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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20525/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4061-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 4061/2019 Cron.

Rep.

Ud. 07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 269/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/09/2018 R.G.N. 82/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori intese all'accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta da parte della società dell'[OSCURATO:PERSONA] 2007, la voce retributiva denominata «ex premio aziendale individuale ad personam» e alla condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quanto a ciascuno dovuto con decorrenza dal giugno 2015;

2. avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1462, 1363-1365 c.c. con riferimento alla previsione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art. 10 CCNL settore commercio 2004, avendo, la Corte territoriale, escluso in relazione alla previsione dell'accordo integrativo aziendale il carattere di clausola di salvaguardia che ha incorporato nel contratto individuale il premio aziendale fisso; secondo parte ricorrente la lettura delle disposizioni del contratto nazionale e di quello aziendale (conservazione "ad personam", art. 22 cit. e conservazione della parte fissa in cifra, art. 10 cit.) rendevano evidente che la parte fissa del salario riconosciuto al lavoratore era diventata indisponibile, anche dalla contrattazione di secondo livello, con conseguente consolidamento nel trattamento individuale per i soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che avessero maturato tale emolumento retributivo alla data del 31.12.2005;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1373, 1462, 1363, 1364, 2077 c.c. con riferimento agli effetti del recesso regolato dall'art. 1373 c.c. rispetto alla previsione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art. 10 CCNL settore commercio 2004 avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la disdetta del contratto aziendale avesse determinato la perdita di un beneficio al mantenimento dell'ex premio in misura fissa stabilita dall'art. 10 CCNL 2004; tale emolumento, infatti, trovava la sua fonte nella contrattazione collettiva di livello nazionale del 2004, che la società non aveva disdettato, emergendo, pertanto, la volontà delle parti sociali di conservare l'emolumento cristallizzato in cifra fissa;

3. con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 1340, 2095, 2103 c.c., 36 e 39 Cost. per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto che il corrispettivo della prestazione lavorativa potesse essere modificato unilateralmente dalla società sulla base della disdetta dell'accordo aziendale, pur rimanendo inalterato il contenuto della prestazione lavorativa; ciò in violazione del divieto per il datore lavoro di modificare unilateralmente emolumenti divenuti parte integrante della retribuzione;

4. con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 2099 c.c., 35, 36, 39, 117 Cost. con riferimento alle convenzioni OIL 154/1981, C - 135, C - 98 del 1949, C - 87 del 1948, 6 della Carta sociale europea, 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con riferimento agli effetti del recesso regolato dall'art. 1373 c.c. rispetto alla previsione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art.10 CCNL settore commercio 2004, per avere la Corte territoriale ritenuto che la disdetta unilaterale di un contratto aziendale che riconosce un trattamento retributivo ad personam legato alla prestazione base fosse idonea a determinare la perdita dell'emolumento stesso, così disattendendo le convenzioni internazionali.

Si assume, in particolare, che la Corte distrettuale, nell'attribuire alla disdetta comunicata da [OSCURATO:SOCIETA]. una capacità esclusiva di caducazione degli effetti retributivi di un contratto collettivo a prescindere dalla modifica dell'obbligazione lavorativa, da una rinegoziazione alternativa o in assenza di condivisione, aveva posto in essere una interpretazione che disapplicava la valorizzazione della contrattazione effettuata dalle convenzioni internazionali richiamate nel motivo di censura come mezzo a tutela delle condizioni di lavoro; si invoca la sentenza della Corte Europea 12 novembre 2008 Denya y Boykana in tema di diritto in capo ai lavoratori alla contrattazione collettiva e si richiama, tra le altre fonti internazionali, l'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] quale norma interposta che impone di promuovere le procedure di consultazione per disciplinare le condizioni di lavoro.

Si formula questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36, 39 e 117 Cost.;

5. il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte nelle decisioni di questa Corte (cfr. Cass. n. 14578 del 2022; n. 11667 del 2022; n. 11666 del 2022; n. 11072 del 2022) relative a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, le cui motivazioni questo Collegio condivide e fa proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

6. i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto incentrati entrambi sull'interpretazione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007, non meritano accoglimento;

6.1. la Corte territoriale ha proceduto a ricostruire il significato e la portata dell'istituto retributivo in oggetto attraverso la disamina di più clausole contrattuali (gli artt.10 del CCNL del 2004 e 22 del contratto integrativo del 2007 in tutte le loro complessive previsioni, oltre che l'art. 23 del medesimo contratto integrativo); invero, l'art. 10 CCNL Commercio 2004 prevede: "Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: [....] - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altrimenti rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra".

L'ultimo periodo trascritto, collegandosi espressamente al periodo precedente (essendo, fra l'altro, compreso nello stesso interlinea), non appare attribuire alcun diritto ma porre una regola meramente applicativa, matematica, di scomposizione e di computo di erogazioni economiche già esistenti, prevedendo che la parte variabile di tale erogazione sia assorbita nelle nuove erogazioni correlate ai risultati (la cui istituzione è demandata ai contratti aziendali) e che la parte fissa sia conservata in cifra.

In attuazione di tale previsione, l'art. 22 dell'accordo del 2007 prevede: "La voce retributiva denominata premio aziendale sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale emolumento retributivo alla data del 31 dicembre 2005 e confluirà nella voce retributiva "ex premio aziendale alle personam". [...] .

La disposizione regola, poi, altri emolumenti di addetti a specifiche unità (lavoratori dell'Ipermercato di Torino c.so Romania, ove "la conservazione di tale elemento ad personam individualmente avverrà anche per quanto riguarda la seconda componente di detto premio aziendale..."), e prevede "la conservazione individuale ad personam, già definita dal vigente contratto del 7 febbraio 2003" di altri elementi (quali elemento 6 salariale distinto, bonus periodare non variabile voce denominata AAAP, trattamenti economici previsti dalla contrattazione Rinascente, il maggiore importo previsto titolo di indennità di funzione dalla contrattazione Rinascente), concludendo che "Tali istituti in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili".

Quest'ultimo inciso ha reso evidente, secondo la Corte territoriale, la natura collettiva di tutte queste voci retributive poiché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ove tali elementi contrattuali fossero stati inglobati nei contratti individuali, si sarebbe trattato di precisazione pleonastica, posto che non sarebbero stati comunque assorbibili;

6.2. questa Corte ha già affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi integrativi - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie oggi denunciabili ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass. n. 6484/ 1994; Cass. n. 701/2021); in particolare, è stato precisato che nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio "in claris non fit interpretatio" non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intellegibili, sicché in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 4189/2020).

Invero, nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 1363 c.c., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. n. 18969 del 2015; nello stesso senso, Cass. n. 19779 del 2014, Cass. 9755 del 2011, Cass. n. 3685 del 2010);

6.3. ebbene, la Corte territoriale ha escluso che la voce retributiva "ex premio aziendale individuale ad personam" costituisse, per effetto di novazione, un premio incorporato nei singoli contratti individuali e come tale insensibile a modifiche non consensuali, ed ha confermato la natura collettiva di detto emolumento, ricostruendo la volontà delle parti collettive non solo alla luce del criterio letterale evincibile dal tenore lessicale della disposizione segnalata dai lavoratori (primo comma dell'art. 22 del contratto integrativo) ma anche delle altre disposizioni del medesimo e di altri strumenti negoziali (l'intero disposto dell'art. 22 citato, il successivo art. 23, l'art. 10 del CCNL di settore), e verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti dalle parti, consistenti nella riconduzione ad uniformità di multiformi erogazioni economiche percepite da lavoratori che provenivano da diverse realtà aziendali.

Il percorso logico di ricostruzione della comune volontà delle parti effettuato dalla Corte territoriale è rispettoso dei criteri ermeneutici dettati dall'ordinamento;

6.4. la Corte territoriale si è, altresì, conformata all'orientamento più volte affermato da questa Corte secondo cui, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. nn. 36923, 36708, 36228 del 2021; nello stesso senso, oltre alla giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata, Cass, n. 13960 del 2014).

Il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva; invero, come sottolineato dalla sentenza impugnata, nessun contratto individuale (compresi quelli dei ricorrenti) ha previsto e disciplinato il premio aziendale fisso né risulta allegato (provato) che i lavoratori ricorrenti abbiano trattato (o abbiano dato incarico specifico all'organizzazione sindacale di trattare) con la società il diritto a percepire tale voce retributiva;

7. il terzo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;

7.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte i trattamenti retributivi, come la retribuzione di risultato e più in generale i trattamenti accessori, non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall'art. 36 Cost., comprendendo la tutela costituzionale, non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale (Cass. n. 944 del 2021, Cass. n. 20922 del 2018, Cass. n. 27138 del 2013, Cass. n. 162 del 2009, Cass. n. 15148 del 2008, Cass. n. 10465 del 2000, Cass. n. 3362 del 1992);

7.2. da tanto deriva che, venendo in rilievo un trattamento accessorio di derivazione collettiva, alcuna lesione al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. può ritenersi consumata per il solo fatto della soppressione del premio in oggetto con riferimento ai lavoratori ai quali era stato erogato fino al momento della disdetta dell'accordo aziendale;

7.3. infine, non vi è spazio per l'applicazione dell'invocato principio di irriducibilità della retribuzione, che trova fondamento normativo nell'art. 2103 cod. civ., il quale comporta che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile, a parità di mansioni, neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e la nullità del patto contrario in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo il caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi" ( Cass. n. 19092 del 2017, Cass. n. 4055 del 2008, Cass. n. 16106 del 2003, ed anche Cass. 08/05/2008 n. 11362, in motivazione).;

7.4. una volta esclusa, infatti, in ragione di quanto sopra osservato, la "incorporazione" nel contratto individuale del premio in questione, le relative vicende ed in particolare la questione della legittimità della sua soppressione per effetto della disdetta di una delle parti stipulanti, si colloca sul diverso piano della disciplina che regola il rapporto fra le fonti collettive ed in particolare la possibilità riconosciuta alle parti collettive, di prevedere l'esercizio della facoltà di disdetta come proprio dei rapporti di durata;

7.5. l'esercizio di tale facoltà di disdetta deve essere considerato legittimo purché non incida sui diritti quesiti dei lavoratori che qui non vengono in considerazione per quello che si è detto;

8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili;

8.1. in primo luogo, le modalità di deduzione del motivo di ricorso non sono coerenti con il criterio di specificità in quanto a fronte della evocazione in rubrica non solo di singole disposizioni ma anche di interi e complessi testi normativi, articolati in più disposizioni (come per le Convenzioni OIL), delle quali alcune di valenza programmatica, costituiva onere dei ricorrenti chiarire in relazione a quale specifica previsione si riteneva consumata la violazione denunziata, che viene prospettata per il solo fatto che era stata riconosciuta al soggetto datore di lavoro la facoltà di disdettare un accordo aziendale; in tale contesto, il riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 12 novembre 2008 tra Denya y Boykana contro [OSCURATO:PERSONA], non appare pertinente posto che, in estrema sintesi, in quel giudizio, veniva in rilievo la questione del diritto dei dipendenti pubblici alla regolazione del rapporto attraverso contratto collettivo, possibilità giuridica che non è in alcun modo negata dalla sentenza qui impugnata;

8.2. in secondo luogo, in relazione al tema della possibile lesione del diritto dei lavoratori derivante dalle norme, anche internazionali e sovranazionali, che valorizzano la contrattazione collettiva come strumento di regolazione delle condizioni di lavoro, e impongono a tal fine la promozione di procedure di consultazione, occorre evidenziare che si tratta di un tema non specificamente affrontato dal giudice di appello e che la relativa trattazione implicava la necessità di un accertamento di fatto in ordine alle condotte tenute da [OSCURATO:SOCIETA]., di coinvolgimento o meno delle organizzazioni sindacali e di altre eventuali iniziative, prima di disdettare l'accordo aziendale; pertanto, per evitare la sanzione di inammissibilità per violazione del divieto di novum si richiedeva la allegazione e dimostrazione che la questione era già stata ritualmente dedotta nelle fasi di merito, denunziando rispetto alla stessa la omessa pronunzia, come viceversa non avvenuto;

8.3. le considerazioni che precedono in punto di inammissibilità delle censure formulate con il quarto motivo escludono in radice la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità;

9. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4061-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 4061/2019 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 269/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/09/2018 R.G.N. 82/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori intese all'accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta da parte della società dell'[OSCURATO:PERSONA] 2007, la voce retributiva denominata «ex premio aziendale individuale ad personam» e alla condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quanto a ciascuno dovuto con decorrenza dal giugno 2015; 2. avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA]) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1462, 1363-1365 c.c. con riferimento alla previsione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art. 10 CCNL settore commercio 2004, avendo, la Corte territoriale, escluso in relazione alla previsione dell'accordo integrativo aziendale il carattere di clausola di salvaguardia che ha incorporato nel contratto individuale il premio aziendale fisso; secondo parte ricorrente la lettura delle disposizioni del contratto nazionale e di quello aziendale (conservazione "ad personam", art. 22 cit. e conservazione della parte fissa in cifra, art. 10 cit.) rendevano evidente che la parte fissa del salario riconosciuto al lavoratore era diventata indisponibile, anche dalla contrattazione di secondo livello, con conseguente consolidamento nel trattamento individuale per i soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che avessero maturato tale emolumento retributivo alla data del 31.12.2005; 2. con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1373, 1462, 1363, 1364, 2077 c.c. con riferimento agli effetti del recesso regolato dall'art. 1373 c.c. rispetto alla previsione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art. 10 CCNL settore commercio 2004 avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la disdetta del contratto aziendale avesse determinato la perdita di un beneficio al mantenimento dell'ex premio in misura fissa stabilita dall'art. 10 CCNL 2004; tale emolumento, infatti, trovava la sua fonte nella contrattazione collettiva di livello nazionale del 2004, che la società non aveva disdettato, emergendo, pertanto, la volontà delle parti sociali di conservare l'emolumento cristallizzato in cifra fissa; 3. con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 1340, 2095, 2103 c.c., 36 e 39 Cost. per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto che il corrispettivo della prestazione lavorativa potesse essere modificato unilateralmente dalla società sulla base della disdetta dell'accordo aziendale, pur rimanendo inalterato il contenuto della prestazione lavorativa; ciò in violazione del divieto per il datore lavoro di modificare unilateralmente emolumenti divenuti parte integrante della retribuzione; 4. con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 2099 c.c., 35, 36, 39, 117 Cost. con riferimento alle convenzioni OIL 154/1981, C - 135, C - 98 del 1949, C - 87 del 1948, 6 della Carta sociale europea, 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con riferimento agli effetti del recesso regolato dall'art. 1373 c.c. rispetto alla previsione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art.10 CCNL settore commercio 2004, per avere la Corte territoriale ritenuto che la disdetta unilaterale di un contratto aziendale che riconosce un trattamento retributivo ad personam legato alla prestazione base fosse idonea a determinare la perdita dell'emolumento stesso, così disattendendo le convenzioni internazionali. Si assume, in particolare, che la Corte distrettuale, nell'attribuire alla disdetta comunicata da [OSCURATO:SOCIETA]. una capacità esclusiva di caducazione degli effetti retributivi di un contratto collettivo a prescindere dalla modifica dell'obbligazione lavorativa, da una rinegoziazione alternativa o in assenza di condivisione, aveva posto in essere una interpretazione che disapplicava la valorizzazione della contrattazione effettuata dalle convenzioni internazionali richiamate nel motivo di censura come mezzo a tutela delle condizioni di lavoro; si invoca la sentenza della Corte Europea 12 novembre 2008 Denya y Boykana in tema di diritto in capo ai lavoratori alla contrattazione collettiva e si richiama, tra le altre fonti internazionali, l'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] quale norma interposta che impone di promuovere le procedure di consultazione per disciplinare le condizioni di lavoro. Si formula questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36, 39 e 117 Cost.; 5. il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte nelle decisioni di questa Corte (cfr. Cass. n. 14578 del 2022; n. 11667 del 2022; n. 11666 del 2022; n. 11072 del 2022) relative a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, le cui motivazioni questo Collegio condivide e fa proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 6. i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto incentrati entrambi sull'interpretazione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007, non meritano accoglimento; 6.1. la Corte territoriale ha proceduto a ricostruire il significato e la portata dell'istituto retributivo in oggetto attraverso la disamina di più clausole contrattuali (gli artt.10 del CCNL del 2004 e 22 del contratto integrativo del 2007 in tutte le loro complessive previsioni, oltre che l'art. 23 del medesimo contratto integrativo); invero, l'art. 10 CCNL Commercio 2004 prevede: "Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: [....] - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altrimenti rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra". L'ultimo periodo trascritto, collegandosi espressamente al periodo precedente (essendo, fra l'altro, compreso nello stesso interlinea), non appare attribuire alcun diritto ma porre una regola meramente applicativa, matematica, di scomposizione e di computo di erogazioni economiche già esistenti, prevedendo che la parte variabile di tale erogazione sia assorbita nelle nuove erogazioni correlate ai risultati (la cui istituzione è demandata ai contratti aziendali) e che la parte fissa sia conservata in cifra. In attuazione di tale previsione, l'art. 22 dell'accordo del 2007 prevede: "La voce retributiva denominata premio aziendale sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale emolumento retributivo alla data del 31 dicembre 2005 e confluirà nella voce retributiva "ex premio aziendale alle personam". [...] . La disposizione regola, poi, altri emolumenti di addetti a specifiche unità (lavoratori dell'Ipermercato di Torino c.so Romania, ove "la conservazione di tale elemento ad personam individualmente avverrà anche per quanto riguarda la seconda componente di detto premio aziendale..."), e prevede "la conservazione individuale ad personam, già definita dal vigente contratto del 7 febbraio 2003" di altri elementi (quali elemento 6 salariale distinto, bonus periodare non variabile voce denominata AAAP, trattamenti economici previsti dalla contrattazione Rinascente, il maggiore importo previsto titolo di indennità di funzione dalla contrattazione Rinascente), concludendo che "Tali istituti in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili". Quest'ultimo inciso ha reso evidente, secondo la Corte territoriale, la natura collettiva di tutte queste voci retributive poiché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ove tali elementi contrattuali fossero stati inglobati nei contratti individuali, si sarebbe trattato di precisazione pleonastica, posto che non sarebbero stati comunque assorbibili; 6.2. questa Corte ha già affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi integrativi - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie oggi denunciabili ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass. n. 6484/ 1994; Cass. n. 701/2021); in particolare, è stato precisato che nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio "in claris non fit interpretatio" non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intellegibili, sicché in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 4189/2020). Invero, nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 1363 c.c., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. n. 18969 del 2015; nello stesso senso, Cass. n. 19779 del 2014, Cass. 9755 del 2011, Cass. n. 3685 del 2010); 6.3. ebbene, la Corte territoriale ha escluso che la voce retributiva "ex premio aziendale individuale ad personam" costituisse, per effetto di novazione, un premio incorporato nei singoli contratti individuali e come tale insensibile a modifiche non consensuali, ed ha confermato la natura collettiva di detto emolumento, ricostruendo la volontà delle parti collettive non solo alla luce del criterio letterale evincibile dal tenore lessicale della disposizione segnalata dai lavoratori (primo comma dell'art. 22 del contratto integrativo) ma anche delle altre disposizioni del medesimo e di altri strumenti negoziali (l'intero disposto dell'art. 22 citato, il successivo art. 23, l'art. 10 del CCNL di settore), e verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti dalle parti, consistenti nella riconduzione ad uniformità di multiformi erogazioni economiche percepite da lavoratori che provenivano da diverse realtà aziendali. Il percorso logico di ricostruzione della comune volontà delle parti effettuato dalla Corte territoriale è rispettoso dei criteri ermeneutici dettati dall'ordinamento; 6.4. la Corte territoriale si è, altresì, conformata all'orientamento più volte affermato da questa Corte secondo cui, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. nn. 36923, 36708, 36228 del 2021; nello stesso senso, oltre alla giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata, Cass, n. 13960 del 2014). Il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva; invero, come sottolineato dalla sentenza impugnata, nessun contratto individuale (compresi quelli dei ricorrenti) ha previsto e disciplinato il premio aziendale fisso né risulta allegato (provato) che i lavoratori ricorrenti abbiano trattato (o abbiano dato incarico specifico all'organizzazione sindacale di trattare) con la società il diritto a percepire tale voce retributiva; 7. il terzo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza; 7.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte i trattamenti retributivi, come la retribuzione di risultato e più in generale i trattamenti accessori, non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall'art. 36 Cost., comprendendo la tutela costituzionale, non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale (Cass. n. 944 del 2021, Cass. n. 20922 del 2018, Cass. n. 27138 del 2013, Cass. n. 162 del 2009, Cass. n. 15148 del 2008, Cass. n. 10465 del 2000, Cass. n. 3362 del 1992); 7.2. da tanto deriva che, venendo in rilievo un trattamento accessorio di derivazione collettiva, alcuna lesione al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. può ritenersi consumata per il solo fatto della soppressione del premio in oggetto con riferimento ai lavoratori ai quali era stato erogato fino al momento della disdetta dell'accordo aziendale; 7.3. infine, non vi è spazio per l'applicazione dell'invocato principio di irriducibilità della retribuzione, che trova fondamento normativo nell'art. 2103 cod. civ., il quale comporta che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile, a parità di mansioni, neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e la nullità del patto contrario in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo il caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi" ( Cass. n. 19092 del 2017, Cass. n. 4055 del 2008, Cass. n. 16106 del 2003, ed anche Cass. 08/05/2008 n. 11362, in motivazione).; 7.4. una volta esclusa, infatti, in ragione di quanto sopra osservato, la "incorporazione" nel contratto individuale del premio in questione, le relative vicende ed in particolare la questione della legittimità della sua soppressione per effetto della disdetta di una delle parti stipulanti, si colloca sul diverso piano della disciplina che regola il rapporto fra le fonti collettive ed in particolare la possibilità riconosciuta alle parti collettive, di prevedere l'esercizio della facoltà di disdetta come proprio dei rapporti di durata; 7.5. l'esercizio di tale facoltà di disdetta deve essere considerato legittimo purché non incida sui diritti quesiti dei lavoratori che qui non vengono in considerazione per quello che si è detto; 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili; 8.1. in primo luogo, le modalità di deduzione del motivo di ricorso non sono coerenti con il criterio di specificità in quanto a fronte della evocazione in rubrica non solo di singole disposizioni ma anche di interi e complessi testi normativi, articolati in più disposizioni (come per le Convenzioni OIL), delle quali alcune di valenza programmatica, costituiva onere dei ricorrenti chiarire in relazione a quale specifica previsione si riteneva consumata la violazione denunziata, che viene prospettata per il solo fatto che era stata riconosciuta al soggetto datore di lavoro la facoltà di disdettare un accordo aziendale; in tale contesto, il riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 12 novembre 2008 tra Denya y Boykana contro [OSCURATO:PERSONA], non appare pertinente posto che, in estrema sintesi, in quel giudizio, veniva in rilievo la questione del diritto dei dipendenti pubblici alla regolazione del rapporto attraverso contratto collettivo, possibilità giuridica che non è in alcun modo negata dalla sentenza qui impugnata; 8.2. in secondo luogo, in relazione al tema della possibile lesione del diritto dei lavoratori derivante dalle norme, anche internazionali e sovranazionali, che valorizzano la contrattazione collettiva come strumento di regolazione delle condizioni di lavoro, e impongono a tal fine la promozione di procedure di consultazione, occorre evidenziare che si tratta di un tema non specificamente affrontato dal giudice di appello e che la relativa trattazione implicava la necessità di un accertamento di fatto in ordine alle condotte tenute da [OSCURATO:SOCIETA]., di coinvolgimento o meno delle organizzazioni sindacali e di altre eventuali iniziative, prima di disdettare l'accordo aziendale; pertanto, per evitare la sanzione di inammissibilità per violazione del divieto di novum si richiedeva la allegazione e dimostrazione che la questione era già stata ritualmente dedotta nelle fasi di merito, denunziando rispetto alla stessa la omessa pronunzia, come viceversa non avvenuto; 8.3. le considerazioni che precedono in punto di inammissibilità delle censure formulate con il quarto motivo escludono in radice la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità; 9. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esb
Sentenza Cassazione n. 20525/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris