Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 33400/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA],, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, respingeva il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Cuneo e, in altra parte, lo dichiarava inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva respinto l'impugnazione giudicando sulla sanzione disciplinare dell'esclusione delle attività ricreative e sportive per cinque giorni, sanzione inflitta al detenuto dal consiglio di disciplina della Casa circondariale di Cuneo, in ragione del rapporto disciplinare a suo carico,emesso in data 17/02/2019.

Risultava che in quella data Attanasio aveva steso alcuni indumenti alle inferriate della finestra e ne aveva così ostacolato il controllo in atto, attraverso "battitura", pratica finalizzata a riscontrare l'integrità degli accessori di protezione.

A sua discolpa il detenuto obiettava che gli indumenti erano stesi all'esterno e che ciò non incideva sulle operazioni di controllo.

Il Tribunale di sorveglianza, condividendo il ragionamento del Magistrato di sorveglianza, rigettava l'impugnazione, annotando come con i primi motivi il detenuto si fosse limitato a ribadire le medesime eccezioni già sollevate davanti a)kviagistrato di sorveglianza, senza contestarne le argomentazioni logiche e osservando, quanto alla "battitura" delle inferiate, che il recluso non aveva considerato che essa avesse lo scopo di permettere la verifica di una eventuale "segatura", permettendo alla polizia penitenziaria di apprezzare la tonalità del suono e della vibrazione prodotta dal tocco di un oggetto metallico. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

2.1. Osserva con il primo motivo che la battitura delle inferriate allo scopo di verificare se esse fosserlsegate è in contrasto con la prassi che tutti i detenuti stendono i panni ad asciugare al di là delle inferriate.

2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 81 comma 4 del D.p.r. 230/2000.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.In primo luogo non ricorre nessuna nullità lesiva dei diritti del detenuto.

Il provvedimento impugnato ha, infatti, escluso che potesse configurarsi una nullità del procedimento disciplinare, tale da comunicarsi alla sanzione inflitta, invalidandola, in considerazione del fatto che non risulta essere derivato all'Attanasio alcun pregiudizio a causa delle affermate violazioni procedurali.

Il detenuto, invero, ha partecipato all'udienza del Consiglio di Disciplina in data 7.03.2019, ed ha compiutamente esercitato il suo diritto di difesa.

Il provvedimento impugnato ha poi spiegato le ragioni per le quali sussiste l'infrazione disciplinare a lui contestata.

L'art. 25 della circolare DAP prevede, invero, che "le finestre delle celle devono essere lasciate libere da qualsiasi oggetto".

Lo scopo della prescrizione è legato alla possibilità di permettere costantemente l'ispezione e la verifica delle aperture oltre che delle inferriate ivi apposte.

Nella fattispecie, al contrario, Attanasio aveva appeso i propri indumenti alle inferriate della finestra, violando, dunque, la disposizione di cui sopra, finalizzata a rendere più agevole qualsiasi controllo da parte della Polizia penitenziaria.

Si intende come il gesto sia in aperta violazione della disposizione interna ed entri in potenziale conflitto con l'interesse che la prescrizione stessa intende salvaguardare, garantendo all'Amministrazione penitenziaria il controllo sulle sbarre e su eventuali iniziative finalizzate a tagliarle.

Attraverso, invero, la battitura/é anche la verifica di esse è possibile accertarne l'integrità o ogni altra forma 'di intervento o manomissione.

La risposta sonora ben può, invero, evidenziare iniziative sulle inferriate ed essere d'ausilio nella prevenzione di ogni azione potenzialmente pericolosa per la sicurezza e finalizzata alla fuga.

D'altro canto non hanno rilievo decisivo gli argomenti sviluppati da parte del ricorrente, relativi alla visibilità diretta dall'interno dell'inferriata stessa, poiché ciò non esclude che gli indumenti posti sulle sbarre possono rendere maggiormente gravoso e impegnativo il controllo da operare, anche solo visivamente, controllo che deve, al contrario, essere attuato attraverso la semplice percezione diretta della grata e che presuppone che essa sia, appunto, mantenuta libera.

Per altro verso è ininfluente il riferimento ad una prassi consolidata tra i detenuti, aspetto inidoneo a escludere il profilo di illiceità nella condotta.e profilo della questione dedotto in maniera generica e allegato attraverso la sola dichiarazione del ricorrente.

Ciò posto il ricorso va ritenuto inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa per le ammende.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA],, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, respingeva il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Cuneo e, in altra parte, lo dichiarava inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva respinto l'impugnazione giudicando sulla sanzione disciplinare dell'esclusione delle attività ricreative e sportive per cinque giorni, sanzione inflitta al detenuto dal consiglio di disciplina della Casa circondariale di Cuneo, in ragione del rapporto disciplinare a suo carico,emesso in data 17/02/2019. Risultava che in quella data Attanasio aveva steso alcuni indumenti alle inferriate della finestra e ne aveva così ostacolato il controllo in atto, attraverso "battitura", pratica finalizzata a riscontrare l'integrità degli accessori di protezione. A sua discolpa il detenuto obiettava che gli indumenti erano stesi all'esterno e che ciò non incideva sulle operazioni di controllo. Il Tribunale di sorveglianza, condividendo il ragionamento del Magistrato di sorveglianza, rigettava l'impugnazione, annotando come con i primi motivi il detenuto si fosse limitato a ribadire le medesime eccezioni già sollevate davanti a)kviagistrato di sorveglianza, senza contestarne le argomentazioni logiche e osservando, quanto alla "battitura" delle inferiate, che il recluso non aveva considerato che essa avesse lo scopo di permettere la verifica di una eventuale "segatura", permettendo alla polizia penitenziaria di apprezzare la tonalità del suono e della vibrazione prodotta dal tocco di un oggetto metallico. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Osserva con il primo motivo che la battitura delle inferriate allo scopo di verificare se esse fosserlsegate è in contrasto con la prassi che tutti i detenuti stendono i panni ad asciugare al di là delle inferriate. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 81 comma 4 del D.p.r. 230/2000. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.In primo luogo non ricorre nessuna nullità lesiva dei diritti del detenuto. Il provvedimento impugnato ha, infatti, escluso che potesse configurarsi una nullità del procedimento disciplinare, tale da comunicarsi alla sanzione inflitta, invalidandola, in considerazione del fatto che non risulta essere derivato all'Attanasio alcun pregiudizio a causa delle affermate violazioni procedurali. Il detenuto, invero, ha partecipato all'udienza del Consiglio di Disciplina in data 7.03.2019, ed ha compiutamente esercitato il suo diritto di difesa. Il provvedimento impugnato ha poi spiegato le ragioni per le quali sussiste l'infrazione disciplinare a lui contestata. L'art. 25 della circolare DAP prevede, invero, che "le finestre delle celle devono essere lasciate libere da qualsiasi oggetto". Lo scopo della prescrizione è legato alla possibilità di permettere costantemente l'ispezione e la verifica delle aperture oltre che delle inferriate ivi apposte. Nella fattispecie, al contrario, Attanasio aveva appeso i propri indumenti alle inferriate della finestra, violando, dunque, la disposizione di cui sopra, finalizzata a rendere più agevole qualsiasi controllo da parte della Polizia penitenziaria. Si intende come il gesto sia in aperta violazione della disposizione interna ed entri in potenziale conflitto con l'interesse che la prescrizione stessa intende salvaguardare, garantendo all'Amministrazione penitenziaria il controllo sulle sbarre e su eventuali iniziative finalizzate a tagliarle. Attraverso, invero, la battitura/é anche la verifica di esse è possibile accertarne l'integrità o ogni altra forma 'di intervento o manomissione. La risposta sonora ben può, invero, evidenziare iniziative sulle inferriate ed essere d'ausilio nella prevenzione di ogni azione potenzialmente pericolosa per la sicurezza e finalizzata alla fuga. D'altro canto non hanno rilievo decisivo gli argomenti sviluppati da parte del ricorrente, relativi alla visibilità diretta dall'interno dell'inferriata stessa, poiché ciò non esclude che gli indumenti posti sulle sbarre possono rendere maggiormente gravoso e impegnativo il controllo da operare, anche solo visivamente, controllo che deve, al contrario, essere attuato attraverso la semplice percezione diretta della grata e che presuppone che essa sia, appunto, mantenuta libera. Per altro verso è ininfluente il riferimento ad una prassi consolidata tra i detenuti, aspetto inidoneo a escludere il profilo di illiceità nella condotta.e profilo della questione dedotto in maniera generica e allegato attraverso la sola dichiarazione del ricorrente. Ciò posto il ricorso va ritenuto inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2022 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 33400/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris