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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09688/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Sciacca il 9 maggio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 di euro ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, co. 1 e 1 bis, del d.

P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Sciacca il 25 ottobre 2022.

Letta la memoria del 7 dicembre 2025, con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Osservato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, la pluralità delle sostanze illecitamente detenute (cocaina pari a 11,19 grammi con 74,65 dosi ricavabili ed eroina pari 0,087 grammi con 3,48 dosi ricavabili) e la suddivisione in vari sacchetti, ciò a riprova dell'esistenza di un'attività di spaccio di dimensioni non trascurabili.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura, sotto il profilo di violazione di legge e vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi.

La Corte territoriale infatti, nel richiamare gli accertamenti dei C.C. di Sciacca, ha precisato che la condotta del ricorrente, lungi dal qualificarsi in termini di mera connivenza non punibile, si è concretizzata in un valido apporto causale, consistito nel trasportare con la propria autovettura un quantitativo di stupefacente ben visibile, perché posizionato nel sedile posto al suo fianco, essendo altresì significativa la reazione nervosa tenuta dall'imputato al momento del controllo di RG. (cfr. pagine, 2, 3 e 4 della sentenza impugnata).

Sottolineato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato l'adeguatezza della pena, peraltro fissata in misura corrispondente al minimo edittale e già mitigata dal riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche.

Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Sciacca il 9 maggio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 di euro ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, co. 1 e 1 bis, del d. P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Sciacca il 25 ottobre 2022. Letta la memoria del 7 dicembre 2025, con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Osservato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, la pluralità delle sostanze illecitamente detenute (cocaina pari a 11,19 grammi con 74,65 dosi ricavabili ed eroina pari 0,087 grammi con 3,48 dosi ricavabili) e la suddivisione in vari sacchetti, ciò a riprova dell'esistenza di un'attività di spaccio di dimensioni non trascurabili. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] censura, sotto il profilo di violazione di legge e vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi. La Corte territoriale infatti, nel richiamare gli accertamenti dei C.C. di Sciacca, ha precisato che la condotta del ricorrente, lungi dal qualificarsi in termini di mera connivenza non punibile, si è concretizzata in un valido apporto causale, consistito nel trasportare con la propria autovettura un quantitativo di stupefacente ben visibile, perché posizionato nel sedile posto al suo fianco, essendo altresì significativa la reazione nervosa tenuta dall'imputato al momento del controllo di RG. (cfr. pagine, 2, 3 e 4 della sentenza impugnata). Sottolineato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato l'adeguatezza della pena, peraltro fissata in misura corrispondente al minimo edittale e già mitigata dal riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1
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