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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 29525/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 163, 167 e 168 cod. pen., lamentando che la revoca della sospensione condizionale della pena è stata disposta nonostante l'irrevocabilità dell'accertamento del reato commesso nel quinquennio dalla sospensione sia intervenuta oltre H quinquennio, è manifestamente infondata.

Invero, la stessa è in contrasto col dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità al riguardo, atteso che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., rileva la commissione nel quinquennio (dalla irrevocabilità della sentenza che concede la sospensione condizionale della pena) del delitto causa di revoca e non che nello stesso quinquennio sia divenuta irrevocabile la sentenza che lo accerta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 163, 167 e 168 cod. pen., lamentando che la revoca della sospensione condizionale della pena è stata disposta nonostante l'irrevocabilità dell'accertamento del reato commesso nel quinquennio dalla sospensione sia intervenuta oltre H quinquennio, è manifestamente infondata. Invero, la stessa è in contrasto col dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità al riguardo, atteso che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., rileva la commissione nel quinquennio (dalla irrevocabilità della sentenza che concede la sospensione condizionale della pena) del delitto causa di revoca e non che nello stesso quinquennio sia divenuta irrevocabile la sentenza che lo accerta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 29525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris