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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46239/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il ?roc.

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza del 9 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella del 20 dicembre 2019 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione relativamente alle fatture relative all'anno 2012.

Per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta in 2 anni e 4 mesi di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui ai capi: A) ex artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver fatto emettere a più di società ed imprese individuali fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., provvedendo a far registrare tali fatture nella contabilità della società ed inducendo così la stessa ad indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Iva per l'anno 2013 elementi passivi fittizi per un totale di C 5.435.400 ed Iva per C 1.141.430 (in Piacenza sino al 30 settembre 2014); B) ex artt. 81, 640 e 61 n. 7 cod. pen. perché con artifizi e raggiri consistiti nel fare emettere alle società di cui al capo A) fatture per operazioni inesistenti per gli importi predetti, nel far registrare tali fatture nella contabilità della società e nell'indurre la stessa a provvedere al loro pagamento, facendo così credere agli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. che si trattasse di un normale pagamento per costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'attività di impresa, procurava a sé un ingiusto profitto non inferiore ad C 6.576.000 (in Piacenza, Gariga di Podenzano ed altri luoghi fino al dicembre 2013).

L'imputato è stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo C) ex art.416 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.1.

Nel corso dell'udienza preliminare del 29 marzo 2019, su sollecitazione della difesa, il Giudice per l'udienza preliminare invitò il Pubblico ministero ad integrare il contenuto dei capi di imputazione A) e B): l'accusa avrebbe dovuto specificare quali fossero le fatture mediante le quali sarebbero state commesse le attività illecite; in altro processo, pendente presso il [OSCURATO:PERSONA] di Asti, le imputazioni sarebbero state formulate più precisamente.All'udienza del 19 luglio 2019 il Pubblico Ministero integrò esclusivamente il capo A), inserendo unicamente le fatture emesse da un solo fornitore, la società Sales and [OSCURATO:SOCIETA].

Con l'appello si eccepì la violazione dell'art. 429, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen.; la specificità mancherebbe per le imputazioni di cui ai capi A) e B).

Nonostante l'invito del giudice, il Pubblico ministero avrebbe effettuato una integrazione solo parziale: l'imputazione non sarebbe specifica perché non consentirebbe l'individuazione delle fatture e, di conseguenza, sarebbe affetta da nullità.

Inoltre, con riferimento alla dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti dell'anno 2012, il capo di imputazione riporterebbe che le tredici società ed imprese avrebbero emesso fatture per un importo di C 1.497.056, nonostante risulti che nessuna delle società abbia emesso fatture nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno 2012.

Quanto al reato commesso nel 2013„ nonostante emerga che l'importo complessivo delle fatture emesse nel 2013 fosse pari ad C 3.360.400, l'imputazione riporterebbe un importo superiore, così dimostrando la sua genericità ed indeterminatezza, idonee a determinarne la nullità. 4-5A' I vizi dedotti sussisterebbero anche il capo B): l'imputazione avrebbe dovuto specificare gli elementi costitutivi del reato di truffa per ogni singolo episodio, indipendentemente dalla sussistenza della continuazione.

Mancherebbe, altresì, qualsiasi indicazione di carattere temporale e spaziale, non essendo indicato nessun elemento idoneo a comprendere dove e quando l'imputato avrebbe percepito le somme oggetto di truffa; il capo di imputazione, infatti, farebbe riferimento solo alla data finale di commissione dei reati e non ai singoli episodi; sarebbe, altresì, generico sul luogo di commissione del reato.

Inoltre, sarebbe stato contestato un ingiusto profitto non inferiore ad C 6.576.000, asseritamente pari all'importo pagato indebitamente alle società e alle imprese di cui al capo A); tale ammontare non coinciderebbe, però, né con la somma degli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012 e 2013, né con il reale importo totale delle fatture emesse dalle società di cui al capo A).

Tali argomentazioni sarebbero state accolte in un altro processo pendente dinanzi al Tribunale di Piacenza.

La Corte di appello avrebbe ritenuto assorbita la questione nell'assoluzione per l'anno 'sii imposta 2012, mentre quella dedotta concerneva anche i reati commessi nel 2013.2.2.

Con il secondo motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ed il vizio della motivazione sulla sussistenza della condotta di autore mediato e del dolo specifico di evasione.

L'imputato non era né il soggetto che avrebbe potuto presentare le dichiarazioni fiscali né avrebbe agito con il dolo specifico di evasione.

Sul punto, la Corte territoriale non avrebbe risposto allo specifico motivo di appello, con cui si rappresentava, in particolare, che la finalità dell'azione era quella di realizzare un ingiusto profitto, indipendentemente dalle conseguenze fiscali della condotta. [OSCURATO:PERSONA] cut

1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità exv429, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato.

1.1. Nel procedimento non è stato emesso il decreto che dispone il giudizio perché, esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, all'udienza preliminare l'imputato ha chiesto che il processo fosse celebrato con il giudizio abbreviato.

La nullità ex art. 429, comma 2, cod. proc. pen. concerne esclusivamente il decreto che dispone il giudizio e non la richiesta di rinvio a giudizio.

1.2. Va, altresì, ricordato il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l'imputato, nel giudizio abbreviato, non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880 - 01).

1.3. Per altro, l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. peri., prevede che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, ad eccezione di quelle assolute.

2. È fondato il secondo motivo, con cui si deduce il vizia della motivazione sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2.1. Con ammissibile motivo di appello si contestò la sussistenza del dolo specifico di tale reato.

Ed invero, il delitto de quo prevede che l'agente abbia agito «Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

Nell'ipotesi dell'autore mediato il dolo deve sussistere in capo a tale soggetto e non rispetto all'autore immediato: nel caso in esame l'autore immediato è il legale rappresentante della società che ha presentato le dichiarazioni fiscali.2.2.

La Corte territoriale non ha risposto al motivo di appello, la cui rilevanza emerge proprio dalla conferma della condanna per il reato di truffa in cui l'annotazione delle fatture per operazioni inesistenti da parte dell'imputato è avvenuta per indurre in errore la società e per conseguire il profitto costituito dal prezzo delle fatture, incassato dal ricorrente.

Non risulta data alcuna risposta alla questione dedotta ed alla compatibilità con il dolo delle due ipotesi criminose.

2.3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo A), per l'anno 2013, sussistendo il vizio di mancanza della motivazione in risposta al motivo di appello sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

2.4. Non risultano dedotti specifici motivi sul reato di cui al capo B), relativo all'anno 2013, per cui è intervenuta la condanna.

Pertanto, poiché l'annullamento con rinvio concerne solo il capo A), per l'anno 2013, ex art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui al capo B) per l'anno 2013.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) per l'anno 2013 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il ?roc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza del 9 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella del 20 dicembre 2019 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione relativamente alle fatture relative all'anno 2012. Per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta in 2 anni e 4 mesi di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui al capo A). [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui ai capi: A) ex artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver fatto emettere a più di società ed imprese individuali fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., provvedendo a far registrare tali fatture nella contabilità della società ed inducendo così la stessa ad indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Iva per l'anno 2013 elementi passivi fittizi per un totale di C 5.435.400 ed Iva per C 1.141.430 (in Piacenza sino al 30 settembre 2014); B) ex artt. 81, 640 e 61 n. 7 cod. pen. perché con artifizi e raggiri consistiti nel fare emettere alle società di cui al capo A) fatture per operazioni inesistenti per gli importi predetti, nel far registrare tali fatture nella contabilità della società e nell'indurre la stessa a provvedere al loro pagamento, facendo così credere agli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. che si trattasse di un normale pagamento per costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'attività di impresa, procurava a sé un ingiusto profitto non inferiore ad C 6.576.000 (in Piacenza, Gariga di Podenzano ed altri luoghi fino al dicembre 2013). L'imputato è stato assolto in primo grado dal reato di cui al capo C) ex art.416 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.1. Nel corso dell'udienza preliminare del 29 marzo 2019, su sollecitazione della difesa, il Giudice per l'udienza preliminare invitò il Pubblico ministero ad integrare il contenuto dei capi di imputazione A) e B): l'accusa avrebbe dovuto specificare quali fossero le fatture mediante le quali sarebbero state commesse le attività illecite; in altro processo, pendente presso il [OSCURATO:PERSONA] di Asti, le imputazioni sarebbero state formulate più precisamente.All'udienza del 19 luglio 2019 il Pubblico Ministero integrò esclusivamente il capo A), inserendo unicamente le fatture emesse da un solo fornitore, la società Sales and [OSCURATO:SOCIETA]. Con l'appello si eccepì la violazione dell'art. 429, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; la specificità mancherebbe per le imputazioni di cui ai capi A) e B). Nonostante l'invito del giudice, il Pubblico ministero avrebbe effettuato una integrazione solo parziale: l'imputazione non sarebbe specifica perché non consentirebbe l'individuazione delle fatture e, di conseguenza, sarebbe affetta da nullità. Inoltre, con riferimento alla dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti dell'anno 2012, il capo di imputazione riporterebbe che le tredici società ed imprese avrebbero emesso fatture per un importo di C 1.497.056, nonostante risulti che nessuna delle società abbia emesso fatture nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno 2012. Quanto al reato commesso nel 2013„ nonostante emerga che l'importo complessivo delle fatture emesse nel 2013 fosse pari ad C 3.360.400, l'imputazione riporterebbe un importo superiore, così dimostrando la sua genericità ed indeterminatezza, idonee a determinarne la nullità. 4-5A' I vizi dedotti sussisterebbero anche il capo B): l'imputazione avrebbe dovuto specificare gli elementi costitutivi del reato di truffa per ogni singolo episodio, indipendentemente dalla sussistenza della continuazione. Mancherebbe, altresì, qualsiasi indicazione di carattere temporale e spaziale, non essendo indicato nessun elemento idoneo a comprendere dove e quando l'imputato avrebbe percepito le somme oggetto di truffa; il capo di imputazione, infatti, farebbe riferimento solo alla data finale di commissione dei reati e non ai singoli episodi; sarebbe, altresì, generico sul luogo di commissione del reato. Inoltre, sarebbe stato contestato un ingiusto profitto non inferiore ad C 6.576.000, asseritamente pari all'importo pagato indebitamente alle società e alle imprese di cui al capo A); tale ammontare non coinciderebbe, però, né con la somma degli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012 e 2013, né con il reale importo totale delle fatture emesse dalle società di cui al capo A). Tali argomentazioni sarebbero state accolte in un altro processo pendente dinanzi al Tribunale di Piacenza. La Corte di appello avrebbe ritenuto assorbita la questione nell'assoluzione per l'anno 'sii imposta 2012, mentre quella dedotta concerneva anche i reati commessi nel 2013.2.2. Con il secondo motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ed il vizio della motivazione sulla sussistenza della condotta di autore mediato e del dolo specifico di evasione. L'imputato non era né il soggetto che avrebbe potuto presentare le dichiarazioni fiscali né avrebbe agito con il dolo specifico di evasione. Sul punto, la Corte territoriale non avrebbe risposto allo specifico motivo di appello, con cui si rappresentava, in particolare, che la finalità dell'azione era quella di realizzare un ingiusto profitto, indipendentemente dalle conseguenze fiscali della condotta. [OSCURATO:PERSONA] cut 1. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità exv429, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato. 1.1. Nel procedimento non è stato emesso il decreto che dispone il giudizio perché, esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, all'udienza preliminare l'imputato ha chiesto che il processo fosse celebrato con il giudizio abbreviato. La nullità ex art. 429, comma 2, cod. proc. pen. concerne esclusivamente il decreto che dispone il giudizio e non la richiesta di rinvio a giudizio. 1.2. Va, altresì, ricordato il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l'imputato, nel giudizio abbreviato, non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni, Rv. 269880 - 01). 1.3. Per altro, l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. peri., prevede che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, ad eccezione di quelle assolute. 2. È fondato il secondo motivo, con cui si deduce il vizia della motivazione sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.1. Con ammissibile motivo di appello si contestò la sussistenza del dolo specifico di tale reato. Ed invero, il delitto de quo prevede che l'agente abbia agito «Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto». Nell'ipotesi dell'autore mediato il dolo deve sussistere in capo a tale soggetto e non rispetto all'autore immediato: nel caso in esame l'autore immediato è il legale rappresentante della società che ha presentato le dichiarazioni fiscali.2.2. La Corte territoriale non ha risposto al motivo di appello, la cui rilevanza emerge proprio dalla conferma della condanna per il reato di truffa in cui l'annotazione delle fatture per operazioni inesistenti da parte dell'imputato è avvenuta per indurre in errore la società e per conseguire il profitto costituito dal prezzo delle fatture, incassato dal ricorrente. Non risulta data alcuna risposta alla questione dedotta ed alla compatibilità con il dolo delle due ipotesi criminose. 2.3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo A), per l'anno 2013, sussistendo il vizio di mancanza della motivazione in risposta al motivo di appello sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 2.4. Non risultano dedotti specifici motivi sul reato di cui al capo B), relativo all'anno 2013, per cui è intervenuta la condanna. Pertanto, poiché l'annullamento con rinvio concerne solo il capo A), per l'anno 2013, ex art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui al capo B) per l'anno 2013. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) per l'anno 2013 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione dell
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