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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 17060/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., indicata in epigrafe, deducendo, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare nella massima estensione la riduzione per il rito e, con il secondo motivo, vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché, in disparte il profilo che non si traduce nella mancata deduzione di un caso di illegalità della pena quale delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), riposa su una premessa fattuale erronea, posto che sulla pena determinata per effetto dell'accordo delle parti, dopo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione (anni due e mesi nove di reclusione), l'applicazione della riduzione nella misura fissa di un terzo conduce appunto alla pena irrogata di anni uno e mesi dieci di reclusione.

2.2. Il secondo motivo è estraneo al catalogo dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ed è comunque formulato in termini astratti, di assoluta genericità.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22/03/2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., indicata in epigrafe, deducendo, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge per avere il Tribunale omesso di applicare nella massima estensione la riduzione per il rito e, con il secondo motivo, vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché, in disparte il profilo che non si traduce nella mancata deduzione di un caso di illegalità della pena quale delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), riposa su una premessa fattuale erronea, posto che sulla pena determinata per effetto dell'accordo delle parti, dopo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione (anni due e mesi nove di reclusione), l'applicazione della riduzione nella misura fissa di un terzo conduce appunto alla pena irrogata di anni uno e mesi dieci di reclusione. 2.2. Il secondo motivo è estraneo al catalogo dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ed è comunque formulato in termini astratti, di assoluta genericità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22/03/2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 17060/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris