna persona di un paese terzo ha di fatto preso conoscenza di tali dati o quando
il server in cui la pagina è caricata si trovi, fisicamente, in un paese terzo.
Osservazioni presentate alla Corte
53
[OSCURATO:PERSONA] e il governo svedese ritengono che l'inserimento, con l'aiuto di un computer, di dati personali su una pagina
Internet, di guisa che questi divengano accessibili a cittadini di paesi terzi, costituisca un trasferimento di dati verso
paesi terzi ai sensi della direttiva 95/46. La risposta sarebbe la stessa se nessun cittadino di un paese terzo prendesse
effettivamente conoscenza dei suddetti dati o se il server in cui essi sono caricati si trovasse, fisicamente, nel paese terzo.
54
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la nozione di
trasferimento non è definita dalla direttiva 95/46. Esso ritiene, da un parte, che tale nozione debba essere intesa come riferita a un
atto mirante deliberatamente a trasferire dati personali dal territorio di uno Stato membro verso un paese terzo e, dall'altra,
che non possa essere operata una distinzione tra le diverse forme nelle quali i dati sono resi accessibili a terzi. Esso ne
conclude che l'introduzione di dati personali in una pagina Internet mediante un computer non può considerarsi come un trasferimento
verso un paese terzo di dati personali ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46.
55
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] afferma che l'art. 25 della direttiva 95/46 riguarda i trasferimenti di dati verso paesi terzi
e non la loro accessibilità a partire da paesi terzi. La nozione di
trasferimento implicherebbe la trasmissione di un dato da una persona che si trova in un luogo preciso ad una terza persona che si trova
in un altro luogo. Sarebbe solo nel caso di un siffatto trasferimento che l'art. 25 della direttiva 95/46 impone agli [OSCURATO:PERSONA]
membri di provvedere all'adeguatezza del livello di tutela dei dati personali in un paese terzo.
Soluzione della Corte
56
La direttiva 95/46 non definisce né all'art. 25 né in alcun'altra disposizione, in particolare al suo art. 2, la nozione di
trasferimento verso un paese terzo.
57
Al fine di stabilire se l'inserimento su una pagina Internet di dati personali, per il solo fatto di rendere tali dati accessibili
alle persone che si trovano in un paese terzo, costituisca un
trasferimento di dati verso un paese terzo ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46, occorre tener conto, da una parte, della natura
tecnica delle operazioni così effettuate e, dall'altra, dell'obiettivo nonché della sistematica del capo IV della suddetta
direttiva, in cui figura l'art. 25.
58
Le informazioni che si trovano su Internet possono essere consultate da un numero indefinito di persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e in qualsiasi momento. Il carattere ubiquitario di tali informazioni risulta in particolare dal fatto che i mezzi
tecnici usati nell'ambito di Internet sono relativamente semplici e sempre meno costosi.
59
Secondo le modalità di uso di Internet, quali sono divenute disponibili a singoli come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] negli anni '90,
l'autore di una pagina destinata ad essere pubblicata su Internet trasmette i dati che costituiscono tale pagina al suo fornitore
di servizi di ospitalità (
web hosting provider). Quest'ultimo gestisce l'infrastruttura informatica necessaria per garantire il caricamento di tali dati e la connessione
del server che ospita il sito Internet. Ciò consente la successiva trasmissione di tali dati a chiunque sia collegato ad Internet
e chieda di ottenerli. I computer che costituiscono questa infrastruttura informatica possono essere situati, e spesso lo
sono, in uno o più paesi diversi da quello del luogo in cui ha sede il fornitore di servizi di ospitalità, senza che la clientela
di questo ne abbia o possa ragionevolmente prenderne conoscenza.
60
Dagli atti di causa risulta che, per ottenere le informazioni che figurano sulle pagine Internet nelle quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
aveva inserito dati relativi ai suoi colleghi, un utente di Internet doveva non soltanto collegarsi a questo, ma anche effettuare,
con un procedimento personale, le azioni necessarie per consultare le suddette pagine. In altri termini, le pagine Internet
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non contenevano i meccanismi tecnici che avrebbero consentito l'invio automatico di tali informazioni
a persone che non avessero deliberatamente cercato di accedere a dette pagine.
61
Ne consegue che, in circostanze come quelle della fattispecie nella causa principale, i dati personali che giungono al computer
di una persona che si trova in un paese terzo, provenienti da una persona che li ha caricati su un sito Internet, non sono
stati trasferiti direttamente tra queste due persone, ma attraverso l'infrastruttura informatica del fornitore di servizi
di ospitalità presso il quale la pagina è caricata.
62
E' in tale contesto che occorre accertare se il legislatore comunitario avesse l'intenzione, ai fini dell'applicazione del
capo IV della direttiva 95/46, di ricomprendere nella nozione di
trasferimento verso un paese terzo di dati personali, ai sensi dell'art. 25 della stessa direttiva, operazioni come quelle effettuate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Va rilevato che
la quinta questione posta dal giudice a quo riguarda solo tali operazioni, restando escluse quelle effettuate dai fornitori
di servizi di ospitalità.
63
Il capo IV della direttiva 95/46, nel quale figura l'art. 25, predispone un regime speciale, implicante norme specifiche,
che mira a garantire un controllo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri sui trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi. Tale
capitolo istituisce un regime complementare al regime generale attuato dal capo II della suddetta direttiva, riguardante la
liceità di trattamenti di dati personali.
64
L'obiettivo del capo IV viene definito nei
considerando da cinquantasei a sessanta della direttiva 95/46, i quali dispongono in particolare che, se la tutela delle persone garantita
nella Comunità da questa direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi che garantiscano un livello
di protezione adeguato, l'adeguatezza deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento
o ad una categoria di trasferimenti. Quando un paese terzo non offre un livello di protezione adeguato, il trasferimento di
dati personali verso tale paese dev'essere vietato.
65
L'art. 25 della direttiva 95/46 impone, da parte sua, agli [OSCURATO:PERSONA] membri ed alla [OSCURATO:PERSONA] vari obblighi di controllo sui
trasferimenti di dati personali verso i paesi terzi, tenuto conto del livello di protezione concesso a siffatti dati in ciascuno
di tali paesi.
66
In particolare, l'art. 25, n. 4, della direttiva 95/46 prevede che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati che un paese terzo non
garantisce un livello di protezione adeguato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento
di dati personali verso il paese terzo in questione.
67
Il capo IV della direttiva 95/46 non contiene alcuna disposizione riguardante l'uso di Internet. Esso non precisa in particolare
i criteri che consentono di determinare se, per quanto riguarda le operazioni effettuate mediante fornitori di servizi di
ospitalità, occorra basarsi sul luogo di stabilimento del fornitore o sul suo domicilio professionale ovvero sul o sui luoghi
in cui sono situati i computer che costituiscono l'infrastruttura informatica del fornitore.
68
Tenuto conto, da una parte, dello stato dello sviluppo di Internet all'epoca dell'elaborazione della direttiva 95/46 e, dall'altra,
della mancanza, nel suo capo IV, di criteri applicabili all'uso di Internet, non si può presumere che il legislatore comunitario
avesse l'intenzione di includere prospettivamente nella nozione di
trasferimenti verso un paese terzo di dati personali l'inserimento, da parte di una persona che si trovi nella situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di dati in una pagina Internet,
anche se questi sono così resi accessibili alle persone di paesi terzi in possesso dei mezzi tecnici per consultarli.
69
Qualora l'art. 25 della direttiva 95/46 venisse interpretato nel senso che si configura un
trasferimento verso un paese terzo di dati personali ogni volta che dati personali vengono caricati su una pagina Internet, tale trasferimento sarebbe necessariamente un trasferimento
verso tutti i paesi terzi in cui esistono i mezzi tecnici necessari per accedere ad Internet. Il regime speciale previsto
dal capo IV della suddetta direttiva diverrebbe quindi necessariamente, per quanto riguarda le operazioni su Internet, un
regime di applicazione generale. Infatti, non appena la [OSCURATO:PERSONA] constatasse, ai sensi dell'art. 25, n. 4, della direttiva
95/46, che un solo paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero tenuti ad impedire
qualsiasi immissione su Internet di dati personali.
70
Di conseguenza, occorre concludere che l'art. 25 della direttiva 95/46 dev'essere interpretato nel senso che operazioni come
quelle effettuate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono di per sé un
trasferimento verso un paese terzo di dati. Non è quindi necessario accertare se una persona di un paese terzo abbia avuto accesso alla pagina Internet di cui trattasi
o se il server di tale fornitore si trovi fisicamente in un paese terzo.
71
La quinta questione va quindi risolta nel senso che non si configura un
trasferimento verso un paese terzo di dati ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46 allorché una persona che si trova in uno Stato membro inserisce in una pagina
Internet ─ caricata presso il suo fornitore di servizi di ospitalità (
web hosting provider), stabilito nello Stato stesso o in un altro Stato membro ─ dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi
ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi terzi.
Sulla sesta questione
72
Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede se si debba ritenere che le disposizioni della direttiva 95/46 pongano,
in un caso come quello della fattispecie nella causa principale, limiti incompatibili con il principio generale della libertà
d'espressione o con altre libertà e diritti, vigenti all'interno dell'Unione europea e che trovano corrispondenza, in particolare,
nel diritto sancito dall'art. 10 della CEDU.
Osservazioni presentate alla Corte
73
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], riferendosi in particolare alla sentenza 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I-1611), fa valere che la direttiva 95/46 e la PUL, in quanto prevedono condizioni di previo consenso e di previa notifica
ad un'autorità di controllo nonché il principio del divieto di trattamento dei dati personali di natura sensibile, sono contrarie
al principio generale della libertà di espressione riconosciuto nel diritto comunitario. Più in particolare, sostiene che
la definizione di
trattamento di dati personali, automatizzati in tutto o in parte non soddisfa i criteri di prevedibilità e di precisione.
74
Inoltre, a suo avviso, il semplice fatto di citare per nome una persona fisica, di rivelare il suo recapito telefonico e le
sue condizioni di lavoro nonché di dare informazioni sul suo stato di salute e sugli interessi coltivati nel tempo libero,
informazioni che sarebbero pubbliche, notorie o banali, non è costitutivo di una violazione sostanziale del diritto al rispetto
della vita privata. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, comunque, gli obblighi imposti dalla direttiva 95/46 siano sproporzionati
rispetto all'obiettivo perseguito di proteggere la reputazione e la vita privata altrui.
75
Il governo svedese considera che la direttiva 95/46 consente di soppesare gli interessi in questione e, quindi, di salvaguardare
la libertà di espressione e la protezione della vita privata. Esso aggiunge che solo il giudice nazionale può, tenuto conto
delle circostanze di ciascun singolo caso, valutare la proporzionalità della restrizione all'esercizio del diritto alla libertà
di espressione che comporta l'applicazione delle norme dirette alla tutela dei diritti altrui.
76
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ricorda che tanto la libertà di espressione quanto il diritto al rispetto della vita privata fanno
parte dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto e che la CEDU non stabilisce alcuna gerarchia
tra i diversi diritti fondamentali. Esso ritiene quindi che il giudice nazionale debba sforzarsi di conciliare i diversi diritti
fondamentali in questione prendendo in considerazione le circostanze del caso di specie.
77
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sua proposta di soluzione della quinta questione, esposta al punto 55 della presente
sentenza, si concilia perfettamente con i diritti fondamentali e consente di evitare di arrecare pregiudizio in modo sproporzionato
alla libertà di espressione. Esso aggiunge che un'interpretazione che abbia l'effetto di assoggettare la pubblicazione di
dati personali in una forma particolare, vale a dire in una pagina Internet, a restrizioni molto più severe di quelle applicabili
alle pubblicazioni realizzate in altre forme, come quelle su carta, sarebbe difficile da giustificare.
78
[OSCURATO:PERSONA] sostiene anch'essa che la direttiva 95/46 non implica una restrizione contraria al principio generale della
libertà di espressione o ad altri diritti e libertà applicabili nell'Unione europea, corrispondenti in particolare al diritto
sancito dall'art. 10 della CEDU.
Soluzione della Corte
79
Dal settimo
considerando della direttiva 95/46 risulta che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno possono essere gravemente perturbati
dal divario esistente tra i regimi nazionali applicabili al trattamento dei dati personali. Secondo il terzo
considerando della stessa direttiva, l'armonizzazione di tali regimi nazionali deve avere come obiettivi non solo la libera circolazione
di tali dati fra [OSCURATO:PERSONA] membri, ma anche la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone. Tali obiettivi possono evidentemente
essere confliggenti.
80
Da una parte, l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno comporterà
necessariamente un sensibile aumento dei flussi di dati personali fra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli
[OSCURATO:PERSONA] membri, siano essi imprese o amministrazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri. I suddetti soggetti hanno, in una certa misura, bisogno
di disporre di dati personali per effettuare le loro transazioni o per assolvere i loro compiti nell'ambito dello spazio senza
frontiere costituito dal mercato interno.
81
D'altra parte, le persone interessate dal trattamento di dati personali chiedono giustamente che tali dati siano protetti
in modo efficace.
82
I meccanismi che consentono di conciliare questi diversi diritti e interessi sono contenuti, in primo luogo, nella stessa
direttiva 95/46, in quanto essa prevede norme che determinano in quali situazioni ed in qual misura il trattamento dei dati
personali è lecito e quali salvaguardie devono essere previste. In secondo luogo, essi risultano dall'adozione, da parte degli
[OSCURATO:PERSONA] membri, di disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizione di tale direttiva e dall'eventuale applicazione
di queste da parte delle autorità nazionali.
83
Quanto alla stessa direttiva 95/46, le sue disposizioni sono per forza di cose relativamente generiche, visto ch'essa deve
applicarsi a un gran numero di situazioni molto diverse. Pertanto, contrariamente a quanto assume la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], giustamente
tale direttiva contiene norme caratterizzate da una certa elasticità e lascia in numerosi casi agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito
di decidere dei dettagli o di scegliere tra più opzioni.
84
E' vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono sotto molti aspetti di un margine di manovra al fine di trasporre la direttiva 95/46.
Tuttavia, niente consente di ritenere che il regime che questa contempla manchi di prevedibilità o che le sue disposizioni
siano, in quanto tali, in contrasto con i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, con i diritti fondamentali
tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario.
85
E' quindi, piuttosto, nella fase dell'attuazione sul piano nazionale della normativa che traspone la direttiva 95/46 in singoli
casi di specie che dev'esser trovato un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi di cui trattasi.
86
In tale contesto, i diritti fondamentali assumono una particolare rilevanza, come dimostra la causa principale, in cui in
sostanza è necessario soppesare, da una parte, la libertà di espressione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del suo lavoro
come formatrice di comunicandi nonché la libertà di esercitare attività che contribuiscono alla vita religiosa e, dall'altra,
la tutela della vita privata delle persone a proposito delle quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha inserito dati sul suo sito Internet.
87
Di conseguenza, incombe alle autorità e ai giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo
conforme alla direttiva 95/46, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di quest'ultima che entri in conflitto
con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario o con gli altri principi generali del diritto comunitario,
come, ad esempio, il principio di proporzionalità.
88
Anche se la tutela della vita privata richiede l'applicazione di sanzioni efficaci nei confronti di coloro che trattano dati
personali in modo non conforme alla direttiva 95/46, siffatte sanzioni devono pur sempre osservare il principio di proporzionalità.
Ciò vale a maggior ragione in quanto l'ambito di applicazione della direttiva 95/46 appare molto ampio e gli obblighi delle
persone che procedono a trattamenti di dati personali sono numerosi e ingenti.
89
In applicazione del principio di proporzionalità, incombe al giudice a quo prendere in considerazione tutte le circostanze
della causa di cui è adito, in particolare la durata della violazione delle norme che attuano la direttiva 95/46 nonché la
rilevanza, per gli interessati, della tutela dei dati divulgati.
90
La sesta questione va quindi risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 95/46 non pongono, di per sé, una restrizione
incompatibile con il principio generale di libertà di espressione o con altri diritti e libertà, all'interno dell'Unione europea
e che trovano corrispondenza, tra l'altro, nell'art. 10 della CEDU. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati
di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi
in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario.
Sulla settima questione
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Con la settima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere una tutela più ampia
dei dati personali o ampliare l'ambito in applicazione della direttiva 95/46.
Osservazioni presentate alla Corte
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Il governo svedese sostiene che la direttiva 95/46 non si limita a fissare condizioni minime di protezione dei dati personali.
[OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero, nell'ambito della trasposizione di tale direttiva, tenuti a realizzare il livello di protezione
stabilito da questa e non sarebbero legittimati a prevedere una tutela più ampia o meno ampia. Tuttavia, occorrerebbe tener
conto di quale margine di discrezionalità dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri al momento della suddetta trasposizione per precisare
nel loro ordinamento interno le condizioni generali di liceità del trattamento dei dati personali.
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Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] assume che la direttiva 95/46 non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedano una protezione più ampia
in taluni settori. Risulterebbe, ad esempio, dagli artt. 10, 11, n. 1, 14, primo comma, lett. a), 17, n. 3, 18, n. 5, e 19,
n. 1, della suddetta direttiva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere una tutela più ampia. Inoltre, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero
liberi di applicare il principi della direttiva 95/46 anche ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione di questa.
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[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la direttiva 95/46 è fondata sull'art. 100 A del Trattato e che, ove uno Stato membro voglia mantenere
o istituire una normativa che deroghi ad una siffatta direttiva di armonizzazione, esso è tenuto a notificarla alla [OSCURATO:PERSONA]
ai sensi dell'art. 95 CE, n. 4 o n. 5. [OSCURATO:PERSONA] afferma quindi che uno Stato membro non può prevedere una protezione
dei dati personali più estesa o un ambito di applicazione più ampio di quelli che risultano dalla suddetta direttiva.
Soluzione della Corte
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La direttiva 95/46 mira, come risulta in particolare dal suo ottavo
considerando, a rendere equivalente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone riguardo
al trattamento dei dati personali. Il decimo
considerando aggiunge che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali applicabili in materia non deve avere per effetto un indebolimento
della tutela da esse assicurate, ma deve, anzi, mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità.
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L'armonizzazione delle suddette legislazioni nazionali non si limita quindi ad un'armonizzazione minima, ma sfocia in un'armonizzazione
che, in linea di principio, è completa. E' in quest'ottica che la direttiva 95/46 intende garantire la libera circolazione
dei dati personali, pur assicurando un alto livello di tutela dei diritti e degli interessi delle persone cui si riferiscono
tali dati.
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Vero è che la direttiva 95/46 riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra in taluni settori e che essa li autorizza
a mantenere o a istituire regimi particolari per situazioni specifiche, come dimostrano molte delle sue disposizioni. Tuttavia,
siffatte possibilità devono essere usate nel modo previsto dalla direttiva 95/46 ed in conformità del suo obiettivo, che consiste
nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali e la tutela della vita privata.
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Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa nazionale di attuazione della direttiva
95/46 a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima, purché non vi osti alcun'altra disposizione del
diritto comunitario.
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Alla luce di queste considerazioni, la settima questione va risolta nel senso che le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per
garantire la protezione dei dati personali devono essere conformi tanto alle disposizioni della direttiva 95/46 quanto al
suo obiettivo, consistente nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali e la tutela della vita
privata. Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa nazionale di attuazione della
direttiva 95/46 a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima, purché non vi osti alcun'altra disposizione
del diritto comunitario.
Sulle spese
100
Le spese sostenute dai governi svedese, dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall'Autorità di vigilanza
AELS, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Göta hovrätt con ordinanza 23 febbraio 2001, dichiara:
1)
L'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle vuoi con il
loro nome, vuoi con altri mezzi, ad esempio indicando il loro numero di telefono o informazioni relative alla loro situazione
lavorativa e ai loro passatempo, costituisce un
trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2)
Un siffatto trattamento di dati personali non rientra in alcuna delle eccezioni che figurano nell'art. 3, n. 2, della direttiva
95/46.
3)
L'indicazione che una persona si è ferita ad un piede e si trova in congedo parziale per malattia costituisce un dato personale
relativo alla salute ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 95/46.
4)
Non si configura un
trasferimento verso un paese terzo di dati ai sensi dell'art. 25 della direttiva 95/46 allorché una persona che si trova in uno Stato membro inserisce in una pagina
Internet ─ caricata presso una persona fisica o giuridica che ospita (
web hosting provider) il sito Internet nel quale la pagina può essere consultata e che è stabilita nello Stato stesso o in un altro Stato
membro ─ dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi ad Internet, compresi coloro che si trovano in
paesi terzi.
5)
Le disposizioni della direttiva 95/46 non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale di libertà
di espressione, o con altri diritti e libertà vigenti all'interno dell'Unione europea e che trovano corrispondenza, tra l'altro,
nell'art. 10 della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa interna che traspone
la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali
tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario.
6)
Le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per garantire la protezione dei dati personali devono essere conformi tanto alle disposizioni
della direttiva 95/46 quanto al suo obiettivo, consistente nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione dei dati
personali e la tutela della vita privata. Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa
nazionale di attuazione della direttiva 95/46 a settori non compresi nell'ambito di applicazione di quest'ultima, purché non
vi osti alcun'altra disposizione del diritto comunitario.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]
von [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1
–
Lingua processuale: lo svedese.